BASTA LA SOLA IPOTESI DI REATO!
Nel caso di un ricorso proposto da due indagati per reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 (traporto illecito di rifiuti pericolosi e non pericolosi), avverso l’ordinanza del Tribunale che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo degli automezzi utilizzati, la difesa aveva proposto per Cassazione denunciando violazione di legge sulla sussistenza del fumus che, invece, doveva essere escluso perché gli oggetti sequestrati non potevano essere considerati rifiuto, dal momento che, gli indagati, li avevano acquistati con l’intenzione di riutilizzarli in Romania.
La Cassazione osserva che “per il mantenimento del sequestro basta, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato… soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro”.
Dal momento che: “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta” [Cassazione n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710]; e che, sempre nel caso in esame i ricorrenti non hanno enunciato alcun motivo riconducibile alla violazione di legge essendosi limitati, a fronte dell’ipotesi di reato enunciata nel decreto di sequestro [che punisce chiunque effettua un’attività di trasporto in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente], ad asserire che il trasporto, contrariamente a quanto riportato nel’annotazione degli agenti e dalle prodotte fotografie, non riguardava rifiuti e che essi avevano agito in buona fede;
Ne consegue che “la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengono a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge” [Cassazione Sezione III n. 17439/2005, RV.231516, P.M. in proc. Amico].
A maggior informazione dei Lettori, riportiamo il testo della Sentenza, così come desunto dal Sito: www.lexambiente.it
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Terza Sezione Penale
(omissis)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da (omissis) indagati del reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 per avere trasportato illecitamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, avverso l’ordinanza 14.04.2010 del Tribunale di Savona che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro MAN targato (omissis) del semirimorchio Koegel targato (omissis)J e del veicolo FIAT targato (omissis);
Visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso;
Sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere (omissis);
Sentito il PM nella persona del PG, (omissis), che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza 14.04.2011 il Tribunale di Savona rigettava la domanda di riesame proposta da (omissis) indagati del reato di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152/2006 per avere trasportato illecitamente rifiuti pericolosi e non pericolosi, avverso l’ordinanza 14.04.2010 del Tribunale di Savona che ha respinto la domanda di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo dell’autocarro MAN targato (omissis), del semirimorchio Koegel targato (omissis)J e del veicolo FIAT targato (omissis), beni soggetti, in caso di sentenza di condanna, a confisca obbligatoria.
Proponevano ricorso per cassazione gli indagati denunciando violazione di legge sulla sussistenza del fumus che, invece, doveva essere escluso perché gli oggetti sequestrati non potevano essere considerati rifiuto per averli gli indagati acquistati con l’intenzione di riutilizzarli in Romania.
Inoltre, andava riconosciuta la loro buona fede perché in possesso della prodotta licenza n. 10002 rilasciata dalla competente autorità rumena che li autorizzava al trasporto stradale pubblico di merci su strade del territorio dell’Unione Europea.
Chiedevano l’annullamento dell’ordinanza.
Il ricorso è manifestamente infondato.
In tema di misure cautelari reali e di sequestro preventivo l’ipotesi accusatoria deve corrispondere, per costante giurisprudenza di questa Corte, a una fattispecie astratta sicuramente prevista dalla legge come reato, sicché, quando nella fase delle indagini preliminari sia stato indicato un fatto inquadrabile nel reato in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in sede di riesame del provvedimento, l’ipotesi di reato, verificabile sotto il profilo probatorio soltanto nel giudizio di merito, deve essere valutata sul piano dell’astrattezza.
Per il mantenimento del sequestro basta, quindi, la puntuale enunciazione di un’ipotesi di reato che renda necessaria la limitazione o l’esclusione della disponibilità delle cose che siano pertinenti a tale reato.
Soltanto quando l’enunciazione sia manifestamente illogica oppure quando la configurabilità del reato appaia impossibile il giudice del riesame, cui è attribuita pienezza di cognizione che gli consente di prendere in considerazione anche elementi sopravvenuti, è tenuto a revocare il sequestro.
Avverso l’ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è proponibile solo per violazione di legge, sicché non possono essere dedotti con tale mezzo d’impugnazione vizi della motivazione, “non rientrando nel concetto di violazione di legge, come indicato negli artt. 111 della Costituzione e 606, lett. B e C, c.p.p., anche la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione, separatamente previste come motivo di ricorso dall’art. 606, lett. E, c.p.p.” [Cassazione Sezione VI, n. 24250/2003, De Palo, RV. 2255578].
Le SU di questa Corte hanno, però, puntualizzato che “in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di violazione di legge per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise norme processuali, ma non l’illogicità manifesta” [Cassazione n. 5876/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, RV. 226710]Nel caso in esame, i ricorrenti non hanno enunciato alcun motivo riconducibile alla violazione di legge essendosi limitati, a fronte dell’ipotesi di reato enunciata nel decreto di sequestro [che punisce chiunque effettua un’attività di trasporto in mancanza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione prescritte dalla normativa vigente], ad asserire che il trasporto, contrariamente a quanto riportato nell’annotazione di servizi della polizia municipale di Borghetto Santo Spirito e dalle prodotte fotografie, non riguardava rifiuti e che essi avevano agito in buona fede.
Va poi rilevato, d’ufficio che, in tema di trasporto di rifiuti, è illegittimo il sequestro preventivo dei mezzi utilizzati, con finalizzazione al provvedimento di confisca degli stessi, alla stregua della previsione normativa dell’obbligatoria confisca dei mezzi in caso di condanna per trasporto illecito di rifiuti [Cassazione n. 23495/2003, Bonavita, RV. 225309; Sezione III n. 30903/2001, Maio, RV. 219934].
Ne consegue che “la revoca del sequestro preventivo in relazione a fattispecie di reato per le quali è prevista la confisca obbligatoria è possibile soltanto nell’ipotesi nella quale vengono a mancare gli elementi costituenti il fumus commissi delicti e non per il venir meno delle esigenze cautelari, atteso che in tali ipotesi la pericolosità della res non è suscettibile di valutazioni discrezionali, ma è presunta dalla legge” [Cassazione Sezione III n. 17439/2005, RV.231516, P.M. in proc. Amico].
La manifesta infondatezza del ricorso comporta l’onere delle spese processuali e del versamento ai sensi della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale, alla cassa ammende di una somma che va equitativamente fissata in € 1.000.
P Q M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese per procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di € 1.000.
Così deciso nella camera di Consiglio in Roma il 15.12.2011