IMPORTANTI MODIFICHE AL D. LGS N. 209/2003
Rafforzata l’obbligatorietà della consegna ad impianti di trattamento autorizzati, da parte degli autoriparatori, dei pezzi-rifiuto derivanti dalla riparazione degli autoveicoli
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2012 (Serie Generale n.1) la Legge 15 dicembre 2011, n. 217 recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge Comunitaria 2010”.
Si tratta della prima Legge approvata dall’entrata in carica del governo Monti, licenziata definitivamente dal Senato il 30 novembre 2011.
“Abbiamo ora la base indispensabile – ha commentato il Ministro per gli Affari Europei, Enzo Moavero Milanesi – per chiudere ben 23 procedure d’infrazione aperte dalla Commissione europea contro l’Italia. Ora, il Governo è chiamato ad esercitare tempestivamente le deleghe contenute nella legge. Mi impegnerò personalmente, insieme ai colleghi di Governo competenti per materia, ad adempiere, nei tempi più rapidi, a questi obblighi normativi”.
“Mi auguro – conclude il Ministro – che il positivo clima parlamentare che ho avuto modo di riscontrare e del quale sono grato, possa favorire uno spedito esame del disegno di legge Comunitaria 2011 al fine di portarlo in Aula il prima possibile”.
La Legge Comunitaria 2010 è strutturata in 2 Capi e 24 articoli.
Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale, mentre il Capo II contiene deleghe legislative per l’attuazione di 23 Direttive di prossima scadenza e le disposizioni particolari volte a sanare procedure di infrazione o a conformarsi a sentenze di condanna della Corte di giustizia dell’UE.
In sostanza, le varie questioni normative rimaste in sospeso e che rimanevano in attesa di un riallineamento alle norme europee sono desumibili dal titolo dei vari articoli della succitata Legge:
Art. 5.
Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza
Art. 6.
Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta elettronica
Art. 7.
Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la modifica delle direttive 2003/71/ CE relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Art. 8.
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/24/UE sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure, nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
Art. 9.
Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l’indicazione del consumo di energia e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia
Art. 10.
Qualità delle acque destinate al consumo umano
Art. 11.
Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al Governo in materia di concessioni demaniali marittime
Art. 12.
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009
Art. 13.
Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 ottobre 2009, resa nella causa C-249/08
Art. 14.
Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione degli impianti di distribuzione di benzina
Art. 15.
Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Art. 16.
Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede
Art. 17.
Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all’alimentazione umana. Sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 25 novembre 2010 nella causa C-47/09
Art. 18.
Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili
Art. 19.
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere
Art. 20.
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa all’utilizzo sostenibile dei Pesticidi
Art. 21.
Delega al Governo per l’attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi terzi
Art. 22.
Delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative da parte delle autorità di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d’Italia
Art. 23.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
Art. 24.
Disposizioni finali
Come segnalato dalla Confederazione Nazionale Autodemolitori, CAR ai propri Soci con la Circolare n. 2 del 10 gennaio 2012, l’art. 23 della Legge comunitaria 2010 va a sanare una situazione piuttosto delicata che la stessa Unione Europea aveva stigmatizzato chiedendo all’Italia un riallineamento sullo specifico della consegna da parte degli autoriparatori dei pezzi- rifiuto derivanti dalla riparazione di veicoli ad impianti di trattamento autorizzati.
In sostanza la suddetta modifica consiste nell’aver inserito il verbo “consegnano”, al posto di “possono consegnare” all’art. 5, comma 15 del D. Lgs. n. 209/2003 (attuazione della Direttiva Europea 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso); mentre un’altra modifica riguarda l’art. 10, comma 1, bis
Su questo specifico punto, la CAR fin dall’anno scorso aveva sollecitato il Ministero dell’Ambiente sull’opportunità di considerare il codice Cer 16.01.04* (veicoli fuori uso), omnicomprensivo di tutte le parti del veicolo.
Si rafforza, a questo punto, il concetto di obbligatorietà della consegna ad impianti di trattamento autorizzati, da parte degli autoriparatori, dei pezzi-rifiuto derivanti dalla riparazione degli autoveicoli, conseguendo, allo stesso tempo un piccolo passo ulteriore nella difesa dell’ambiente e nel riconoscimento della professionalità degli imprenditori dell’autodemolizione quali veri responsabili del trattamento del fine vita dei veicoli.
Art. 23.
Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso
1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente: «consegnano»;
b) all’articolo 10, comma 1 -bis , le parole: «dei centri di raccolta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all’articolo 3, comma 1, lettera o) , per quanto richiesto dagli stessi impianti».