CRITERI E REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI CENTRI DI RACCOLTA DEI RSU

Pubblicata sulla G.U. la Deliberazione del 29 luglio 2008

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali con la deliberazione del 29 Luglio 2008, ha reso noti i criteri e i requisiti per l’iscrizione all’Albo – Categoria 1 “Raccolta e trasporto rifiuti urbani”, per lo svolgimento delle attività di gestione dei Centri, di cui al D.M. 8 Aprile 2008 recante la “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani conferiti in maniera differenziata”, che aveva finalmente resi univoci su tutto il territorio nazionale i criteri tecnici e giuridici per la loro gestione. Vale la pena rammentare che il Decreto 8 Aprile 2008 de- finisce i centri di raccolta comunali o intercomunali “aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente l’attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati, elencati in Allegato I, paragrafo 4.2, con- feriti in maniera differenziata, rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche” (Art. 1). Si tratta di un servizio volto ad incrementare la raccolta differenziata per agevolare il recupero del rifiuto.

Peraltro la nuova Direttiva Quadro sui Rifiuti, recentemente licenziata dal Parlamento Europeo, enfatizza gerarchicamente che dopo la prevenzione dei rifiuti, viene il recupero, soprattutto di materia, quindi di energia (ndr: sulla nuova Direttiva, si veda l’inserto normativo all’interno e il relativo commento di pag. 34 e segg. di questo numero). Il Comitato Nazionale dell’Albo dei Gestori Ambientali è intervenuto, quindi, per definire i requisiti di iscrizione e le garanzie finanziarie per coloro che intendono iscriversi per lo svolgimento delle attività di gestione dei centri di raccolta: a) iscrizione al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo (REA); b) dotazione minima di personale addetto, individuata nell’Allegato 1; c) dimostrazione di qualificazione e l’addestramento del personale addetto, secondo l’Allegato 2; d) nomina di almeno un responsabile tecnico unico munito dei requisiti stabiliti per la Categoria 1; e) dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria con gli importi individuati nell’Allegato 3, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario secondo lo schema dell’allegato 4. I soggetti già iscritti all’Albo nella Categoria 1 che, intendano integrare l’iscrizione per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta debbono dimostrare i requisiti delle lettere b), c), e), mentre sono esentati ad ulteriori garanzie finanziarie se l’attività di gestione dei centri di raccolta non comporti variazioni della classe di iscrizione. I gestori dei centri di raccolta che intendano proseguire l’attività presentano domande di iscrizione o di integrazione entro il 2 Novembre 2008, previa dichiarazione dell’ente territoriale di competenza dalla quale risulti la data e la du- rata dell’affidamento, nonché la popolazione da loro servita. Per lo svolgimento di detta attività che deve essere stata iniziata o svolta prima dell’entrata in vigore del Decreto 8 Aprile 2008 ovvero dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa dall’interessato. Per costoro il requisito di formazione degli addetti può es- sere soddisfatto entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Se gestiscono esclusivamente centri di raccolta possono adempiere all’incombenza della nomina del responsabile tecnico entro 3 anni dalla data di iscrizione, nel frattempo può svolgere tale ruolo, il legale rappresentante del soggetto interessato, anche i assenza dei requisiti previsti. Ad ogni buon fine di seguito pubblichiamo alcuni degli allegati alla Deliberazione. ALLEGATO 2 1. Qualificazione degli addetti La formazione e l’addestramento del personale addetto ai centri di raccolta sono garantiti e attestati dal responsabile tecnico. Il requisito della avvenuta formazione deve sussistere al momento della presentazione della domanda d’iscrizione e della domanda di integrazione dell’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta e deve essere aggiornato nei novanta giorni precedenti la data di presentazione della domanda di revisione dell’iscrizione. La formazione è inoltre effettuata almeno nei casi di: a) nuove assunzioni; b) assegnazione al centro di raccolta di addetti già impiegati presso l’impresa in altre mansioni; c) applicazione di metodologie operative o acquisizione di tecnologie diverse da quelle precedentemente in uso nel centro di raccolta. All’assunzione della gestione dei centri di raccolta, nonché al verificarsi delle condizioni di cui al precedente paragrafo sono effettuate sessioni di informazione e addestramento degli addetti riguardanti le disposizioni in materia sanitaria e di sicurezza sul lavoro, nonché le prassi e le procedure applicate presso il centro di raccolta, con particolare riferimento ai requisiti tecnico gestionali stabiliti all’allegato 1 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008. 1.1 Formazione Sono tenuti, a carico del soggetto richiedente l’iscrizione, corsi di formazione degli addetti secondo le seguenti modalità: – contenuti dei corsi di formazione: 1. Cenni sulla normativa in materia di gestione dei rifiuti, di sicurezza sul lavoro e di circolazione dei veicoli 2. Le responsabilità nella gestione dei rifiuti 3. Classificazione dei rifiuti ed elenco europeo dei rifiuti 4. Formulario di identificazione, registro di carico e scarico e dichiarazione MUD. Il bilancio di massa dei rifiuti 5. L’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali 6. Tecniche di deposito, recupero e smaltimento dei rifiuti 7. I requisiti tecnico gestionali dei centri di raccolta stabiliti dal decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile 2008 8. Compiti dell’addetto al centro di raccolta e rapporti con l’utenza 9. Igiene e sicurezza, procedure di emergenza in caso di incidente 10. Pratiche di disinfestazione – i corsi di formazione sono tenuti dal responsabile tecnico o da docenti in possesso della qualificazione di cui all’articolo 2 della deliberazione del Comitato nazionale dell’Albo 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO. – i corsi hanno una durata minima di 16 ore e sono ritenuti validi a seguito della frequenza da parte degli addetti di almeno il 75% delle ore previste. – ogni ora di insegnamento deve avere la durata effettiva di almeno 45 minuti. – nell’arco della stessa giornata non devono essere svolte più di 8 ore di insegnamento. – ai partecipanti viene consegnato il materiale didattico e informativo. 2. Attestazioni Le attività di formazione e addestramento sono attestate dal responsabile tecnico utilizzando i modelli di cui all’allegato 2a e 2b. Tali modelli, debitamente compilati e sottoscritti, sono conservati presso la sede legale o presso la sede operativa del soggetto richiedente o iscritto. Alla domanda d’iscrizione, alla domanda di revisione dell’iscrizione e alla domanda di integrazione dell’iscrizione nella categoria 1 per la gestione dei centri di raccolta è allegata dichiarazione sostitutiva dell’ atto di notorietà, resa ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni, attestante l’avvenuta formazione. A tal fine è utilizzato il modello di cui all’allegato 2c. L’attestazione d’idoneità rilasciata a seguito della frequenza al modulo di base dei corsi di formazione per responsabili tecnici di cui alla deliberazione del Comitato nazionale 16 luglio 1999, prot. n. 003/CN/ALBO, sostituisce la partecipazione ai corsi di formazione di cui al punto 1.1.


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