GLI OBBLIGHI DEI CENTRI DI RACCOLTA IN MERITO ALLA CORRETTA GESTIONE E TRASPORTO DEI RIFIUTI – IN PARTICOLARE I VEICOLI FUORI USO –
INTRODUZIONE Il D.M. 17 dicembre 2009 (“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, ha introdotto nell’or- dinamento giuridico italiano il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (c.d. SISTRI). Trattasi di un sistema informatizzato di gestione dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania, sviluppatosi in un’ottica di contrasto alle pratiche illegali nella gestione dei rifiuti: esso consentirà infatti di controllare in modo più puntuale la movimentazione dei rifiuti speciali lungo tutta la filiera, con particolare attenzione alla fase finale di smaltimento, mediante l’utilizzo di sistemi elettronici in grado di dare visibilità al flusso in entrata ed in uscita degli autoveicoli nelle discariche.
La gestione del SISTRI sarà affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente. Modifiche al D.M. 17 dicembre 2009 sono state apportate tramite il D.M. 15 febbraio 2010 ed il D.M. 9 luglio 2010. Quest’ultimo provvedimento differisce la data di entrata in vigore del SISTRI al 1 otobre 2010. A partire da tale data, quindi, la gestione dei rifiuti pericolosi passerà da un sistema cartaceo – imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) – a soluzioni tecnologiche avanzate, con l’intento di semplificare e rendere più efficienti le procedure e ridurre i costi. L’articolo 1 del Decreto ministeriale individua le categorie di soggetti tenuti a comunicare le quantità e le caratteristi- che qualitative dei rifiuti oggetto della loro attività utilizzando i dispositivi elettronici indicati al successivo articolo 3, nonchè le categorie di soggetti che possono aderire su base volontaria al SISTRI. Sono inoltre previste modalità operative semplificate per le piccole imprese di cui all’art. 7, le quali possono adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. Sono infine dettate norme per il trasporto intermodale (art. 5). Ai fini della copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema è previsto il pagamento, da parte degli iscritti, di un contributo annuo. Per garantire una migliore conoscenza del- le modalità operative del SISTRI è stato pubbllicato sull’apposito sito ufficiale del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (www.sistri.it) un Manuale operativo. Inoltre, è stato attiva- to un test di verifica della funzionalità per consentire ad un insieme rappresentativo di utenti di sperimentare il sistema. SMALTIMENTO DI VEICOLI FUORI USO ED ISCRIZIONE AL SISTRI Anche i veifcoli fuori uso sono ricompresi nell’ambito di operatività del SISTRI. In- fatti, tra le categorie di soggetti che sono obbligatoriamente tenuti all’iscrizione al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti figurano anche gli autodemolitori/rottamatori/frantumatori, i concessionari, i gestori delle case costruttrici e gli automercati, in quanto produttori di rifiuti speciali. L’art. 1 del D.M. 17 dicembre 2009 come successivamente modificato ed integrato stabilisce infatti che essi siano tenuti, in quanto produttori iniziali/commercianti ed intermediari/trasportatori/recuperatori e smaltitori di rifiuti pericolosi a rispettare la normativa SISTRI, mediante iscrizione allo stesso. I veicoli fuori uso, com’è noto, rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. l) del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto necessitano di essere monitorati dal momento in cui il rifiuto si forma a quello in cui viene smaltito. Alcuni dubbi potrebbero sorgere nel caso in cui un’azienda, non tenuta ad iscriversi al SISTRI, una volta divenuto operativo il SISTRI stesso abbia necessità di smaltire un veicolo fuori uso. In tal caso, essa dovrà preventivamente iscriversi al SISTRI, come produttore di rifiuti pericolosi e poi cancellarsi qualora non preveda di dover smaltire altri rifiuti pericolosi negli anni successivi. Se invece la proprietà del veicolo venga ceduta dall’azienda ad un concessionario/ autodemolitore/ecc., il quale provveda successivamente alla radiazione ed alla demolizione del veicolo od alla sua reimmissione nel mercato come veicolo usato, eventualmente nell’ambito di una com- pravendita di un veicolo nuovo, l’azienda cedente non dovrà iscriversi al Sistri. Sono altresì tenuti ad iscriversi i soggetti (es. autodemolitori) che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di smaltimento di veicoli fuori uso (es. olii e batterie esausti). Nel caso di cessazione della produzione di rifiuti pericolosi il soggetto può ritenersi esonerato dall’iscrizione al SISTRI, sempre che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati, qualora provveda allo smaltimento dei rifiuti pericolosi ancora in suo possesso prima dell’avvio dell’operati- vità del SISTRI (1 ottobre 2010). Il SISTRI dispone di schede d’iscrizione distinte per le diverse categorie di soggetti obbligati, fra i quali figurano i “gestori di impianti di demolizione e di rottamazione dei veicoli fuori uso” ed i “gestori di impianti di frantumazione dei veicoli fuori uso”. CONTRIBUTI Come si calcolano i contributi per la sede legale di un trasportatore che trasporta sia rifiuti speciali pericolosi che rifiuti speciali non pericolosi iscritto all’Albo Gestori Ambientali in più categorie ( SONO UN CENTRO DI RACCOLTA – AUTODEMOLITORE -)? Risposta: Come stabilito dal decreto del 15 febbraio 2010, “Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il con- tributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi. Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.” Più specificamente, il quantitativo di riferimento per i rifiuti speciali non pericolosi consisterà nella sommatoria dei quantitativi autorizzati per le categorie 2 e 4 dell’Albo Gestori Ambientali, mentre per i rifiuti pericolosi consisterà nella sommatoria dei quantitativi autorizzati per le categorie 3 e 5. Nell’ipotesi di un trasportatore iscritto all’Albo nelle categorie 2 E (da 3.000 a 6.000 tonnellate), 4 C (da 15.000 a 60.000 tonnellate), 3 D ( da 6.000 a 15.000 tonnellate) e 5 C (da 15.000 a 60.000 tonnellate) abbiamo che: • la somma dei quantitativi autorizzati di rifiuti non pericolosi è di 18.000- 66.000 tonnellate anno. Poiché il quantitativo più elevato è superiore alle 60.000 tonnellate, il contributo da pagare relativamente ai rifiuti non pericolosi sarà quello relativa alla classe 60.000-200.000 nella tabella dell’allegato II del DM 17/12/2009, e sarà quindi pari a 175 euro; • la somma dei quantitativi autorizzati di rifiuti pericolosi è di 21.000-75.000 tonnellate anno, e quindi anche in questo caso il contributo da pagare sarà quella della classe 60000-200.000, che è pari a 350 euro; • il contributo totale per la sede legale sarà quindi pari a 525 euro. 1 Il D.M. dà attuazione alla Direttiva UE 98/2008/ CE relativa ai rifiuti, pubblicata in G.U.C.E. n. L 312 del 22 novembre 2008; 2 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, in G.U. 27 febbraio 2010, n. 48; 3 “Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”, in G.U. 13 luglio 2010, n. 161; 4 Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti derivanti da attività agricole ed agro-industriali; b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 186; c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali; f) i rifiuti da attività di servizio; g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque, dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi; h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie; i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti; l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e le loro parti; m) il combustibile derivato da rifiuti. per contatti: rosabertuzzi@libero.it