QUANDO È LECITA LA PRATICA

Il Tribunale di Chieti ha emesso una Ordinanza in materia

rifiuti metallici

In tempi di crisi, si osserva, da sempre, un aumento delle pratiche illecite di raccolta “sul campo” e vendita di quantità di materiali metallici, attività che se condotta sotto l’egida delle autorizzazioni previste dalla Legge è lecita, ma che, purtroppo, spesso è legata a pratiche borderline, se non del tutto estranee alle regole (così come segnalato più volte anche su queste pagine e come osservato dalle segnalazioni della cronaca e degli inquirenti circa casi crescenti di furti di materiali metallici e rame).
Nel caso di trasporto di rottami ferrosi destinati allo smaltimento, senza la prescritta autorizzazione, sussiste il reato di cui all’art. 256 D. Lgs. n. 152/06 (attività di gestione dei rifiuti non autorizzata), e va, pertanto, disposta la confisca obbligatoria del veicolo ai sensi dell’art. 259 del medesimo decreto.
È vero che l’art. n. 28 del D. Lgs. n. 114/98 prevede e disciplina l’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare e consente al titolare della stessa di raccogliere e trasportare rifiuti che formano oggetto del suo commercio (es. beni usati o robivecchi), ma questa non può essere confusa con quella prevista, a fini ambientali, dal D. Lgs. n° 152/06.  
In questo campo, a fine maggio, il Tribunale di Chieti ha emesso una specifica Ordinanza che riportiamo a maggior informazione dei Lettori.

TRIBUNALE DI CHIETI
Il Collegio, composto dai Magistrati:
1) Geremia Spiniello, Presidente
2) Patrizia Medica, Giudice relatore
3) Ilaria Prozzo, Giudice

a scioglimento della riserva di cui al verbale camerale del 30.5.2013, pronunciando sull’istanza di riesame formulata da (omissis), indagato ex art. 256 del D.L.vo n. 152 del 2006, per aver adibito il veicolo (omissis) al trasporto di rifiuti ferrosi: reti in ferro, fogli di lamiera in zinco e altro materiale ferroso, in assenza della prescritta autorizzazione,

osserva.

Il sequestro è stato disposto dal GIP di Lanciano, in quanto il furgone, condotto dall’indagato, è stato controllato su strada dai Carabinieri di Lanciano, che hanno provveduto al sequestro dei rifiuti ferrosi rinvenuti sul mezzo e descritti nel verbale di sequestro.

Il ricorrente chiede l’annullamento del sequestro, allegando copia di un’autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per la vendita di prodotti appartenenti al settore non alimentare, assumendo che sulla base di tale autorizzazione provvedeva alla raccolta di piccole quantità di rifiuti ferrosi, abbandonati o consegnati volontariamente da terzi, che conferiva ad impianti autorizzati allo smaltimento, ricavando da tale attività un minimo guadagno.

Rileva il collegio che ai sensi dell’art. 266 del D.Lgs. n. 152 del 2006, le disposizioni di cui agli artt. 189, 190, 193 e 212 del citato decreto non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio.

La materia del commercio ambulante è regolata dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n° 114, art. 28, che impone agli ambulanti di munirsi di una specifica autorizzazione comunale, sulla base della normativa di attuazione, che ogni regione deve emanare entro un anno dalla data di pubblicazione dello stesso decreto.

Di conseguenza l’attività di raccolta e di trasporto dei rifiuti, in forma ambulante, può essere legittimamente esercitata solo previo conseguimento di detto titolo abilitativo e limitatamente ai rifiuti compresi nell’attività autorizzata. In caso contrario, in assenza di siffatta abilitazione, è configurabile il reato di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, art. 256. Tale autorizzazione, che consente al titolare della licenza di raccogliere e trasportare rifiuti che formano oggetto del suo commercio (es. beni usati o robivecchi), come evidenziato dal PM di Lanciano, nella memoria trasmessa in data 21.5.13, non può essere confusa con quella prevista, a fini ambientali, dalle norme richiamate dall’art. 256, comma l, del citato decreto, che sanziona la condotta di chi provvede alla raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, in mancanza della prescritta autorizzazione. Considerato che il materiale ferroso raccolto dall’imputato non era destinato alla vendita ma allo smaltimento come rifiuto, accertata la sussistenza del reato per cui si procede e considerato che l’art. 259 del d.lgs. 152 del 2006 prevede la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per il trasporto non autorizzato di rifiuti, attività concretamente idonea a ledere o comunque porre in pericolo l’incolumità pubblica, ritenuti sussistenti i presupposti richiesti per l’adozione del provvedimento impugnato, rigetta il ricorso condannando il ricorrente alle spese del procedimento, PQM rigetta l’impugnazione condannando il ricorrente alle spese del procedimento.

Così deciso in Chieti, nella camera di consiglio del 30.5.13

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