IL CAR-FLUFF DI FRANTUMAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

1. Premessa Uno dei principali problemi derivanti dalla rottamazione dei veicoli fuori uso, che coinvolge potenzialmente anche tutta la filiera del riciclo delle autovetture, è senza dubbio la gestione del residuo di frantumazione dei veicoli, meglio conosciuto col nome di “car fluff”. I “fluff” sono i cosiddetti residui leggeri di rottamazione dei veicoli e includono guarnizioni, gomme, tessuti, plastiche, frammenti di pneumatici provenienti dalla macinazione dei veicoli dopo la separazione dei componenti metallici e i metalli risultati indivisibili dalle parti plastiche del veicolo. Mediamente, in funzione delle tipologie e delle tecniche di trattamento e di recupero utilizzate, il car fluff rappresenta circa il 25% del peso totale del veicolo fuori uso demolito. A oggi, l’unico sistema di smaltimento possibile per tali quantità e tipologie di rifiuto che garantisca nello stesso tempo la maggior tutela ambientale è il conferimento presso le discariche controllate.

Le sperimentazioni condotte in questi anni hanno evidenziato che il car fluff possiede un potere calorifero inferiore (PCI) maggiore di 13.000 KJ/Kg che fa di detti rifiuti, se pri- vati delle sostanze che potrebbero causare emissioni nocive per l’ambiente, un valido combustibile alternativo. L’articolo 6 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” stabilisce che a partire dal 31 dicembre 2008 non saranno ammessi in discarica i rifiuti con PCI maggiore di 13.000 KJ/Kg; il termine 31 dicembre 2008 e’ stato prorogato al 31 dicembre 2009 dall’art. 6 della Legge 27 febbraio 2009, n. 13 “Con- versione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2009. 2. Accordo quadro sulla gestione dei veicoli fuori uso L’8 maggio 2008, per la durata di sette anni e quindi con scadenza il 7 maggio 2015, è stato firmato dai rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio Ministero dello Sviluppo Economico e dalle Associazioni di Categoria, ANFIA e UNRAE per i costruttori di autoveicoli, FEDERAICPA per i concessionari di autoveicoli, FISE-UNIRE, CAR-CNA e ADA per le aziende di demolizione, AIRA per i frantumatori di rottame metallico, ASSOFERMET per i commercianti di rottame e AIR per il recupero energetico (firma del 7 ottobre 2008), un accordo quadro per la gestione dei veicoli fuori uso, come esplicitamente previsto anche dall’art 181 del D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”. La finalità di tale accordo di programma è di ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e dare attuazione agli obiettivi posti dalla Direttiva 2000/53 CE e dal relativo Decreto di recepimento D.Lgs. 209/2003 e s.m.i. (art. 7 comma 2), al fine di contribuire alla protezione, alla conservazione ed al miglioramento della qualità dell’ambiente e di determinare i presupposti e le condizioni che consentono lo sviluppo di un sistema che assicuri un funzionamento efficiente, razionale ed economicamente sostenibile dall’insieme degli operatori economici addetti alla raccolta, recupero e riciclaggio dei materiali e componenti degli stessi veicoli fuori uso, nel rispetto della libera concorrenza. Di particolare interesse è l’articolo 10 in cui i firmatari del detto accordo s’impegnano ad approfondire, mediante pro- getti specifici e la messa a punto di impianti pilota (art. 11), le tematiche e le problematiche riguardanti il recupero e lo smaltimento del car fluff al fine di massimizzare la separazione e il recupero dei materiali da destinare al rici- clo o al recupero energetico. Il medesimo articolo chiede esplicitamente l’individuazione di nuove tecnologie di recupero energetico dal car fluff che garantiscano il migliore livello di tutela ambientale minimizzando la quantità di rifiuto finale destinato alla messa in discarica e gli impatti qualitativi e quantitativi del rifiuto finale destinato a smaltimento. Il controllo dell’attuazione dell’Accordo (art.13) è affidato a un Comitato di vigilanza costituito da un rappresentante di ciascun soggetto firmatario e dall’APAT. 3. Classificazione e caratterizzazione del “car fluff” Il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) in base alla Decisione 2000/532/CE come modificata dalle Decisioni 2001/118/ CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE, all’allegato D della Parte quarta – Titolo I e II del Dlgs 152/2006 e all’allegato A di cui al Decreto Ministeriale del 02 maggio 2006 “Istituzione dell’elenco dei rifiuti, in conformità all’articolo 1, comma 1, lettera A), della Direttiva 75/442/CE ed all’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva 91/689/CE, di cui alla decisione della Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000”, individua il car fluff al capitolo 19 10 come “rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo”, ed in particolare secondo i seguenti codici CER: 19 10 03* fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose; 19 10 04 fluff frazione leggera e polveri diversi da quelli di cui alla voce 191003. La classificazione del car fluff come rifiuto pericoloso o non pericoloso, indispensabile per l’assegnazione del corrispondente codice CER ai fini del corretto recupero/smaltimento, si basa sul contenuto di sostanze pericolose determinato a seguito di determinazioni analitiche. L’analisi di laboratorio è quindi indispensabile per l’attribuzione del codice CER. Altro obiettivo dell’indagine analitica è la verifica dei requisiti per l’ammissibilità in discarica del car fluff, che deve essere eseguita secondo i criteri indicati nel Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 “Definizione dei criteri di ammissibilità in discarica”. Ai sensi dell’art. 2 della Decisione 2000/532/CE e successive modificazioni, i rifiuti classificati come pericolosi devono presentare una o più caratteristiche indicate in allegato III alla Direttiva 91/689/CEE (all. I alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 del medesimo allegato, una o più delle caratteristiche definite al punto 3.4 del Decreto Ministeriale del 02 maggio 2006. Il car fluff visto anche l’eterogeneità delle sostanze organiche che lo costituiscono è considerato, a tutti gli effetti, una matrice estremamente complessa. La principale problematica per la classificazione del car fluff come rifiuto non pericoloso è legata alla difficoltà del rispetto del valore limite del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto), generato da alcune plastiche utilizzate negli autoveicoli che, come previsto dalla tabella 5 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 per l’ammissibilità in discariche per rifiuti non pericolosi, non può essere superiore al limite di 80 mg/l. Il DOC ha lo scopo di impedire l’ingresso in discarica di rifiuti facilmente biodegradabili o in grado di immettere nell’atmosfera sostanze tossiche o indesiderate congiuntamente al biogas derivante dai processi anaerobici dei rifiuti. Per le discariche di rifiuti pericolosi la concentrazione del DOC è fissata a 100 mg/l. La tabella 5 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2005 fissa i limiti di concentrazione nell’eluato per l’accertabilità in discariche per rifiuti non pericolosi dei seguenti parametri: Arsenico (As), Bario (Ba), Cadmio (Cd), Cromo totale (Cr), Rame (Cu), Mercurio (Hg), Molibdeno (Mo), Nichel (Ni), Piombo (Pb), Antimonio (Sb), Selenio (Se), Zinco (Zn), Cloruri, Fluoruri, Cianuri, Solfati, DOC, Solventi organici aro- matici, Solventi organici azotati, Solventi organici clorurati, Pesticidi totali non fosforati, Pesticidi totali fosforati. Per una completa classificazione del car fluff, come indicato anche da autorevoli pareri di pubblici Istituti di ricerca (ISS, Istituto Superiore di Sanità e dall’ISPRA ex APAT), è necessaria la determinazione analitica degli oli minerali, dei dei microinquinanti quali Policlorobifenili (PCB), Policlo- rodibenzodiossine (PCDD), Policlorodibenzofurani (PCDF), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), del Saggio di Tossicità Acuta su V. Fischeri a 30’e del potere calorifico. La classificazione del car fluff come rifiuto non pericoloso presuppone il non superamento dei valori limiti dei parametri precedentemente indicati; il superamento di uno solo di questi parametri fa si che il car fluff debba essere classificato come rifiuto pericoloso. Per gli IPA, classificati come cancerogeni, sono previste le seguenti concentrazione limite: 0,1% per le sostanze classificate cancerogene di categoria 1 o 2 e 1%, per le sostanze classificate cancerogene di categoria 3. Relativamente all’ammissibilità dei rifiuti in discarica, il DM 3 Agosto 2005 prevede, per i rifiuti non pericolosi, il divieto di smaltimento di rifiuti contenenti sostanze classificate come cancerogene di categoria 1 o 2 in concentrazioni superiori ad 1/10 delle rispettive concentrazioni limite di cui all’art. 2 della decisione 2000/532/CE e s.m.i. con una sommatoria massima, per tutti i diversi composti, pari allo 0,1%. Una corretta applicazione delle norme tecniche di messa in sicurezza dei veicoli fuori uso, secondo le prescrizioni stabilite dal D.Lgs. 14 giugno 2003, n 209 e s.m.i., garantirà l’asportazione di tutti i componenti ambientalmente critici, assicurando un flusso in uscita di carcasse bonificate che, avviate agli impianti di frantumazione, dovrebbe produrre un car fluff non contaminato da sostanze pericolose. Vista l’estrema eterogeneità del rifiuto, è difficile definire a quali componenti siano imputabili per le elevate concentra- zioni di DOC, mentre, le eventuali elevate concentrazioni di PCB e degli oli minerali sono da attribuirsi alla non corretta operazione di bonifica e di messa in sicurezza del veicolo fuori uso nell’impianto di demolizione. Bisogna ricordare che lo smaltimento del car fluff in discarica, dato il suo elevato potere calorifico, sarà possibile, come detto in precedenza e a meno di ulteriori Leggi proroga, fino al 31 dicembre 2009 ed è quindi di estrema importanza la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo di soluzioni innovative per il riciclaggio dei materiali e il recupero energetico del car fluff.

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