TIRO, RETE! PALLA AL CENTRO

Nella partita sulla tracciabilità dei rifiuti, piuttosto che il nuovo che avanza, tornano le vecchie modulistiche giusto rinnovate da una semplice “operazione maquillage”

Il 29 dicembre scorso, nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 302 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20.12.2012 recante: “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013”.
Il Decreto, che consta di soli due articoli, norma che i nuovi modelli MUD (di cui allo specifico allegato) andranno a sostituire i precedenti e che (art. 2), “il modello di cui al presente Decreto, sarà utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro la data prevista dalla legge 25 gennaio 1970, n. 70 e cioè entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all’anno precedente e sino alla piena entrata in operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)”.
Lo stesso decreto (art. 1) rinverdisce non solo il Modello, ma anche le relative istruzioni per le presentazioni delle Comunicazioni da parte dei Soggetti di cui all’Art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 (il cosiddetto Testo Unico ambientale), compresi i trasportatori e gli intermediari/commercianti di rifiuti senza detenzione che negli ultimi due anni ne erano stati esonerati.
Tale, non del tutto inaspettata, iniziativa del Governo segue la precedente ed ennesima sospensione del SISTRI entro e non oltre il 30 giugno 2013 intervenuta con il D.L. n. 83/2012, al fine di procedere ad ulteriori verifiche amministrative e funzionali che si trascinano dal 2009, e alla ulteriore, giusta, soppressione del pagamento del relativo contributo da effettuarsi entro il 30 novembre 2012 (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 120 del 17 ottobre 2012).

Tra le novità più significative si segnalano:
– la reintroduzione dell’obbligo di presentazione del MUD, come accennato, per le aziende che svolgono attività di trasporto di rifiuti conto terzi;
– sono aggiunte due nuove Comunicazioni per i Rifiuti speciali e per i RAEE e modifiche rispetto alle comunicazioni per gli imballaggi e i veicoli fuori uso, già presenti negli anni passati;
– indicazione del rifiuto pericoloso trasportato in proprio;
– introduzione della nuova classificazione delle discariche di cui al D.Lgs. n. 26/2003;
– assenza dello stato fisico del CER inserito;
– nella “Scheda anagrafica” cambia il campo del codice ISTAT (adeguato alle nuove attività economiche) ed è stato inserito il campo “annulla e sostituisce”, che permette di correggere le dichiarazioni presentate in precedenza, e quello relativo ai mesi di attività dell’ente o organizzazione;
– nella “Scheda RIF” si richiede il dato sui rifiuti in giacenza al 31/12 (R13) presso il produttore per poter confrontare le dichiarazioni dei diversi anni;
– il “Modulo Rt-Sp Rifiuto ricevuto da terzi” serve per indicare che il rifiuto è stato ricevuto da privati;
– il “Modulo Mg-Sp recupero e smaltimento” indica quanto è stato stoccato dagli impianti autorizzati;
– alla sezione Rifiuti urbani vanno contabilizzati nella voce “raccolta non differenziata” anche i rifiuti derivanti dalla pulizia degli arenili;
– nella sezione costi totali bisogna indicare se l’addizionale erariale o l’IVA è inclusa nell’importo dei relativi proventi;
– la trasmissione della comunicazione, compilata con software, avverrà esclusivamente in forma telematica; solo i Comuni e loro Consorzi e i gestori di rifiuti fino a 7 categorie (non più 3 come in passato) e per ogni rifiuto si avvalgono di non più di 3 trasportatori e 3 destinatari, possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.
Anche queste novità dovrebbero avere vita breve in quanto l’inizio di operatività del SISTRI e l’allargamento del campo di azione per effetto della Decisione della Commissione UE del 18 novembre 2011, che istituisce Regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, comporteranno l’abbandono di tali comunicazioni e modelli, anche se per la gestione dei rifiuti in Italia è difficile fare previsioni.  

Ricordiamo che il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio competente per territorio, cioè quella della Provincia in cui ha sede l’unità operativa a cui la dichiarazione si riferisce.
Nel caso di soggetti che svolgono attività di trasporto, di intermediari senza detenzione, il MUD dovrà essere presentato alla Camera di Commercio della Provincia nel cui territorio ha la Sede legale l’impresa a cui la dichiarazione si riferisce.

SOGGETTI CHE DEVONO PRESENTARE IL MUD

1. Comunicazione rifiuti speciali

– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
– commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
– imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
– imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (così come previsto dall’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g));
– imprese ed enti che producono fino a 7 rifiuti possono presentare la comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo.

2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
– soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.

3. Comunicazione Imballaggi
– CONAI o altri soggetti di cui all’articolo 221, comma 3, lettere a) e c).

4. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
– soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 151/2005.

5. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
– soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.

6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
– produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritti al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.

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