TRASPORTO RIFIUTI CON VEICOLO AFFITTATO
L’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali fa il punto sulla situazione
Un’impresa italiana iscritta all’Albo dei Gestori Ambientali può ottenere l’inserimento nel relativo provvedimento dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese di altri Paesi UE per trasportare rifiuti. È quanto emerge dalla Circolare del 16 giungo 2008 n. 820 che l’Albo stesso, unitamente al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha diramato per rimarcare come l’iscrizione abiliti i veicoli di cui sopra, ad effettuare trasporti di rifiuti esclusivamente all’interno dei confini territoriali definiti dal regolamento CE n. 1013/2006.
Per meglio offrire una informazione puntuale ai Lettori del Notiziario, pubblichiamo il testo completo della Circolare che contiene tutte le indicazioni necessarie per ottenere l’iscrizione del veicolo.
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Comitato Nazionale
Circolare 16 giugno 2008, prot.n.820/Albo/Pres
Oggetto: Locazione veicoli senza conducente
Alle Sezioni regionali e provinciali
Alle associazioni di categoria
Loro sedi
È stato richiesto al Comitato nazionale se sia possibile per l’impresa italiana iscritta all’Albo per il trasporto dei rifiuti ottenere l’inserimento nel relativo provvedimento d’iscrizione dei veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati membri della Comunità.
Al riguardo il Comitato nazionale ha precisato che la disciplina della locazione dei veicoli senza conducente tra imprese stabilite in differenti stati comunitari è dettata dall’articolo 84, comma 2, del Dlgs 285/92, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 16 febbraio 1994, n. 213. Detta disciplina ammette la forma di disponibilità in esame per determinate tipologie di veicoli (autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni, autoarticolati e autosnodati) nell’ambito delle disposizioni che regolano i trasporti internazionali tra Stati membri della Comunità, a condizione che i veicoli stessi risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello stato membro di stabilimento dell’impresa che li fornisce. Alla luce della suddetta normativa pertanto non risulta possibile per l’impresa italiana utilizzare veicoli presi in locazione senza conducente da imprese stabilite in altri stati comunitari per effettuare trasporti interni al territorio dello Stato italiano. Tutto ciò premesso, il Comitato nazionale ha ritenuto che l’impresa italiana possa ottenere l’inserimento nel provvedimento d’iscrizione dei veicoli in questione esclusivamente per effettuare i trasporti, per i quali è richiesta l’iscrizione all’Albo, nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni. L’impresa interessata ad utilizzare tali veicoli deve presentare alla Sezione regionale competente, oltre e in aggiunta alla documentazione prevista per la variazione del parco mezzi, la copia del titolo autorizzativo al trasporto internazionale comunitario ove previsto, la traduzione asseverata del contratto di locazione e della carta di circolazione del veicolo. La Sezione regionale, valutata l’idoneità della documentazione presentata, riporterà nel provvedimento d’iscrizione l’indicazione della targa del veicolo con accanto la seguente annotazione: “veicolo utilizzabile esclusivamente per i trasporti effettuati nell’ambito delle spedizioni dei rifiuti all’interno della Comunità di cui al regolamento (Ce) n. 1013/2006 del 14 giugno 2006, e successive modificazioni e integrazioni”.