È MORTO IL SISTRI… VIVA IL SISTRI!

Continua la parabola del sistema di tracciabilità dei rifiuti, fra morte annunciata e rinascita presunta

Mentre il clima vacanziero e subtropicale dell’ultimo mese stornava i pensieri della maggior parte degli italiani dalle beghe di ogni giorno e dai problemi a venire legati ad una crisi economica in grado di agitare i sonni dei potenti, con un trucchetto degno dalla migliore arte della prestidigitazione, il Governo ha staccato la spina a quella sfortunata creatura mai del tutto nata completamente, nota col nome di SISTRI. A settembre, salvo ulteriori proroghe, peraltro già ampiamente chieste dalle Associazioni di categoria e dalle imprese, sarebbe dovuto entrare a regime per alcune tipologie di imprese, ma tant’è, l’alimentazione forzata che per due anni l’ha mantenuto in vita è venuta a mancare.

In dettaglio, l’operazione di eutanasia si è concretizzata attraverso il Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (G.U. del 13 agosto 2011 n. 188), recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione, che, di fatto ha abrogato le disposizioni cardine del D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale e i provvedimenti “satellite” relativa al sistema di tracciabilità telematica dei rifiuti. Dalla lettura del testo si evince che la parte di diretto interesse per l’affaire SISTRI è contenuta all’interno dell’art. 6 Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni che riportiamo per maggior informazione dei Lettori.

Articolo 6

Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di inizio attività, denuncia e dichiarazione di inizio attività. Ulteriori semplificazioni
1. All’articolo 19, della legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole “primo periodo del comma 3” sono inserite le seguenti: «ovvero di cui al comma 6-bis”;
b) al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: “disposizioni di cui”, sono inserite le seguenti: “al comma 4 e”;
c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “6-ter. La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività si riferiscono ad attività liberalizzate e non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire l’azione di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono abrogati: a) il comma 1116, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) l’articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; c) il comma 2, lettera a), dell’articolo 188-bis, e l’articolo 188-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
d) l’articolo 260-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;
e) il comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205; f) l’articolo 36, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso “articolo 260-bis”;
g) il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni;
h) il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 febbraio 2011 n. 52.
3. Resta ferma l’applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti; in particolare, ai sensi dell’articolo 188-bis, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo n. 152 del 2006, i relativi adempimenti possono essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. (omissis)

A questo punto sono d’obbligo alcune considerazioni. Certamente il SISTRI non ha goduto, sin da subito delle immediate simpatie degli addetti ai lavori, mostrando alcune lacune e lati scoperti (giova ricordare il montaggio delle back box sugli automezzi, l’acquisizione delle “pennette”, le difficoltà di connessione al sistema, la reale capacità di gestione dei dati dei sito apposito).
Va anche detto che, nella “mora” dell’avvio effettivo del sistema (ma a Roma, il sistema era dato per avviato, semplicemente non erano ancora partite le sanzioni), le imprese obbligate ad iscriversi, avevano già pagato le quote relative all’iscrizione per gli anni 2010 e 2011 (esborso oggetto di numerose e colorite segnalazioni anche a mezzo di servizi stampa radiotelevisivi).
Se è pur vero che “a pensar male si ha sempre ragione” come recita la saggezza popolare, si può anche pensare che l’avvio effettivo del sistema, avrebbe, di fatto, gettato nel panico coloro che, per molto tempo hanno prosperato nell’illegalità del traffico illecito di rifiuti (e a ben guardare i Rapporti sulle Ecomafie, si tratta di un giro d’affari da miliardi di euro in grado da solo di coprire i costi della pesantissima manovra finanziaria in atto).
Dunque, non è del tutto da escludere che poteri occulti e molto forti abbiano fatto sentire il loro peso nei giusti salotti.Però, e qui le domande si sprecano: a chi giova una simile scelta? Perché investire tempo e denari (della collettività e delle aziende), per mantenere in vita un progetto per quasi due anni e poi rinunciarvi all’ultimo momento? 
Perché è anche vero che in questo modo ne trarranno giovamento coloro che hanno sempre prosperato ai margini della legalità o nella piena illegalità e, per di più, quelli che hanno perseguito le regole a tutela del territorio e dell’ambiente, investendo del proprio, si ritrovano con un pugno di mosche in mano e la certezza che dovranno pure continuare a subire la concorrenza sleale di chi delinque deliberatamente.
Sul fronte del diritto, poi, non son pochi ad aver fatto balenare scenari inquietanti: da un lato, la possibilità che nel campo della disciplina della gestione dei rifiuti, qualcuno adombri la possibilità di una “vacatio legis” (con conseguenze prevedibili in termini di illeciti e di interpretazioni confuse e parallele da parte degli Organi di controllo); dall’altro, il rischio che chi ha pagato fino ad oggi per mettere in regola la propria azienda richieda allo Stato il rimborso delle spese sostenute! E quindi, quale sarebbe, per lo Stato, in entrambi i casi, il beneficio derivante dalla cancellazione del SISTRI per lo sviluppo economico del Paese?
Probabilmente qualcuno avrà pensato che si può tollerare un “minimo di illegalità” da sacrificare sull’altare del guadagno, ma questo guadagno, a ben guardare non sarebbe di nessuno, dal momento che i danni ambientali ricadono sulla collettività in generale e quindi anche su chi li commette.

Ma tranquilli, l’Italia è pur sempre il Paese delle proroghe, delle dichiarazioni apodittiche oggi lanciate e domani ritrattate e riviste alla luce dei sondaggi di preferenza. Già a pochi giorni dalla sua “terminazione” v’era qualcuno pronto a riproporne la sostanza e, in effetti, neanche a dirlo, ecco che in sede di conversione in legge del DL n. 138/2011 (manovra finanziaria), il SISTRI risorge dal limbo con un nuovo start up previsto a partire dal 9 febbraio 2012 (si veda il Box alla pagina precedente).

“Il Sistema di tracciabilità di rifiuti speciali e pericolosi, va ripristinato integralmente – aveva dichiarato pochi giorni prima della sua resurrezione il Ministro dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo – Escluderne l’applicazione per le piccole e piccolissime aziende, che rappresentano l’80% del bacino di utenza, significa di fatto vanificare il sistema ed anche disattendere l’obbligo di tracciabilità delle sostanze pericolose che ci viene dall’Europa. Il Ministero dell’ambiente è stato sempre disponibile a trovare soluzioni che semplifichino gli adempimenti ai piccoli operatori, ma vanno tenute salve le finalità di legalità e di tutela ambientale che sono alla base del progetto. Confido nel buon senso del Parlamento perché intervenga per un ripristino del Sistri che sia reale e non fittizio”. E, successivamente, all’indomani del rilancio del sistema (grazie all’ennesima proroga), sempre il ministro dichiarava: “L’approvazione all’unanimità da parte della Commissione Bilancio del Senato dell’emendamento che ripristina il sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi, è un segnale importante per la difesa dell’ambiente e la tutela della legalità nel nostro paese. “Ringrazio il Presidente Berlusconi che si è impegnato in prima persona per agevolare una soluzione positiva. Un plauso particolare va rivolto al Sen. Salvo Fleres, autore dell’emendamento, che con intelligenza e tenacia ha lavorato con successo ad una soluzione positiva, un plauso che va esteso a tutti i componenti della Commissione e tutte le forze politiche per la sensibilità, l’attenzione ed il senso di responsabilità dimostrato in questo delicato passaggio. “Sono convinta che, con l’opportuno rodaggio previsto e con gli interventi che si renderanno necessari per andare incontro agli operatori, il Sistri partirà al meglio e si rivelerà un utilissimo strumento per le aziende e per la protezione del territorio”.
Anche dall’opposizione sono arrivati segnali di approvazione per l’emendamento salva-SISTRI; tanto il Sen. Roberto della Seta (Pd), quanto il Sen. Francesco Ferrante (Pd), hanno salutato con piacere “l’ottima notizia”, pur valutando, tuttavia, le problematiche tecniche che finora il sistema ha presentato, al punto che, dichiarano: “Il Governo deve impegnarsi, da oggi fino all’entrata in vigore delle nuove procedure, per correggere i tanti difetti che hanno impedito finora l’efficace avvio del sistema complicando inutilmente la vita a imprese e operatori”.

Il provvedimento per la rinascita del sistema di tracciabilità dei rifiuti prevede che le oltre 400.000 imprese per le quali il SISTRI sarebbe dovuto entrare nella prima decade di settembre abbiano, a questo punto 5 mesi in più (fino a febbraio 2012, appunto) per adeguarsi al sistema e dotarsi di tutti gli apparecchi necessari al suo funzionamento. In una Circolare diramata dalla Confederazione degli Autodemolitori Riuniti – CAR, l’Associazione che raccoglie tanti professionisti dell’Autodemolizione comunica che: “La CAR era già intervenuta scrivendo alle Competenti Commissioni Parlamentari, chiedendo di apportare al Sistri modifiche migliorative per gli autodemolitori; ed oggi è orgogliosa di constatare che molte delle proprie richieste sono state recepite. Dunque il SISTRI partirà dal 9 Febbraio 2012. È prevista a cura del Ministero una verifica tecnica di funzionamento dell’intero programma e l’organizzazione di test di verifica, alla quale CAR, come da sempre, parteciperà.

Dunque: il SISTRI, dato per morto dopo non esser mai nato del tutto, è di nuovo tra i vivi, ma sospeso nel Limbo della settima proroga. Aspettiamo con ansia gli sviluppi di questa vicenda che sembra scritta dagli sceneggiatori di una telenovela.

G. U. n. 216 del 16 Settembre 2001 Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, recante: “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”

(omissis)

“Art. 6: i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
2. Al fine di garantire un adeguato periodo transitorio per consentire la progressiva entrata in operatività del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, nonché l’efficacia del funzionamento delle tecnologie connesse al SISTRI, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, attraverso il concessionario SISTRI, assicura, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e sino al 15 dicembre 2011, la verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando, in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti. Conseguentemente, fermo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera f-octies del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, per gli altri soggetti di cui all’articolo 1 del predetto decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2011, il termine di entrata in operatività del SISTRI è il 9 febbraio 2012. Dall’attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo di tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi. 3-bis. Gli operatori che producono esclusivamente rifiuti soggetti a ritiro obbligatorio da parte di sistemi di gestione regolati per legge, possono delegare la realizzazione dei propri adempimenti relativi al SISTRI ai consorzi di recupero, secondo le modalità già previste per le associazioni di categoria”.

 

 

 

 


Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *