CONFISCA DEL MEZZO DI TRASPORTO
Reato di trasporto illecito di rifiuti
Allorquando l’organo inquirente riscontri la fattispecie di reato di cui all’art. n. 259 del D. Lgs. n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), trasporto illecito di rifiuti; oppure di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto, va disposta la confisca del mezzo. Secondo il dettato normativo, infatti, i veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fattispecie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate. A stabilirlo, è stata la Corte Suprema di Cassazione, III Sezione Penale, nella Sentenza 33916/10 del 23 giugno 2010 di cui forniamo l’estratto principale a maggior in- formazione dei Lettori.
Repubblica Italiana, In nome del popolo italiano LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Terza Sezione Penale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Dott. Guido De Maio Dott. Ciro Petti Dott. Alfredo Teresi Dott. Alfredo Maria Lombardi Dott. Silvio Amoresano ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da (omissis) avverso l’ordinanza 25/05/2009 del Tribunale di Messina che ha respinto l’appello proposto avverso l’ordinanza del GIP 7/04/2009 che ha rigettato l’istanza di restituzione degli automezzi sequestrati; visti gli atti, l’ordinanza denunciata e il ricorso; sentita nella Camera di Consiglio la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi; Sentito il PM nella persona del PG, Dott. Guglielmo Passacantando, che ha chiesto il rigetto del ricorso; Osseva Con ordinanza 25/05/2009 il Tribunale di Messina ri- gettava l’appello proposto da (omissis) quale legale rappresentante di (omissis), avverso l’ordinanza del GIP 7/04/209 che aveva rigettato l’istanza di restituzione di automezzi sequestrati trattandosi di beni soggetti a con- fisca obbligatoria. Proponeva ricorso per cassazione la predetta (omissis) segnalando che, con la sentenza n. 41000/2008, questa Corte aveva affermato che “la revoca del sequestro preventivo deve essere disposta anche il relazione a fattispecie di reato per le quali è obbligatoria la confisca, non soltanto quando venga meno il “fumus” del reato ipotizzato, ma anche quando il reato, oltre che ultimato, abbia completamente esaurito i suoi effetti, in quanto non è possibile parlare in questo caso di presunzione legale di pericolosità. (fattispecie relativa alla revoca del sequestro preventivo di un autocarro per la iniziale iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali, sopravvenuta successivamente)”, sicché avendo la società conseguito l’autorizzazione amministrativa allo smaltimento di rifiuti, era venuta meno la presunzione legale di pericolosità della res. Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza. Il ricorso è infondato. Per il reato di cui all’art. n. 259 del D. Lgs. n. 152/2006, (traffico illecito di rifiuti) è obbligatoria la confisca del mezzo di trasporto. Tale norma contiene, infatti, un riferimento esplicito a tutte le ipotesi di cui all’art. 256, compresa quella del trasporto, senza operare alcuna distinzione in merito all’attività di gestione illecita per la quale i rifiuti sono trasportati. Pertanto la confisca del mezzo va disposta, non solo nell’ipotesi di trasporto illecito di rifiuti di cui all’art. 256, di trasporto di rifiuti senza formulario o con formulario con dati incompleti o inesatti, ovvero con uso di certificato falso durante il trasporto, ma anche per le attività organizzate per il traffico illecito dei rifiuti allorché tali attività siano compiute utilizzando mezzi di trasporto. I veicoli impiegati per il traffico illecito di rifiuti costituiscono non già i mezzi contingentemente utilizzati per la commissione del reato, ma lo strumento essenziale che integra gli estremi della fatti- specie astratta di reato, atteso che la norma punisce una serie di condotte che devono essere realizzate attraverso la predisposizione di mezzi e attività continuative organizzate, quali sono gli autocarri in sequestro. Sulla scia di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale è, quindi, corretta, la decisione impugnata, non censurabile alla stregua del richiamato precedente giurisprudenziale, di carattere eccezionalmente derogatorio, stante che si riferiva a una fattispecie del tutto particolare in cui all’atto del sequestro non più esisteva il reato per avere l’indagato già conseguito l’iscrizione del mezzo all’Albo nazionale dei gestori, mentre nella fattispecie, sono state ipotizzate condotte criminose rispetto alle quali non è rilevante la conseguita autorizzazione amministrativa. Grava sulla ricorrente l’onere delle spese del procedimento. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del pro- cedimento. Così deciso nella Camera di Consiglio in Roma il 23/06/2010