UN QUESITO IN MERITO AI VEICOLI FUORI USO

È stato fermato un carro attrezzi che stava entrando in un centro di rottamazione, lo stesso trasportava una autovettura completamente disfatta, sebbene ancora targata, ma era privo di Formulario di identificazione del rifiuto.

A parere della scrivente si tratta comunque di un trasporto di veicoli fortemente incidentati, ove il demolitore ha obbligatoriamente un’area adibita al deposito di veicoli oggetto di percolato, per poi procedere alla messa in sicurezza del veicolo, eliminando le parti pericolose, nonché alla radiazione del demolizione del veicolo. Ma recentemente è stata emanata una sentenza, che affronta un caso praticamente uguale, ove è stato ritenuto che il trasporto era riferito a RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI , ed ha addirittura legittimato il sequestro preventivo del carro attrezzi.
Ecco la sentenza

Cas. Pen. Sez. III, 28-02-2013, n. 9579
L’argomento della esistenza della targa speso dai ricorrenti può essere agevolmente contrastato proprio osservando che, se è vero che la giurisprudenza di questa S.C. ha sempre sostenuto che costituisce rifiuto l’autovettura priva di targa è pur vero che non è necessariamente valido, a contrariis, il principio opposto secondo cui i mezzi dotati di targa non possano mai essere considerati rifiuti.
Con la decisione oggetto di ricorso, il Tribunale ha respinto la richiesta di riesame avanzata dai ricorrenti avverso il decreto di sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, disposto nei loro confronti in quanto, rispettivamente, proprietario (L.F.) ed utilizzatore (L.M.) di un autocarro per soccorso stradale.
La misura cautelare è stata disposta perché è stata ipotizzata la violazione del D.Lgs. n. 152 del 1996, art. 256 in quanto, sul predetto autocarro, era trasportata una autovettura Lancia Y priva di organo propulsore, degli pneumatici, del lunotto termico, dei fari anteriori e di un faro posteriore, considerato rifiuto pericoloso. Al contempo, l’autocarro risultava sprovvisto della necessaria iscrizione all’albo gestori ambientali. Circa la natura di rifiuto del veicolo in questione non può essere messa in dubbio sulla sola base del dato formale che la carcassa della lancia fosse ancora dotata di targa. Sul piano logico, sono insuperabili i rilievi di fatto dei giudici di merito circa lo stato di estremo degrado in cui si trovava la Lancia “(carcassa di autovettura priva di organo propulsore, inidonea a qualunque uso)” e sulle modalità di accertamento.
Si tratta di considerazioni del tutto conformi al normale senso di apprezzamento di siffatti contesti e, per di più, riesce veramente difficile spiegare il trasporto di una carcassa di auto, presso un centro di auto demolizione (dove appunto si stava sicuramente recando il veicolo oggetto di sequestro), per una finalità diversa dalla sua rottamazione.
L’argomento della esistenza della targa speso dai ricorrenti può essere agevolmente contrastato proprio osservando che, se è vero che la giurisprudenza di questa S.C. ha sempre sostenuto che costituisce rifiuto l’autovettura priva di targa è pur vero che non è necessariamente valido, a contrariis, il principio opposto secondo cui i mezzi dotati di targa non possano mai essereconsiderati rifiuti.
Del resto, il requisito della targa non è stato ritenuto “necessario” (per escludere o affermare) la natura di rifiuto di una autovettura dovendo piuttosto, la valutazione a riguardo, essere contestualizzata, proprio per non arrivare alle conclusioni paradossali ventilate dai ricorrenti di considerare reato anche il trasporto di una carcassa di veicolo incidentato. Per decidere quindi se la vettura in considerazione si possa considerare o meno rifiuto occorre, considerare una serie di elementi indicativi di una volontà di abbandono come, per l’appunto, e lo stato di totale abbandono del mezzo sì da rendere praticamente impossibile che esso possa continuare a svolgere la funzione che le è propria ovvero – come è nella specie – il fatto che, oltre ad essere il veicolo solo uno “scheletro” sia anche trasportata verso una autodemolizione (cfr. Cass. sez. 3 n. 6667/2011 rv. 251982).
Considerato, quindi, che l’attività di recupero e di trasporto dei veicoli destinati al disuso rientra in quella di gestione dei rifiuti e necessita dell’autorizzazione prevista dal D.Lgs. 152/2006  in mancanza della stessa, allo stato, la misura cautelare reale adottata è senz’altro giustificata quanto al fumus di reità.
Di conseguenza la Suprema Corte ha confermato a che il veicolo di cui trattasi è un rifiuto speciale pericoloso, quindi il relativo trasporto va trattato come tale. Si ricorda che è stata anche confermata la confisca del carro attrezzi.

Avv. Rosa Bertuzzi – Consulente Ambientale
ambienterosa@libero.it

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