IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI RIFIUTI FERROSI E NON, DESTINATI ALLE ATTIVITÀ SIDERURGICHE E METALLURGICHE
1.- Premessa Negli ultimi anni abbiamo assistito a improvvisi cambiamenti degli schieramenti politici chiamati alla guida del nostro Paese: ogni coalizione ha prodotto un certo numero di norme in sintonia con le ideologie di appartenenza, spesso dimenticando che una legislazione sovrabbondante può determinare il caos amministrativo ed essere controproducente per lo sviluppo economico. Nel settore ambientale e, in particolare nel campo della gestione dei rifiuti, e stato varato un unico testo legislativo con l’accorpamento delle numerose disposizioni vigenti, contribuendo ad un primo significativo segnale di semplificazione, ritenuto ancora insufficiente per produrre effetti sostanziosi nei confronti dell’utente – cittadino; dall’altro abbiamo assistito ad un allontanamento dello Stato italiano dal contesto normativo europeo.
Per un Paese, come l’Italia, che è fortemente dipendente dall’estero per quanto riguarda le materie prime, la semplificazione e lo snellimento delle procedure relative alle importazioni dei rottami ferrosi avrebbero sicuramente favorito la competitività. Purtroppo lo sforzo compiuto dal Legislatore nazionale in tal senso ha generato una serie di richiami da parte della Com- missione UE tanto che, per non incorrere nelle misure sanzionatorie previste per comportamenti difformi, lo Stato italiano ha dovuto apportare correttivi per ricondurre nella giusta dimensione la gestione delle materie destinate alle attività siderurgiche e metallurgiche. 2.- Le abrogazioni operate dal Decreto Legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 4/2008 sono state apportate modifiche e contemporaneamente soppresse alcune definizioni già previste nell’originaria versione del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare sono state soppresse le definizioni di cui alla lettera u) dell’articolo 183 che prevedeva: “u) materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e non eventuale: 1) rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recupero completo e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o altre specifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, non avente natura regolamentare; 2) i rottami o scarti di lavorazione industriale o artigianali o provenienti da cicli produttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata, che possiedono in origine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al punto 1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgica appartenenti a paesi esteri presentano domanda di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo 212, comma 12, entro sessanta giorni dalla dta di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1)”. Inoltre con il citato decreto n. 4 /2008 è stato soppresso il 12 ° comma dell’articolo 212 dell’originaria versione del D.lgs. 152/2006 che annunciava: “È istituita, presso l’Albo, una Sezione speciale, alla quale sono iscritte le imprese di paesi europei ed extraeuropei che effettuano operazioni di recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, elencate nell’articolo 183, comma 1, lettera u), per la produzione di materie prime secondarie per l’industria siderurgica e metallurgica, nel rispetto delle condizioni e delle norme tecniche nazionali, comunitarie e inter- nazionali individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio. Sino all’emanazione del pre- detto decreto continuano ad applicarsi le condizioni e le norme tecniche ripor- tate nell’Allegato 1 al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998.” 3.- La vigente normativa sulle materie prime secondarie L’attuale versione del D.Lgs. 152/2006 (ciò quella derivante dagli aggiorna- menti a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 4/2008) prevede, con l’aggiunta dell’articolo 181/bis, nuovi criteri e condizioni che debbono esse- re rispettati perché un materiale possa essere considerato non un rifiuto, ma una materia prima secondaria: a) sia prodotto da un’operazione di riutilizzo, di riciclo o di recupero di rifiuti; b) siano individuate la provenienza, la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti dai quali si possono produrre; c) siano individuate le operazioni di riutilizzo, di riciclo o di recupero che lo produce, con parti- colare riferimento alle modalità ed alle condizioni di esercizio delle stesse; d) siano precisati i criteri di qualità ambientale, i requisiti merceologici e le altre condizioni necessarie per l’immissione in commercio, quali norme e standard tecnici richiesti per l’utilizzo, tenendo conto del possibile rischio di danni all’ambiente e alla salute derivanti dall’utilizzo o dal trasporto del materiale, della sostanza o del prodotto secondario; e) abbia un effettivo valore economico di scambio sul mercato. Lo stesso articolo preannuncia che con apposito Decreto Ministeriale, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008 (sic!), saranno definiti i metodi di recupero utilizzati per ottenere materie prime secondarie dai rifiuti. Sino all’emanazione del decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998 (2), 12 giugno 2002, n. 161 (3), e 17 novembre 2005, n. 269 (4). Inoltre, nelle more dell’adozione del citato decreto continuerà ad applicarsi la circolare del Ministero dell’ambiente 28 giugno 1999, avente per oggetto:”Chiarimenti interpretativi in materia di definizione di rifiuto”. In attesa della pubblicazione del Decreto Ministeriale che individui ex nuovo le materie prime secondarie, l’unico riferimento normativo è il D.M. febbraio 1998, ora invece esse sono state5/2/1998; tuttavia mentre nella originaria versione del D.Lgs. 152/2006, le condizioni potevano essere dedotte da quanto previsto dal D.M. 5 fissate direttamente dal D.Lgs. n. 4/2008 e sono perciò pregiudizievoli allorquando sarà emanato il previsto decreto ministeriale di cui all’articolo 181 bis. Il richiamo alla circolare del Ministero dell’Ambiente del 28 giugno 1999 deve essere considerata come lo strumento per colmare il vuoto lasciato dalla soppressione del comma 13 dell’articolo 181 che prevedeva: “La disciplina in materia di gestione dei rifiuti non si applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino le caratteristiche di materie prime secondarie, dei combustibili o dei prodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che il detentore non se ne disfi, o abbia deciso, o abbia l’obbligo, di disfarsene.” Un esempio potrebbe essere di valido ausilio al fine di comprendere meglio quanto sinora sostenuto. Il punto 3.1 del D.M. 5/2/98 prevede che i rifiuti costituiti da ferro, acciaio e ghisa, provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali possono essere recuperati, come rifiuti, direttamente in impianti metallurgici (R4) oppure avviati allo stoccaggio (R13) e sottoposti a selezione e cernita per la eliminazione delle sostanze estranee (R4) al fine dell’ottenimento delle materie prime secondarie per l’industria metallurgica purché conforme alle specifiche CECA, AISI, CAEF e UNI. Pertanto, nel primo caso i materiali in questione non hanno perso la loro definizione di rifiuto e le relative fasi di gestione saranno sottoposte al regime giuridico dei rifiuti; ad esempio il trasporto avverrà con l’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 152/2006, quali: formulario di identificazione (FIR); annotazione nei tempi e nei modi nell’apposito registro di carico e scarico; trasporto effettuato con automezzi idonei ed apposita iscrizione all’Albo gestori rifiuti. Nel secondo caso i materiali ricado- no invece nella definizione di materia prima secondaria ed il trasporto è sottoposto alla normativa relativa al trasporto merci. In conclusione con l’entrata in vigore del D. Lgs. 4/2008 è stata abrogata la definizione di “materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche”, tuttavia , con l’introduzione dell’articolo 181/bis, i rottami ferrosi e non, qualora rispondenti a determinate caratteristiche, possono rientrare se sottoposti ad una operazione di recupero nella definizione di materia prima secondaria o di rifiuto. 4.- L’importazione e l’esportazione dei materiali ferrosi e non tramite via mare. L’importazione e l’esportazione di rottami, classificati come rifiuti, da avviare a recupero sono operazioni che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (Ce) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. In merito alle disposizioni da ottemperare relativamente alle operazioni di carico e scarico nelle aree portuali il comma 14 dell’articolo 208 del D.Lgs. 152/2006 prevede che: “Il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/Ce sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente. Nel caso di trasporto transfrontaliero di rifiuti, l’autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato agli adempimenti di cui all’articolo 194 del presente decreto”. Al riguardo il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Reparto Ambientale marino del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha emanato una Circolare, prot. n. RAM/4340/2/2008 datata 04/09/2008, con la quale ha dettato disposizioni per la corretta applicazione delle norme in materia di importazioni ed esportazioni di rottami ferrosi alla luce delle innovazioni prodotte dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 4/2008. Di seguito, proponiamo un commento alla Circolare in questione al fine di fornire un ulteriore contributo agli operatori addetti nel settore della import export di materiali ferrosi. Anzitutto va chiarito che a seguito della sottoscrizione della Convenzione di Basilea, alla quale hanno aderito tra l’altro i Paesi dell’Organizzazione per la Co- operazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) (5) e i paesi dell’Associazione Europea Libero Scambio (EFTA) (6), l’UE ha adottato il regolamento n. 259/93 (successivamente abrogato dal Regola- mento 1013/2006 che allo stato attuale costituisce il riferimento normativo nello specifico settore) diretto a limitare i movimenti dei rifiuti tra gli stati aderenti, assumendo comportamenti similari. Le direttive emanate dal Ministero ai fini dei controlli sulle attività di importazioni e di esportazioni dei rifiuti sono dettagliatamente descritte nella predetta circolare e rappresentate nelle quattro ipotesi operative: 1) importazione ai fini del recupero; 2) importazione ai fini dello smaltimento; 3) esportazione ai fini del recupero; 4) esportazione ai fini dello smaltimento. Le suindicate ipotesi subiscono una ulteriore distinzione secondo la classificazione del rifiuto (= rottame ferroso) in non pericoloso e pericoloso, atteso che l’importazione e l’esportazione ai fini dello smaltimento di rifiuti pericolosi costituiscono operazioni non consentite dalla normativa comunitaria. 4.1.- L’importazione dei rottami Secondo le disposizioni ministeriali il personale delle Capitanerie di Porto dovrà in primo luogo accertare la natura del rottame ferroso, richiedendo se necessario la collaborazione del chimico di porto o del personale ARPA, e qualora vengano accertate spedizioni illegali, oltre a negare lo sbarco o l’imbarco. Inoltre, qualora vengano accertate irregolarità, il personale in questione provvederà a darne notizia alla Dogana, alle Autorità di destinazione (Regione o Provincia) ed al Ministero dell’Ambiente. 4.1.a.- Importazione del rottame ai fini del recupero Nel caso trattasi di rottame non pericoloso dovrà essere esibito un contratto tra le parti, verificata la corretta autorizzazione dell’impianto di destinazione nonché la regolarità del vettore. Se dalle verifiche emerge che il rottame ferroso è classificato come pericolo- so, lo sbarco è concesso solo previa esibizione dell’autorizzazione scritta secondo gli articoli 4 e seguenti del Regolamento 1013/2006. Inoltre dovrà essere verificato il sistema autorizzato- rio dell’impianto di destinazione. 4.1.b.- Importazione ai fini dello smaltimento In questo caso l’importazione è consentita solo previa presenza dell’autorizzazione preventiva scritta come da regolamento n. 1013/2006, corredata dai citati documenti di notifica e di movimento. 4.2. L’esportazione di rottame 4.2.a.- Esportazione ai fini del recupero Preventivamente va effettuata la verifica al fine di stabilire la natura pericolosa o meno del rottame. Qualora da tale verifica venga accertato che trattasi di rifiuto pericoloso potrà essere esportato solo nei paesi UE e dell’OSCE previa esibizione della documentazione prevista dall’articolo 4 del Regolamento 1013/2006, mentre è vietata qualsiasi forma di esportazione nei paesi fuori dell’OCSE. Nel caso invece in cui i risultati analitici hanno accertato che trattasi di rifiuto non pericoloso, l’esportazione è sempre ammessa (sia nei Paesi UE sia OCSE che fuori OSCE) previa dimostra- zione dell’autorizzazione preventiva scritta secondo il regolamento 1013/2006. 4.2.b. Esportazione ai fini dello smaltimento In questo caso, indipendentemente della classificazione del rifiuto come pericoloso o non pericoloso, l’esporta- zione è sempre vietata nei paesi fuori dell’EFTA, mentre le esportazioni verso paesi UE e EFTA sono consentite a con- dizione che venga data dimostrazione della preventiva autorizzazione scritta ai sensi del Regolamento 1013/2006 e dei documenti di notifica . Note al testo (1) Il regime giuridico dei materiali in questione è stato oggetto di un nostro precedente commento, pubblicato nel n. 8 della presente rivista; le considerazioni che seguono non intendono ripercorrere la genesi della normativa che ha accompagnato la “travagliata vita” delle materie prime secondarie ma vuole solo commentare il vigente sistema normativo dopo la rimodulazione e le modifiche apportate con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, avente per oggetto:”Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Dlgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, pubblicato sul Supplemento ordinario n. 24 alla Gazzetta ufficiale 29 gennaio 2008 n. 24. (2) Dm 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”. (3) Dm 12 giugno 2002, n. 161, “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate”. (4) Decreto 17 novembre 2005, n. 269, “Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del Dlgs 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all’individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate”. (5) A titolo puramente esplicativo i paesi facenti parte dell’OCSE sono: Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Svezia, Svizzera, Turchia, Spagna,Germania. (6) EFTA (Associazione europea di libero scambio), fondata il 3 maggio 1960 come alternativa per gli stati europei che non volevano entrare nella Comunità Economica Europea, originariamente composta da Au- stria, Danimarca, Norvegia, Portogallo, Svezia, Svizzera, Regno Unito, Finlandia, Islanda e Liechtenstein. Taluni di questi paesi, comunque, hanno deciso di lasciare l’Associazione per passare alla CEE. Attualmente l’ EFTA è costituita da quattro stati Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.