LA COMMISSIONE EUROPEA MODIFICA L’ALLEGATO II
La Decisione segue la precedente del 1° agosto 2008 e si pone come adeguamento normativo al progresso tecnico e scientifico
La Direttiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso, vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente (metalli pesanti dal forte impatto nocivo sulla salute degli esseri viventi) nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, tranne nei casi di cui all’Allegato II della stessa Direttiva e alle condizioni ivi specificate.
Nell’Allegato figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto, tale per cui i veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere metalli figurano nell’allegato II della Direttiva 2000/53/Ce.
Tuttavia la stessa Direttiva (art. 4, paragrafo 2), specifica che la Commissione deve adeguare periodicamente l’Allegato II al progresso tecnico e scientifico, e infatti, con Decisione 2008/689/CE del 1° agosto 2008, la Commissione aveva già modificato l’Allegato II della direttiva 2000/53/CE specificando che nel caso di saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche, tranne quelle sul vetro, di cui al punto 8, lettera a), e di saldature nelle applicazioni elettriche su vetro, di cui al punto 8, lettera b), le esenzioni dovevano essere riesaminate nel 2009.
La valutazione intervenuta nel frattempo ha reso necessario, alla luce del progresso tecnico-scientifico, apportare ulteriori modifiche all’Allegato II. Per maggior informazione dei Lettori, pubblichiamo, alle pagg. seguenti, il testo completo della Decisione (ndr: Si avverte che il testo della Decisione inserito nelle pagine di questo articolo non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea).
Commissione delle Comunità europee Decisione 23 febbraio 2010, n. 2010/115/Ce (Guue 25 febbraio 2010 n. L48) Decisione recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/ Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso (Testo rilevante ai fini del See)
La Commissione europea, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b). considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2000/53/Ce vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, tranne nei casi di cui all’allegato II della direttiva e alle condizioni ivi specificate. In base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/53/Ce, la Commissione deve adeguare periodicamente l’allegato II della medesima al progresso tecnico e scientifico.
(2) Nell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), di tale direttiva. I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce. La decisione 2008/689/Ce della Commissione, del 1° agosto 2008, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso, specifica che nel caso di saldature nelle schede elettroniche e in altre applicazioni elettriche, tranne quelle sul vetro, di cui al punto 8, lettera a), e di saldature nelle applicazioni elettriche su vetro, di cui al punto 8, lettera b), le esenzioni devono essere riesaminate nel 2009.
(3) Dalla valutazione tecnica e scientifica è emerso che sarebbe opportuno suddividere queste due esenzioni in dieci applicazioni più specifiche. Di questi cinque materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare temporaneamente del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della direttiva 2000/53/Ce, in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile. È pertanto opportuno rinviare data di scadenza di queste esenzioni fino a quando non sarà possibile evitare l’uso delle sostanze proibite.
(4) Cinque altri materiali e componenti contenenti piombo dovrebbero continuare a beneficiare del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce, senza una data limite in quanto l’uso di queste sostanze in questi materiali e componenti specifici è ancora tecnicamente o scientificamente inevitabile e non si prevedono alternative praticabili per il momento. Queste esenzioni dovrebbero essere riesaminate nel 2014 alla luce del progresso tecnico e scientifico per valutare quando sarà possibile evitare l’uso di tali sostanze. È opportuno riesaminare l’esenzione riguardante il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate entro il 1° gennaio 2012 in quanto esistono sostanze alternative ma le loro proprietà tecniche devono ancora essere oggetto di prove e conferme.
(5) Nel caso del piombo e dei composti di piombo in componenti degli agenti leganti per gli elastomeri negli apparati propulsori che contengono fino allo 0,5% di piombo in peso, l’esenzione non dovrebbe essere prorogata in quanto l’uso del piombo in questo tipo di applicazioni può essere evitato.
(6) L’allegato II della direttiva 2000/53/Ce stabilisce che i pezzi di ricambio, immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, utilizzati per veicoli immessi sul mercato prima del 1° luglio 2003 sono esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/Ce. Questa esenzione consente le riparazioni dei veicoli immessi sul mercato prima dell’entrata in vigore del divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), con pezzi di ricambio che soddisfano le stesse prescrizioni di qualità e sicurezza dei pezzi di cui erano provvisti originariamente.
(7) Questa esenzione non riguarda i pezzi di ricambio destinati ai veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003 ma prima della data di scadenza della relativa esenzione indicata nell’allegato II della direttiva 2000/53/Ce. I pezzi di ricambio per questi veicoli non devono per tanto contenere metalli pesanti, anche se sono utilizzati per sostituire parti che in origine contenevano tali metalli.
(8) In alcuni casi è tecnicamente impossibile riparare veicoli con pezzi di ricambio diversi da quelli originali, poiché ciò richiederebbe modifiche delle caratteristiche dimensionali e funzionali di interi impianti del veicolo. Dal momento che tali pezzi di ricambio non possono essere installati negli impianti dei veicoli fabbricati originariamente con parti contenenti metalli pesanti, la riparazione di tali veicoli diviene impossibile e può rendersi necessario smaltirli prematuramente. Per la sicurezza dei consumatori e la tutela ambientale derivanti dall’estensione della durata di vita dei prodotti è opportuno consentire la riparazione di questi componenti di veicoli con i pezzi originali.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/Ce.
(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2006/12/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti,
ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
L’allegato II della direttiva 2000/53/Ce è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2010.