FORMULARIO IDENTIFICATIVO DEL RIFIUTO EQUIPOLLENTE ALLA SCHEDA DI TRASPORTO

Una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fa chiarezza sull’argomento anche grazie ad una sollecitazione di C.A.R

Sul numero di Agosto/Settembre del Notiziario avevamo ampiamente trattato di come il D. Lgs n. 214 del 22 dicembre 2008, modificando il precedente D. Lgs n. 286 del 22 novembre 2005 (“Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di auto- trasporto”), ha introdotto, con l’articolo 7-bis, la cosiddetta: scheda di trasporto. Il fine del documento è quello di conseguire maggiori livelli di sicurezza stradale, e favorire, nel contempo, le verifiche sul corretto esercizio dell’attività di autotrasporto merci per conto terzi tramite un meccanismo di tracciabilità, La scheda di trasporto identifica tutti i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto stesso e costituisce la documentazione idonea ai fini della procedura di accertamento delle responsabilità nei confronti di tali soggetti, ossia: vettore, committente, caricatore, e proprietario delle merci.

Il Decreto Interministeriale emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 30 giugno 2009 (“Approvazione della scheda di trasporto”), ha dato attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato art. 7-bis del D. Lgs 286/2005, stabilendo quindi, il contenuto della scheda di trasporto e degli altri eventuali documenti ad essa equivalenti. Successivamente, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno diramato, in data 17 luglio e, a seguire, in data 7 agosto, due Circolari che presentavano, in oggetto: “Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo” e “ulteriori disposizioni operative” che, tuttavia, per la categoria degli Autodemolitori, non presentavano caratteristiche totalmente esplicative. In sostanza, non venivano specificati al meglio i trasporti esenti dalla tenuta della scheda di trasporto. Questa incertezza ha mosso la Confederazione degli Auto- demolitori Riuniti – C.A.R., nell’interesse dei propri Soci e della Categoria tutta, a richiedere un chiarimento (prot. 239/07/09) agli uffici preposti, nel quale si legge: “Il sottoscritto Alfonso Gifuni, nella qualità di Presidente della Associazione “C.A.R., Confederazione Autodemolitori Riuniti”, avanza all’Autorità in indirizzo la seguente richiesta di chiarimento tecnico-giuridico. La suddetta Confederazione, che riunisce operatori del settore specifico del recupero e del trattamento degli autoveicoli e pone tra i propri obiettivi lo sviluppo, il coordinamento, la disciplina, la difesa dell’attività imprenditoriale del recupero e del trattamento degli autoveicoli e la rappresentanza e tutela morale, giuridica ed economica delle aziende associate, premesso che: • vista l’entrata in vigore del D.lgs n. 214/09, che, nel modificare il D.lgs n. 286/05, ha inserito l’art. 7-bis che istituisce la cd. “scheda di trasporto”; • vista la recentissima entrata in vigore del relativo D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30/6/09 “Approvazione della scheda di trasporto” ( G.U. n.153 del 4 luglio 2009); • lette “Le disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo”, diramate dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri e Intermodale (Registro Ufficiale Uscita- Prot.: 0071914 del 17/7/09); • conscio che la “ratio” di tale istituto giuridico consiste nel risalire ai diversi soggetti della filiera del trasporto, cui sono imputabili le responsabilità condivise per la corretta esecuzione del servizio; • considerato che tale funzione di tracciabilità delle merce trasportata a bordo in conto terzi è alternativamente assolta dalla tenuta a bordo di documenti elencati ex art. 3 del suddetto D.M. 30/6/09, tra i quali lo stesso documento di trasporto( D.D.T.); • considerato che quanto trasportato dagli autodemolitori – veicolo fuori uso da demolire- rifiuto speciale pericoloso – è soggetto a normativa speciale, ex D.lgs n. 209/03 e succ. modif., nonché la sua tracciabilità viene assolta dalla compilazione dei Formulari Identificativi del Rifiuto ( F.I.R.), oltre chiaramente al D.D.T.; • pur consapevole che, alla lettera, non viene posto alcun obbligo in capo agli autodemolitori per la compilazione di tale scheda di trasporto; • letta, altresì, però, l’unica esenzione che si pone ex art. 4 del suddetto D.M., che testualmente : “Sono esentati dalla compilazione della scheda di trasporto i trasporti di collettame che avvengono mediante un unico veicolo, di partite di peso inferiore a 50 quintali, commissionate da diversi mittenti, purché accompagnati da idonea documentazione comprovante la tipologia del trasporto effettuato”; • onde evitare letture equivoche di tale ultima disposizione – dagli operatori del settore, ma specie dagli organi di controllo-; • a difesa della categoria, la quale pur si interroga su eventuali adempimenti legati a tale nuovo istituto giuridico; tanto premesso, si richiede a codesto spett.le Ministero di voler chiarire con una uniforme interpretazione la lettura dell’ art. 4 D.M. 30/6/09, al fine di specificare al meglio i trasporti esenti dalla tenuta della scheda di trasporto. Ebbene, in data 24 settembre 2009 il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno e il Diparti- mento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici – Direzione generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito le seguenti precisazioni: “Ai sensi della norma indicata in oggetto, e del connesso decreto ministeriale n. 554/2009 (art. 3), che disciplina nel dettaglio i contenuti della scheda di trasporto, può considerarsi equipollente alla scheda ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma vigente o emanata successivamente al presente decreto. Al riguardo, preso atto delle considerazioni esposte da code- sto Ministero, si ritiene che il formulario previsto dal D. Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, art. 193 e dal decreto del Ministero dell’Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti, possa essere considerato documentazione equipollente, a norma della disciplina sopra richiamata. Peraltro, nelle Circolari applicative diramate dagli organi di Polizia sul territorio, è stato precisato che i documenti equipollenti debbono comunque contenere i dati relativi al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelli relativi alla tipologia e al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della merce stessa. Dall’esame del formulario di identificazione dei rifiuti, si rileva che in esso sono senz’altro contenuti i dati circa il vettore, la tipologia e il peso della merce e i luoghi di carico e scarico. Sempre nel formulario viene individuata la figura del “produttore/detentore” del rifiuto che, di norma, è il soggetto che dispone il trasporto, ne cura il carico sui veicoli e, in genere, è proprietario del rifiuto fino al conferimento dello stesso al destinatario. Pertanto, ai fini dell’accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti di filiera del trasporto di cui al D. Lgs. 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/ detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce. In tal caso, si provvede a diramare istruzioni agli Organi di controllo operanti sul territorio”. In conseguenza di tale precisazione, in data 6 ottobre 2009 C.A.R. ha diramato a tutti Soci una Circolare (n. 15) nella quale si trasmette che: è stata sancita la equipollenza del formulario identificativo del rifiuto ( F.I.R) con la recente scheda di trasporto, esonerando di conseguenza gli Autodemolitori dalla tenuta della scheda di trasporto.


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