IL ROTTAME FERROSO È MATERIA PRIMA SECONDARIA SOLO SE PROVIENE DA UN CENTRO AUTORIZZATO DI GESTIONE E TRATTAMENTO RIFIUTI
A stabilirlo è la Corte di Cassazione, IIIa Sezione Penale, con sentenza del 13 gennaio 2009
Con le modifiche al D. Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), introdotte dal correttivo n. 4/2008, viene eliminata la definizione di “materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche”, riconducendo, di fatto, i rottami ferrosi nell’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti. Nello specifico, la qualifica di “materia prima secondaria”, allo stato attuale, può essere attribuita al rottame solo se questo proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle citate nei D. M. 5 frebbraio 1998 e 12 giugno 2002, n. 161. A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione, IIIa Sezione Penale, con sentenza n. 833 del 13 gennaio 2009, sul ricorso proposto dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli nei confronti di Lettica Ernesto (omissis) avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di Napoli del 21 giugno del 2008 ; di cui riportiamo uno stralcio a maggior informazione dei lettori. In fatto Il tribunale di Napoli, con ordinanza del 21 luglio del 2008, accogliendo l’impugnazione proposta nell’interesse di Lettica Ernesto, quale indagato per il reato di cui all’articolo 256 del D. Lgs. n 152/2006, revocava il sequestro preventivo del capannone sito in Caivano di proprietà della società a responsabilità limitata PROIM della quale l’indagato era il legale rappresentante. Il fatto nel provvedimento impugnato viene ricostruito nella maniera seguente.
Il 21.4.08 la Polizia Provinciale di Napoli svolgeva un controllo presso la società PROIM, società a responsabilità limitata esercente in Caivano l’attività di fonderia di alluminio e commercializzazione di metalli. L’iniziativa era partita da un esposto di sei mesi prima, che indicava tale azienda quale responsabile di smaltimento illecito di rifiuti. Gli investigatori accertavano che tale azienda acquistava rottami di alluminio e altri metalli come materie prime secondarie, le quali venivano conservate in varie aree recintate destinate a vari tipi di metallo, dopo avere subito alcuni trattamenti preliminari. Secondo la polizia il materiale subiva i seguenti trattamenti: l’eliminazione di contaminazioni con materiale non metallico, la riduzione volumetrica mediante una pressa compattatrice, la frantumazione in piccole pezzature tramite trituratore Vecoplan. Al termine delle sopradescritte operazioni il materiale era utilizzabile per la fusione e trasformazione in lingotti. La polizia giudiziaria riteneva che i trattamenti effettuati sui materiali acquistati, ai quali si è dianzi fatto riferimento, fossero trattamenti preliminari rientranti nell’attività di recupero di un rifiuto. Per tale ragione, secondo gli investigatori, il materiale acquistato dalla società rappresentata dall’indagato non poteva considerarsi escluso dalla disciplina sui rifiuti di cui al D. Lgs. n 152 del 2006 e successive modificazioni. Invero, sempre secondo gli investigatori, le materie prime secondarie erano escluse dalla disciplina sui rifiuti qualora fossero impiegate nell’attività industriale senza subire alcun trattamento preliminare. Al Lettica quindi si contestava di avere svolto attività di recupero di un rifiuto senza alcuna autorizzazione. Tanto premesso in fatto, il tribunale osservava che le attività poste in essere dall’indagato non erano attività di trattamento di un rifiuto per il suo recupero ma lavorazioni industriali di una materia prima secondaria. Precisava che, contraria- mente all’assunto del pubblico ministero, il “trattamento preliminare” non si identifica con una qualsivoglia operazione sul materiale, ma riguarda i trattamenti necessari per rendere il rifiuto utilizzabile come materia prima secondaria. In definitiva per il tribunale non è rifiuto quel materiale che non ha una destinazione soggettiva all’abbandono, ma all’utilizzazione come materia prima secondaria. Il materiale di pronto impiego, secondo il tribunale, non è solo quello che è già pronto per l’utilizzazione finale ma anche ciò che è pronto per l’utilizzazione industriale .Per tali ragioni il tribunale revocava il sequestro preventivo Ricorre per cassazione il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli denunciando la violazione degli artt. 181 bis, 183 e 256 del decreto legislativo n 152 del 2006. Sostiene che all’epoca del sequestro ed attualmente i rottami ferrosi e non ferrosi sono qualificati giuridicamente come materie prime secondarie in relazione alla loro provenienza (da centro di recupero rifiuti) ed alle caratteristiche chimico-fisiche dettate dalle specifiche tecniche commerciali delle norme CECA, AISI, CAEF e UNIEN congiuntamente a quanto indicato nel DM 5 febbraio 1998 e successive modificazioni. Le specifiche tecniche CECA, CAEF e UNIEN hanno valenza di natura commerciale e, quindi, attengono ai rapporti che intrattengono sul mercato le imprese che commercializzano i metalli ferrosi e non ferrosi. Tali norme commerciali individuano e specificano le caratteristiche che devono possedere tali rottami, i quali devono essere esenti da corpi estranei quali: terre e rifiuti; non debbono presentare al loro interno corpi cavi, sostanze pericolose e plastiche e tra l’altro fanno divieto di miscelazione di diverse categorie. In Diritto Il ricorso è fondato. Poiché la materia dei rifiuti ha subito recentemente diverse modificazioni, il primo problema che si pone consiste nell’individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie. Il sequestro in esame è stato disposto nel mese di maggio del 2008 allorché era già in vigore il decreto legislativo n 4 del 2008 che aveva modificato quello n 152 del 2006. L’articolo 183 del decreto legislativo n 152 del 2006, come sostituito dall’articolo 20 del decreto legislativo n 4 del 2008 considera materia prima secondaria quella avente le “caratteristiche stabilite ai sensi dell’articolo 181 bis”. Quest’ultimo articolo, introdotto con l’articolo 18 bis del decreto legislativo n 4 del 2008, dispone che non rientrano nella definizione di cui all’articolo 183 comma 1 lettera a) – ossia nella definizione di rifiuto – le materie le sostanze ed i prodotti definiti dal decreto ministeriale di cui al comma secondo nel rispetto dei seguenti criteri , requisiti e condizioni: a) siano prodotti da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuale la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che le producono, con particolare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse: d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’ immissione in commercio., quali norme e standard tecnici richiesti per l’ utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbiano un effettivo valore economico di scambio sul mercato. Al secondo comma si precisa che i metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari, devono garantire l’ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con D. M. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell’art. 17 della L. 23 agosto 1988 n. 400 di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre del 2008. Al momento del sequestro tale decreto non era stato ancora emanato. Pertanto in base al comma terzo dell’articolo 181 bis citato erano applicabili i decreti ministeriali del 5 febbraio del 1998, del 12 giugno del 2002 n 161 ed il Regolamento del 17 novembre del 2005 n 269, ossia i decreti sul recupero agevolato di rifiuti pericolosi e non pericolosi e relativo regolamento. Siffatti decreti indicano le prescrizioni da osservare nelle attività di recupero e le caratteristiche che devono avere i materiali recuperati e per quanto concerne la fattispecie le caratteristiche che devono avere i rifiuti metallici, a seguito dell’attività di recupero, per essere considerati materie prime secondarie. Il decreto correttivo n. 4/2008, ha apportato significative modifiche al decreto legislativo n 152 del 2006 nell’ambito dei rottami ferrosi, eliminando la definizione di “materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche” e riconducendo quindi i rottami nel campo di applicazione dei rifiuti. In particolare la qualificazione di materia prima secondaria, allo stato attuale ed al momento del sequestro, poteva e può essere attribuita solo se il rottame proviene da un centro autorizzato di gestione e trattamento rifiuti e presenta le caratteristiche rispondenti a quelle dettate nei citati decreti ministeriali. Nella fattispecie il tribunale ha omesso di svolgere indagini in merito alla provenienza ed alle caratteristiche del materiale sequestrato. Di conseguenza il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio. Il giudice del rinvio dovrà in definitiva accerta- re l’osservanza del disposto di cui all’articolo 181 bis del decreto legislativo n 152 del 2006 inserito con il decreto correttivo n 4 del 2008. All’odierna udienza il difensore ha fatto pre- sente che alla fattispecie non sarebbe applicabile il decreto correttivo n 4 del 2008 poiché quel materiale era stato acquistato prima dell’entrata in vigore del citato decreto correttivo. L’assunto non merita di essere condiviso per la ragione prima esposta ossia perché al momento del sequestro era già in vigore il decreto correttivo e, d’altra parte, non risulta dimostrato che il materiale in questione era stato acquistato prima dell’entrata in vigore del citato decreto. In ogni caso, quand’anche si volesse applicare la disciplina previgente ossia il decreto legislativo n 152 del 2006 nel testo anteriore alla modifica, la soluzione ossia l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sarebbe la stessa. Invero, in base all’art. 181 comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006, nel testo originario, la disciplina sui rifiuti non si applica- va ai materiali sostanze ed oggetti, che senza necessità di operazioni di trasformazioni, già presentavano le caratteristiche delle materie prime secondarie, salvo che il detentore volesse disfarsene. Il D. Lgs. 152/06, definiva, al comma primo lettera u) dell’articolo 183 le cosiddette materie prime secondarie per attività siderurgiche e metallurgiche stabilendo che erano tali, quando la loro utilizzazione fosse certa: 1) i rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche CECA, AISI, CAEF o ad altre specifiche nazionali e internazionali, individua- te entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del decreto ; 2) i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possedevano in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero precedente. In definitiva con detto articolo si so- no esclusi dalla disciplina dei rifiuti quei rottami che, anche senza essere processati in un impianto di trattamento di rifiuti, avevano caratteristiche commerciali conformi alle specifiche CECA, AISI, CAEF, UNI, EURO o altre specifiche nazionali da individuare con provvedimento del Decreto del Ministero dell’Ambiente. In altri termini il D.Lgs. 152/06, non si limitava ad escludere dalla disciplina dei rifiuti solo i materiali generati con determinate caratteristiche dalle operazioni di recupero ma anche i materiali, le sostanze o gli oggetti che senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentavano le caratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi dell’articolo 181. In particolare la disciplina di cui ai commi 6 e 13 del citato articolo (che è stata eliminata con il decreto correttivo n 4 del 2008) comportava che si poteva prescindere dal processo di recupero che aveva portato all’esistenza della materia prima secondaria a condizione però che essa avesse le caratteristiche nominali di quelle indicate al punto 4 di ogni capitolo contenuto negli allegati ai decreti sul recupero (decreto 5 febbraio del 1998 sui rifiuti non pericolosi e decreto n 161 del 2002 sui rifiuti pericolosi). Concludendo, in base al decreto legislativo n 152 del 2006 la disciplina sui rifiuti non si applicava alla materie prime secondarie, ancor- ché non provenienti da attività di recupero, che avessero “ab origine” le caratteristiche della materia prima secondaria riportata nei decreti sul recupero agevolato prima richiamati. Nella fattispecie non è stato svolto alcun accertamento sulla corrispondenza del materiale sequestrato ai decreti dianzi richiamati. Anzi sembra certa la non conformità posto che in base ai citati decreti il rottame metallico non doveva essere contaminato con materiale non metallico, mentre quello in esame era conta-minato.Quindi neppure in base al decreto legislativo n 152 del 2006 , il materiale sequestrato poteva essere considerato escluso dalla disciplina sui rifiuti poiché non aveva le caratteristiche per essere considerato materia prima secondaria. La CorteLetto l’articolo 623 c.p.p.Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di Napoli