RIBADITA L’OBBLIGATORIETÀ DELL’APPLICAZIONE

Il trasporto di batterie esauste di autoveicoli, qual ora avvenga in assenza delle prescritte autorizzazioni, rientra nella fattispecie del reato di cui all’ex art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, per il quale è prevista, oltre all’ammenda pecuniaria, la confisca del mezzo di trasporto.
Nel caso in esame, il ricorrente, ha proposto ricorso lamentando violazione ed errata applicazione della legge in relazione alla disposta confisca, misura non prevista dall’art. 256 del citato decreto legislativo e limitata dall’art. 259 dello stesso ad altre ipotesi di reato, in particolare alle forme di traffico di rifiuti e non al mero trasporto. Il Difensore ipotizza che a tale violazione consegue anche l’esistenza di un difetto di contestazione e di relazione fra contestazione e decisione, per essere stata assunta una deliberazione in tema di confisca non corrispondente all’ipotesi di reato contestata.
La Cassazione, tuttavia rileva che “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.
Per cui: “Il testo di legge è in equivoco nel prevedere la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto effettuato in assenza delle necessarie autorizzazioni (art. 256), oppure con violazione degli obblighi in materia di formulari e certificazioni (art. 258, quarto comma) o, infine in ipotesi di traffico di rifiuti (art. 259, primo comma). A fronte dell’inequivoco dato nominativo, del tutto corretta è la decisione del Tribunale nel disporre la confisca del mezzo a seguito dell’applicazione della pena per il reato previsto dall’art 256, citato”.
A maggior informazione dei Lettori, riportiamo il testo della Sentenza, così come desunto dal Sito: www.lexambiente.it

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale

(omissis)

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da (omissis)
avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. Emessa in data 22 Ottobre 2010 del Tribunale di Bolzano, Sezione distaccata di Bressanone, con cui gli è stata applicata la pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.156,00 euro di ammenda per il reato previsto dall’art.256 del d.lgs. n. 256 del 2006, con confisca della vettura in sequestro.
Fatto commesso il 17 novembre 2011.

Sentita la relazione effettuata dal Consigliere (omissis)

Lette le richieste del Pubblico Ministero nella persona del Cons. (omissis), che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RILEVA

Tratto a giudizio per rispondere del reato ex art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, per avere proceduto al trasporto non autorizzato di circa 4.500 kg di vecchie batterie per veicoli, il Sig. (omissis) ha concordato l’applicazione della pena di due mesi e venti giorni di arresto e 1.156,00 euro di ammenda, pena condizionalmente sospesa: con la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p. Il Tribunale ha disposto ex art. 29, secondo comma, del decreto citato la confisca del veicolo utilizzato per il trasporto.

Avverso tale decisione il Sig. (omissis) propone ricorso tramite il Difensore lamentando violazione ed errata applicazione della legge in relazione alla disposta confisca, misura non prevista dall’art. 256 del citato decreto legislativo e limitata dall’art. 259 dello stesso ad altre ipotesi di reato, in particolare alle forme di traffico di rifiuti e non al mero trasporto; a tale violazione consegue anche l’esistenza di un difetto di contestazione e di relazione fra contestazione e decisione, per essere stata assunta una deliberazione in tema di confisca non corrispondente all’ipotesi di reato contestata.

OSSERVA

Il ricorso è manifestamente infondato.

Come ricordato in via incidentale dallo stesso ricorrente nella parte descrittiva del ricorso, il secondo comma dell’art. 259 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, modificato dal d. lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recita: “Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto”.
Il testo di legge è in equivoco nel prevedere la confisca obbligatoria del mezzo utilizzato per un trasporto effettuato in assenza delle necessarie autorizzazioni (art. 256), oppure con violazione degli obblighi in materia di formulari e certificazioni (art. 258, quarto comma) o, infine in ipotesi di traffico di rifiuti (art. 259, primo comma).

A fronte dell’inequivoco dato nominativo, del tutto corretta è la decisione del Tribunale nel disporre la confisca del mezzo a seguito dell’applicazione della pena per il reato previsto dall’art 256, citato.

Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art . 616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto poi conto della sentenza della Corte Costituzionale in data 13 Giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.500,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 16 Novembre 2011.

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