L’UE APPRONTA UN SISTEMA DI CERTIFICAZIONE

Anche se su base volontaria, il sistema darà una spinta alla sostenibilità del sistema produttivo

Mentre la crisi del colosso petrolifero BP alle prese con il disastro nel Golfo del Messico, fa riflettere (e non solo agli inveterati ecologisti catastrofisti) sulla necessità di rivedere l’intero sistema mondiale delle fonti energetiche; mentre l’ondivaga e oscillante fluttuazione dei prezzi del carburante alla pompa continua ad agitare il sonno di consumatori, piccoli e grandi imprenditori, politici ed amministratori pubblici; mentre i dati che arrivano dalle centraline di rilevamento della qualità dell’aria di tutta Europa continuano ad evidenziare livelli crescenti di particolato atmosferico e gas serra climalteranti (denunciando, nel contempo, le responsabilità connesse ad un sistema di trasporti e di mobilità in generale ancora troppo ancorato al traspoto su gomma e sul conseguente consumo di carburanti tradizionali), da più parti e con crescente interesse, si assiste all’aumentare dell’attenzione pubblica circa l’utilizzo e l’implementazione dei cosiddetti biocarburanti (argomento, già più volte portato all’attenzione anche dei lettori del Notiziario).

Ora, un ulteriore impulso alla loro commercializzazione ed utilizzo arriva dalla Commissione Europea che, nella seduta del 10 giugno ha istituito un sistema di certificazione dei biocarburanti sostenibili. Il provvedimento prosegue nell’ottica del Legislatore europeo di incoraggiare l’industria, i Governi e le Organizzazioni non Governative a istituire sistemi di certificazione per tutti i tipi di biocarburanti usati nell’UE, compresi quelli importati, e ha definito i requisiti che tali certificazioni devono rispetta- re per ottenere il riconoscimento della Commissione. La certificazione facilita il rispetto dei criteri stabiliti dall’UE in base ai quali i biocarburanti devono consentire riduzioni considerevoli delle emissioni di gas a effetto serra e non devono provenire da foreste, zone umide e aree naturali protette. Le regole applicabili ai sistemi di certificazione rientrano in una serie di orientamenti esplicativi per l’attuazione della Direttiva sull’energia da fonti rinnovabili (Direttiva 2009/28/CE, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) che entrerà in vigore a dicembre 2010. Infatti, tale Direttiva fissa come obiettivo generale per l’UE una quota del 20% di energia rinnovabile rispetto al consumo totale di energia entro il 2020. Questo obiettivo è stato convertito in obiettivi nazionali vincolanti per gli Stati membri. Ciascuno Stato membro deve raggiungere i propri obiettivi nazionali per la quota generale di energie rinnovabili. Inoltre, nel settore dei trasporti tutti gli Stati membri devono raggiungere l’obiettivo comune del 10% di energia da fonti rinnovabili (biomassa solida, vento, sole, acqua e i biocarburanti). Solo i biocarburanti che rispettano i requisiti UE in materia di sostenibilità possono essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati dalla direttiva Günther Oettinger, Commissario europeo per l’Energia, ha affermato: “Negli anni a venire i biocarburanti sa- ranno l’unica alternativa alla benzina e ai combustibili diesel utilizzati per i trasporti, che causano oltre il 20% delle emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea. Dobbiamo garantire che anche i biocarburanti siano sostenibili. Il nostro sistema di certificazione – il più rigoroso tra quelli esistenti – garantirà che i biocarburanti ri- spettino gli standard ambientali più severi e avrà ripercussioni positive anche su altre regioni del mondo, perché si applica anche ai biocarburanti importati”. Su questo aspetto, infatti da Bruxelles hanno prodotto un esempio pratico che fa riferimento ad una possibile situazione-tipo: quella di un fornitore di carburante del Regno Unito che utilizzando etanolo proveniente dal Brasile deve notificarne i quantitativi alle autorità britanniche. Per dimostrare che essi sono sostenibili ai sensi della Direttiva, il fornitore può aderire ad un sistema volontario di certificazione, assicurandosi che in tutte le fasi della catena di produzione vengano tenute registrazioni complete. La Commissione specifica che qualora “malgrado l’audit indipendente, sussistano sospetti di frode, chiunque può sottoporre il caso alla Commissione e quest’ultima può revocare il riconoscimento del sistema”, tuttavia, non specifica l’obbligo di una etichettatura del prodotto finale. Il pacchetto adottato dalla Commissione consiste in due Comunicazioni e una Decisione, intese ad aiutare le imprese e gli Stati membri ad attuare la Direttiva di cui sopra. I documenti sono incentrati sui criteri di sostenibilità per i biocarburanti e sulle azioni necessarie per verificare che sia- no impiegati unicamente biocarburanti sostenibili; in sostanza: • Certificati per biocarburanti sostenibili: la Commissione incoraggia l’industria, i Governi e le ONG a istituire “sistemi volontari” per certificare la sostenibilità dei biocarburanti e spiega quali standard devono essere rispettati per ottenere il riconoscimento dell’UE. Uno dei criteri principali è che i sistemi di certificazione devono avvalersi di revisori indipendenti che esaminino l’intera catena di produzione, dall’agricoltore e dallo stabilimento al commerciante fino al distributore che fornisce la benzina o il carburante diesel alla stazione di servizio. In base agli standard fissati dalla comunicazione, la procedura di revisione deve essere affidabile e non lasciare margine per eventuali frodi. • Proteggere la natura incontami- nata: la Comunicazione spiega che i biocarburanti non dovrebbero essere ottenuti da materie prime provenienti da foreste tropicali o da aree deforestate di recente, da torbiere drenate, zone umide o aree ad elevata biodiversità e indica in che modo valutare questo elemento. Chiarisce inoltre che la conversione di una foresta in una piantagione di palme da olio sarebbe in contrasto con i requisiti di sostenibilità. • Promuovere solo i biocarburanti che consentono elevati risparmi di gas serra: la Comunicazione ribadisce che gli Stati membri devono rispettare gli obiettivi nazionali vincolanti in materia di energie rinnovabili e che solo i biocarburanti che consento- no di risparmiare grandi quantità di gas a effetto serra valgono ai fini degli obiettivi nazionali; è spiegato inoltre come viene effettuato il calco- lo. I biocarburanti devono consentire un risparmio di gas a effetto serra rispetto a i combustibili fossili del 35%, che salirà al 50% nel 2017 e al 60% (per i biocarburanti prodotti da nuovi impianti) nel 2018. Qualche perplessità sull’intera operazione è stata sollevata da chi, pur plaudendo all’iniziativa, non ha potuto fare a meno di evidenziare il fatto che tali biocarburanti (non etichettati come sostenibili), anche qualora fossero pro- dotti, importati o venduti nel territorio UE, non verranno calcolati nel quantitativo che ogni Paese deve raggiungere per rispettare i parametri contenuti nella Direttiva 2009/28/CE. Il distinguo non è cosa da poco se si considera che nel mezzo c’è tutto un sistema di sussidi, ancora necessari per sostenere il mercato del biofuel, che sono destinati solo ai biocarburanti che rientrano nei parametri comunitari. A questo punto, non resta che sperare che la dinamica ingenerata dalla Commissione abbia effetti e ricadute nel breve periodo sul mercato dei biocarburanti e sull’implementazione degli stessi nel comparto dell’autotrazione e degli utilizzi industriali. Farebbe bene all’ambiente e anche alle tasche di tutti!.


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