Prevenzione incendi, il ministero dell’Interno emana nuove regole per le attività di demolizione autoveicoli
Coinvolte tutte le realtà esistenti e quelle in progettazione e costruzione.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 dell’11 luglio il Decreto del Ministero dell’Interno 1° luglio 2014 recante: “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 m2”.
Il DM, che nasce nella cornice di una miglior prevenzione degli incendi e della tutela della salvaguardia della persone e dei beni coinvolti nelle attività di demolizione dei veicoli, consta di un sintetico articolato e di una Regola Tecnica (Allegato I) che individua le attività e le procedure relative di gestione delle stesse al fine di: (art. 2)
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
In base ai contenuti dell’art. 4 (Applicazione delle disposizioni tecniche), si evince che:
Le disposizioni riportate nel titolo I, capo I della Regola tecnica, si applicano alle attività di demolizione veicoli di cui all’art. 1 di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione (comma 1)
Nello specifico: “Se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica, si applicano solo agli impianti ed alle parti dell’attività oggetto di intervento di modifica ovvero di ampliamento. Se l’aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, fermi restando gli adeguamenti sopra prescritti, gli impianti di protezione attiva antincendio sono adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività” (comma 2).
Per gli interventi di cui al comma 2, in alternativa a quanto previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della Regola tecnica, applicate all’intera attività.
Le attività di cui all’art. 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della Regola tecnica o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II, della medesima regola tecnica, secondo le disposizioni di cui all’art. 6, salvo nei seguenti casi:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia;
b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Per quanto concerne la commercializzazione e l’impiego dei prodotti, all’art. 5 si legge che:
– “Possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato nel presente decreto i prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie applicabili, a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal presente decreto” (comma 1).
-“Gli estintori portatili, gli estintori carrellati, i liquidi schiumogeni, i prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi da quelli di cui al comma precedente, gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco, disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE, che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione sul territorio italiano e, a tale fine, il mutuo riconoscimento, sono impiegabili nel campo di applicazione del presente decreto se conformi alle suddette disposizioni”. (comma 2)
– “Ai fini della sicurezza antincendio, le tipologie di prodotti non contemplati dai commi 1 e 2, purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Turchia, in virtu’ di specifici accordi internazionali stipulati con l’Unione europea, ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), possono essere impiegati nel campo di applicazione del presente decreto se utilizzati nelle stesse condizioni che permettono di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto stesso” (comma 3).
Per ciò che concerne gli Adeguamenti alla regola tecnica (art. 6 – commi 1 – 5), le attività esistenti sono adeguate alle disposizioni del Titolo I, capo II della Regola Tecnica entro le tempistiche come di seguito sintetizzate:
– tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011 e successive modifiche, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17;
– entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011 (ovvero due anni dall’entrata in vigore del DPR 151 e successive modifiche), per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti disposizioni.
In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica, le attività esistenti di cui all’art. 4, comma 4, sono adeguate entro i termini come di seguito sintetizzati:
– tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011 (ovvero due anni dall’entrata in vigore del DPR 151 e successive modifiche), per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all’illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti B.3.1, relativamente al presidio fisso e B.5.1;
– entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011 (ovvero due anni dall’entrata in vigore del DPR 151 e successive modifiche), per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.
Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti va presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011.
Per maggiori informazioni e per la consultazione della Regola Tecnica si rimanda alla pagina della GU n. 159 dell’11 luglio 2014.