TEMPI DI PAGAMENTO E CABOTAGGIO

Due proposte concrete e facili da applicare arrivano dalla FIAP, ma intanto si va al fermo dei servizi di autotrasporto

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La notizia è di quelle che fanno tremare i polsi, tanto più in un momento di crisi del mercato: il mondo dell’autotrasporto italiano rappresentato da UNATRASUnione Nazionale delle Associazioni dell’Autotrasporto Merci e da ANITAAssociazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici, hanno deciso, il 13 novembre, di proclamare il fermo dei servizi dell’autotrasporto a partire da mezzanotte di lunedì 9 dicembre fino alle 24.00 di venerdì 14 dicembre.

La causa che ha determinato le ragioni di una tale decisione, si legge nel, Comunicato Stampa diramato da UNATRAS nel tardo pomeriggio di ieri: “Il Governo, nel corso di questi mesi si è completamente disinteressato delle questioni sollevate dall’autotrasporto, dimostrando, in tal modo, di non aver compreso il ruolo fondamentale del settore nella auspicata ripresa economica”.

Quali sono le doglianze sollevate dall’Unione?
– Il taglio del rimborso delle accise, 
– l’assoluta incertezza sulle risorse destinate al settore con particolare riferimento agli interventi per il contenimento del costo del lavoro,
– la mancata emanazione dei provvedimenti richiesti sulla riforma dei poteri assegnati all’Albo, l’assenza di iniziative concrete per arginare il fenomeno del cabotaggio abusivo praticato dai vettori esteri.

Su quest’ultimo punto, come Notiziario Autodemolitori, spesso ci siamo occupati delle problematiche relative al trasporto di rifiuti ferrosi e rottami, da parte di vettori esteri, magari in assenza delle prescritte autorizzazioni e la mancata iscrizione all’Albo gestori rifiuti. Ci sembra interessante, quindi, andare ad analizzare una proposta specifica della FIAPFederazione Internazionale Autotrasportatori Professionali, così come desunta dal sito: www.trasportinforma.it

In materia di cabotaggio, i riferimenti normativi sono: il Regolamento n. 1072/2009/CE del 21 ottobre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada; la Circolare del Ministero dei Trasporti n. 1/2010/TSI del 5 maggio 2010.

Orbene, l’ammissione di vettori non residenti, ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro dell’UE, prende il nome di cabotaggio stradale; attività di cabotaggio significa quindi eseguire trasporti interni in un Paese membro dell’Unione Europea, o dello Spazio Economico Europeo, diverso da quello in cui il trasportatore è stabilito

Per poter svolgere attività di cabotaggio il trasportatore di merci su strada per conto terzi deve:
– essere titolare di licenza comunitaria (a bordo del veicolo deve trovarsi la relativa copia conforme);
– se l’autista è cittadino di un paese terzo rispetto all’UE, l’attestato del conducente del medesimo.
– Non è necessario l’attestato in questione per i conducenti cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.
– produrre prove documentali che attestino chiaramente sia il trasporto internazionale in entrata, sia ogni operazione di cabotaggio consecutiva realizzata. La documentazione di prova deve, quindi, essere tenuta a bordo.

Per ognuna delle operazioni effettuate debbono essere esibite le prove recanti i dati seguenti:

a) il nome, l’indirizzo e la firma del mittente;
b) il nome, l’indirizzo e la firma del trasportatore;
c) il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna una volta che le merci sono state consegnate;
d) il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto;
e) la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi;
f) la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci;
g) il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio.

Ai fini della dimostrazione dell’attività svolta tali prove sono da considerarsi sufficienti, per cui non è richiesto alcun documento addizionale di conferma che le regole del cabotaggio sono state rispettate.

Il nuovo regime previsto dall’art. 8 del regolamento CE n. 1072/2009 consente ad un vettore di un altro paese dell’UE di effettuare trasporti interni in Italia entro un periodo massimo di sette giorni e fissa in tre il numero massimo di operazioni consentite in tale periodo. Affinché sia possibile eseguire attività di cabotaggio il vettore deve essere entrato nello Stato membro ospitante con un veicolo carico e le merci trasportate nel viaggio transfrontaliero devono essere previamente consegnate.

In sintesi, in Italia il cabotaggio è ammesso:
– solo a seguito di un trasporto internazionale da un altro Stato membro o da un Paese terzo (quando tale tipologia di trasporto sia ammessa) con destinazione il territorio italiano;
– solo dopo che sono state consegnate integralmente le merci trasportate nel corso del citato trasporto internazionale in entrata;
– entro il limite massimo di tre operazioni di cabotaggio effettuate con lo stesso veicolo con cui è stato eseguito il trasporto internazionale in ingresso, oppure, nel caso di combinazione di veicoli agganciati, con il veicolo a motore del medesimo veicolo;
– con il vincolo che l’ultimo scarico in regime di cabotaggio prima di lasciare il territorio nazionale deve avere luogo entro sette giorni dall’ultimo scarico effettuato nel corso del trasporto internazionale in entrata in territorio italiano.

Vi sono, tuttavia, alcuni casi particolari. Il vettore straniero può decidere di eseguire una, due o tutte e tre le operazioni non nello Stato membro di arrivo del trasporto internazionale ma in altri Stati membri. In questo caso è consentita una sola operazione di cabotaggio in un dato Stato membro e l’operazione deve essere eseguita entro tre giorni dall’ingresso a vuoto in quello Stato membro. Pertanto, nel rispetto del termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un trasporto svolto verso un altro Stato membro, il trasportatore può effettuare in Italia una ed una sola operazione di cabotaggio, nell’ambito delle tre massime consentite, entro tre giorni dall’ingresso del veicolo vuoto nel territorio italiano.

La Circolare ministeriale precisa infine che tra la regolamentazione comunitaria del cabotaggio e quella del trasporto combinato (direttiva 92/106/CE) non vi è alcuna connessione, per cui le tratte effettuate in Italia, da un vettore comunitario, nell’ambito di un trasporto combinato internazionale non rientrano nel regime del cabotaggio descritto e possono continuare ad essere eseguite senza alcuna condizione o limitazione. Ovviamente affinché rientri in un trasporto combinato occorrerà accertare l’osservanza delle distanze previste nella direttiva comunitaria n. 92/106 (per tratte iniziali o finali s’intendono rispettivamente quelle, dal luogo di carico della merce al terminale ferroviario di partenza più vicino e dal terminale ferroviario di arrivo più vicino al luogo di scarico; nonché, nel trasporto via acqua o mare, dal luogo di carico della merce al traghetto d’imbarco più vicino o nel raggio massimo di 150 km o dal porto di sbarco più vicino al luogo di scarico, purché anche questo nel raggio dei 150 km).

Fino al 31 dicembre 2011, era vietato ai vettori bulgari o rumeni di effettuare operazioni di cabotaggio stradale in territorio italiano. In ragione del principio di reciprocità è vietato ai vettori italiani di effettuare il cabotaggio stradale nei suddetti Paesi.

Ora, da tempo si assiste ad un abusivo e strumentale comportamento di taluni vettori che, al solo fine di aggirare la normativa nazionale sul trasporto in conto terzi, stabiliscono la propria residenza all’estero, continuando ad esercitare la propria attività di conto terzi sul territorio italiano, sfruttando, in questo modo le più favorevoli e meno onerose normative del Paese di residenza e nella ulteriore consapevolezza di una oggettiva difficoltà di controllo in contrasto alle prassi illegittime di cabotaggio.

È per questo che FIAP, onde evitare situazioni di abuso del diritto comunitario e per evidenti ragioni legate all’equità e alla legittima concorrenza, ha proposto la modifica del comma 2° dell’art. 46 bis della legge 298/1974 nel modo che segue: “alle violazioni di cui al comma precedente consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo e della merce trasportata

Identica modifica è stata proposta anche per l’art. 46, affinché si determini un efficace contrasto dell’attività di trasporto abusivo da chiunque praticata e si assicuri uniformità di trattamento fra vettori nazionali e vettori esteri.

Nello stesso spirito di proporre soluzioni operative a costi contenuti, la FIAP ha recentemente proposto anche una eventuale soluzione alla problematica legata al mancato rispetto dei tempi di pagamento. In questo caso la Federazione propone che: “Il mancato rispetto dei tempi di pagamento perentori indicati al comma 2 dell’83-bis, deve comportare per il committente l’indeducibilità dai costi di esercizio dell’importo della fattura e non consentirne il recupero dell’IVA relativa“.

Staremo a vedere cosa succede, sperando in una soluzione positiva.


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