LA COMMISSIONE UE RIVEDE IL REGOLAMENTO

Emendati gli elenchi “Verde”, “Ambra” e quello relativo ai rifiuti soggetti di divieto di esportazione

Dopo l’accoglimento dei chiarimenti del Gruppo di Lavoro per la Prevenzione e il Ciclo dei rifiuti (WGWPR – Working Group on Waste Prevention and Recycling) dell’Ocse (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), in riferimento alla Convenzione di Basilea (Convenzione internazionale sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione, del 22 marzo 1989, ratificata nel 1990 ed entrata in vigore nel 1992), la Commissione Europea ha ritenuto doveroso apporre qual- che modifica al Regolamento Europeo sulla spedizione dei rifiuti (regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti). Si ricorda che detto Regolamento, varato nello spirito della preservazione, della protezione e della miglioria della qualità dell’ambiente e della salute dei cittadini europei, istituisce le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti considerando l’origine, la destinazione e l’itinerario di spedizione, nonché della tipologia di rifiuti oggetto della spedizione e del tipo di trattamento da applicare agli stessi sul luogo di destinazione.

Il Regolamento si applica alle spedizioni di rifiuti fra Paesi Ue all’interno del territorio europeo o con transito attraverso Paesi terzi; ma anche a quei rifiuti importati ed esportati dall’UE da e verso Paesi terzi, così come a quelli in transito all’interno dell’Europa a 27 con un itinerario da e verso Paesi terzi. In sostanza si è trattato di ritoccare gli elenchi relativi:
• ai rifiuti soggetti agli obblighi generali di informazione (“Elenco Verde”);
• ai rifiuti soggetti alle procedure di notifica e autorizzazione preventiva scritta (“Elenco Ambra”);
• ai rifiuti soggetti di divieto di esportazione. Di seguito, a maggior informazione dei Lettori pubblichiamo il testo del Regolamento (UE) n. 413/2010 della Commissione Europea. (Si avverte che il testo del Regolamento inserito nelle pagine seguenti non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo delle pubblicazione ufficiale cartacea). REGOLAMENTO (UE) N. 413/2010 DELLA COMMIS- SIONE del 12 maggio 2010 recante modifica degli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti, per tenere conto delle modifiche adottate con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (1 ), in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Nella sua ottava riunione del dicembre 2005 il gruppo di lavoro per la prevenzione e il riciclo dei rifiuti (Working Group on Waste Prevention and Recycling – WGWPR) dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha deciso di chiarire la formulazione della voce B1030 dell’allegato IX della Convenzione di Basilea. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE e deve es- sere ancora concordata nel quadro della Convenzione di Basilea. In attesa dell’approvazione da parte della Conferenza delle parti della Convenzione di Basilea e della modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006, è opportuno incorporare tale chiarimento nella legislazione dell’Unione europea. (2) Nella sua undicesima riunione dell’aprile 2008 il WGWPR dell’OCSE ha convenuto di modificare la formulazione della voce AA010 della lista ambra di rifiuti dell’OCSE. La modifica di tale voce è stata adottata con decisione C(2008) 156 del Consiglio dell’OCSE. È pertanto opportuno includere tale modifica nella legislazione dell’Unione europea. (3) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1013/2006. (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Gli allegati III, IV e V del regolamento (CE) n. 1013/2006 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO ALLEGATO Gli allegati III, IV e V sono così modificati: 1. nell’allegato III, par te I, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente regolamento: a) tutti i riferimenti all’elenco A dell’allegato IX della convenzione di Basilea si intendono fatti all’allegato IV del presente regola- mento; b) alla voce B1020 della convenzione di Basilea i termini “alla rinfusa e in forma finita” comprendono tutte le forme di rifiuti metallici non disperdibili (3) ivi elencate; c) la voce B1030 della convenzione di Basilea va letta come “Residui contenenti metalli refrattari”; d) la parte della voce B1100 della convenzione di Basilea che fa riferimento a “scorie derivanti dalla lavorazione del rame”, ecc., non si applica e si applica invece la voce OCSE GB040 della parte II; e) la voce B1110 della convenzione di Basilea non si applica e si applicano invece le voci OCSE GC010 e GC020 della parte II; f) la voce B2050 della convenzione di Basilea non si applica e si applica invece la voce OCSE GG040 della parte II; g) il riferimento, nella voce B3010 della convenzione di Basilea, ai rifiuti di polimeri fluorurati si intende comprensivo dei polimeri e dei copolimeri di tetrafluoroetilene (PTFE).»; 2. all’allegato IV, par te II, la voce AA010 è sostituita dalla seguente: «AA010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrostamento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (3)»; 3. all’allegatoV, parte 3, elenco B, la voce AA010 è sostituita dalla seguente: «AA010 261900 Loppe, scorie e rifiuti di disincrosta- mento, derivanti tutti dall’industria del ferro e dell’acciaio (5)».


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