SPEDIZIONE INTERNAZIONALE DI RIFIUTI: ARRIVANO LE REGOLE EUROPEE

La pubblicazione del Regolamento (CE) n. 669 del 15 luglio 2008, colma il gap del provvedimento madre 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti

L’Unione Europea, per mano della Commissione ha recentemente definito le istruzioni per la compilazione dei documenti di notifica, trasporto e le certificazioni che, ai sensi del regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1013 del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni dei rifiuti, devono accompagnare le spedizioni internazionali di rifiuti.
Le nuove istruzioni, cosi come definite dal Regolamento dell’Esecutivo n. 669 del 15 luglio 2008, vanno a completare l’Allegato IC del provvedimento precedente, fino ad oggi lasciato incompleto dal Legislatore.
Il regolamento presenta le istruzioni e le indicazioni per guidare l’esportatore alla compilazione dei due documenti necessari per poter effettuare una spedizione trasfrontaliera a norma di legge, ovvero:

  • il documento di notifica (certificato che fornisce alle Autori- tà competenti tutte le informazioni necessarie per verificare l’ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte);
  • il documento di trasporto (certificato che deve accompa- gnare la spedizioni in ogni suo step)Per meglio fornire ai lettori del Notiziario le informazioni necessarie al rispetto delle nuove regole, abbiamo ritenuto opportuno pubblicare integralmente il Testo del Regolamento (CE) n. 669/2008.

(Ndr: si avverte che il testo del Regolamento inserito in queste pagine non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea)
Regolamento (CE) n. 669/2008 della Commissione, del 15 luglio 2008 , che integra l’allegato IC del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
G.U.C.E. n. L 188 del 16/07/2008 pag. 0007 – 0015
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti [1], in particolare l’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue:
(1) L’allegato IC, relativo alle istruzioni specifiche per la compi- lazione dei documenti di notifica e di movimento deve essere completato entro la data di applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 tenendo conto delle istruzioni dell’OCSE.
(2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 18 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti [2],
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’allegato IC deve essere completato come indicato nell’al- legato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2008. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione
[1] GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1379/2007 della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7). [2] GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9. ————————————————–
ALLEGATO
ALLEGATO IC ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA COMPILAZIONE DEI DOCUMENTI DI NOTIFICA E DI MOVIMENTO
I. Introduzione
1. Le presenti istruzioni forniscono le spiegazioni neces- sarie per la compilazione dei documenti di notifica e di movimento. Entrambi i documenti sono compatibili con la convenzione di Basilea [1], con la decisione dell’OCSE [2] (che riguarda esclusivamente le spedizioni di rifiuti destinati a operazioni di recupero nell’area dell’OCSE) e con il presente regolamento, in quanto tengono conto dei requisiti specifici indicati nei tre documenti. Poiché i documenti di notifica e di movimento sono redatti in forma sufficientemente gene- rica da potersi applicare a tutti tre gli strumenti normativi (convenzione di Basilea, decisione OCSE, regolamento comunitario), non tutte le caselle del documento saranno applicabili a tutti gli strumenti e, pertanto, in determinati casi potrà non essere necessario compilarle tutte. Eventuali requisiti specifici relativi a un solo sistema di controllo sono stati indicati mediante l’uso di note a piè di pagina. È inol- tre possibile che nella legislazione nazionale di attuazione venga utilizzata una terminologia diversa da quella adottata dalla convenzione di Basilea o dalla decisione OCSE. Ad esempio nel presente regolamento viene utilizzato il termine “spedizione” anziché “movimento” e i titoli dei documenti di notifica e di movimento riflettono pertanto tale cambia- mento utilizzando il termine “movimento/spedizione”.
2. I documenti includono sia il termine “smaltimento” che il termine “recupero” in quanto essi sono definiti in modo differente nei tre strumenti. Il regolamento della Comunità europea e la decisione OCSE utilizzano il termine “smalti- mento” per fare riferimento alle operazioni di smaltimento di cui all’allegato IV.A della convenzione di Basilea e all’appendice 5.A della decisione OCSE e “recupero” per le operazioni di recupero di cui all’allegato IV.B della con- venzione di Basilea e all’appendice 5.B della decisione OCSE. Nella convenzione di Basilea, tuttavia, il termine “smaltimento” è utilizzato in riferimento sia alle operazioni di smaltimento che a quelle di recupero.
3. Le autorità competenti di spedizione sono responsabili della fornitura e del rilascio dei documenti di notifica e mo- vimento (in formato sia cartaceo che elettronico). A tal fine esse utilizzano un sistema di numerazione che consente di rintracciare una particolare spedizione di rifiuti. Il sistema di numerazione dovrebbe utilizzare i prefissi indicanti il codice del paese di spedizione reperibile nell’elenco di abbreviazioni della norma ISO 3166. All’interno della UE il codice del paese a due cifre deve essere seguito da uno spazio. Questo può essere seguito da un codice facoltativo, con un massimo di quattro cifre, indicato dall’autorità competente di spedizione, seguito a sua volta da uno spazio. Il sistema di numerazione deve terminare con un numero a sei cifre. A titolo di esempio, se il codice del paese è XY e il numero a sei cifre è 123456, il numero di notifica sarà XY 123456, se non è specificato un codice facoltativo. Se invece viene specificato un codice facoltativo, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 12 123456. Tuttavia se un documento di notifica o di movimento è trasmesso in formato elettronico e non è specificato un codice facoltativo, al posto del codice facoltativo deve essere inserito “0000” (ad es., XY 0000 123456); qualora venga specificato un codice facoltativo di meno di quattro cifre, ad esempio 12, il numero di notifica sarà XY 0012 123456.
4. I paesi possono decidere di pubblicare i documenti in un formato cartaceo conforme alle pertinenti norme nazionali (in genere ISO A4, come raccomandato dalle Nazioni Unite). Per facilitarne l’uso a livello internazionale, tuttavia, e per tenere conto della differenza tra ISO A4 e il formato utilizzato nell’Ame- rica del Nord, i moduli non dovrebbero superare le dimensioni di 183 x 262 mm con margini allineati alle parti superiore e sinistra del foglio. Il documento di notifica (caselle 1-21 incluse le note) dovrebbe essere riportato su una pagina e l’elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di notifica su un’altra. Per quanto riguarda il documento di movimento, le caselle 1-19 incluse le note dovrebbero essere riportate su una pagina mentre le caselle 20-22 e l’elenco di abbreviazioni e i codici utilizzati nel documento di movimento su un’altra.
II. Obiettivo dei documenti di notifica e di movimento
5. Il documento di notifica è destinato a fornire alle autorità competenti le informazioni di cui esse hanno bisogno per verificare l’ammissibilità delle spedizioni di rifiuti proposte. Esso prevede inoltre uno spazio in cui dette autorità posso- no confermare il ricevimento della notifica e, se richiesto, formulare per iscritto l’autorizzazione alla spedizione.
6. Il documento di movimento deve accompagnare in ogni momento una spedizione di rifiuti dal momento in cui essa lascia il luogo di produzione fino al suo arrivo nell’impianto di recupero o smaltimento in un altro paese. Tutte le persone che prendono in consegna una spedizione di rifiuti [vettori e even- tualmente destinatari [3]] sono tenute a firmare il documento di movimento alla consegna o al ricevimento dei rifiuti in que- stione. Nel documento di movimento sono inoltre presenti gli spazi per registrare il passaggio della spedizione attraverso gli uffici doganali di tutti i paesi interessati (richiesto dal presente regolamento). Infine il documento deve essere utilizzato dagli impianti di recupero o smaltimento interessati per certificare che la spedizione di rifiuti è pervenuta e che le operazioni di recupero o smaltimento sono state completate.
III. Prescrizioni generali
7. Una spedizione prevista soggetta alla procedura di notifi- ca e autorizzazione preventive scritte può essere effettuata soltanto dopo che i documenti di notifica e movimento sono stati compilati conformemente al presente regolamento, tenendo conto dell’articolo 16, lettere a) e b), e durante il periodo di validità delle autorizzazioni tacite o scritte rila- sciate da tutte le autorità competenti interessate.
8. Le persone che decidano di compilare copie stampate dei documenti devono scrivere esclusivamente a macchina o in stampatello utilizzando inchiostro indelebile. La firma deve essere sempre in inchiostro indelebile e accompagnata dal nome del rappresentante autorizzato scritto in stampatello. In caso di errori di scarsa rilevanza, ad esempio l’uso di un codice errato per un tipo di rifiuti, può essere apportata una correzione previo il consenso delle autorità competenti. Il nuovo testo deve essere contrassegnato e firmato o timbra- to, indicando la data della modifica. In caso di modifiche o correzioni di maggiore rilevanza deve essere compilato un nuovo modulo.
9. I moduli sono stati elaborati in modo da poter essere facilmente compilati in formato elettronico. In questo caso dovrebbero essere adottate adeguate misure di sicurezza per evitare un uso improprio degli stessi. Eventuali modifiche apportate, con l’approvazione dell’autorità competente, a un modulo già compilato dovrebbero essere visibili. L’invio per posta elettronica di moduli compilati elettronicamente richiede l’utilizzo della firma digitale.
10. Al fine di semplificare la traduzione, per compilare di- verse caselle dei documenti è sufficiente inserire un codice anziché un testo. Quando, tuttavia, è necessario inserire un testo, quest’ultimo deve essere in una lingua ammessa dalle autorità competenti del paese di destinazione e, se necessario, dalle altre autorità interessate.
11. Per indicare la data deve essere utilizzato un formato a sei cifre. Ad esempio, il 29 gennaio 2006 deve essere indicato come 29.01.06 (giorno.mese.anno).
12. Qualora sia necessario aggiungere allegati ai documenti per fornire ulteriori informazioni, ciascun allegato deve indicare il numero di riferimento del pertinente documento e citare la casella cui fa riferimento.
IV. Istruzioni specifiche per compilare il documento di notifica
13. Il notificatore [4] deve compilare le caselle 1-18 (fatta eccezione per il numero di notifica nella casella 3) all’atto della notifica. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell’OCSE tali caselle possono essere compilate dall’au- torità competente di spedizione. Quando il notificatore e il produttore iniziale non sono la stessa persona, anche quest’ultimo o una delle persone indicate all’articolo 2, punti 15, a), ii) o iii), sono tenuti, se ciò è possibile, a fir- mare nella casella 17 come indicato all’articolo 4, punto 1, secondo comma e all’allegato II, parte 1, punto 26.
14. Caselle 1 (cfr. allegato II, parte 1, punti 2 e 4) e 2 (allegato II, parte 1, punto 6): Fornire le informazioni richieste (indi- care il numero di registrazione solo se pertinente, l’indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare do- vrebbe essere la persona responsabile della spedizione, anche nel caso di incidenti che si verifichino nel corso della stessa). In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all’autorità competente di spedizione. Il notificatore può essere un commerciante o un intermediario conformemente all’articolo 2, punto 15 del presente regola- mento. In questo caso è necessario fornire in un allegato una copia del contratto o la prova dell’esistenza del contratto (o dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) tra il produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore e l’intermediario o il commerciante (cfr. allegato II, parte 1, punto 23). I numeri di telefono e di fax e l’indirizzo di posta elettronica dovrebbero agevolare i contatti tra tutte le persone interessate in qualsiasi momento in caso di incidenti nel corso della spedizione.
15. Di solito il destinatario è l’impianto di recupero o smal- timento di cui alla casella 10. In alcuni casi, tuttavia, il destinatario può essere un’altra persona, ad esempio un commerciante, un intermediario[5] o una società, come la sede legale o l’indirizzo postale dell’impianto di recupero o smaltimento che riceve i rifiuti di cui alla casella 10. Per operare come destinatario, un commerciante, un intermedia- rio o una società devono essere soggetti alla giurisdizione del paese di spedizione e esercitare una qualche forma di controllo legale sui rifiuti nel momento in cui la spedizione arriva nel paese di destinazione. In questi casi le informazio- ni relative al commerciante, all’intermediario o alla società devono essere riportate nella casella 2.
16. Casella 3 (cfr. allegato II, parte 1, punti 1, 5, 11 e 19): Nel rilasciare un documento di notifica l’autorità competente fornisce, sulla base del sistema in vigore presso di essa, un numero di identificazione da riportare nella presente casella (cfr. paragrafo 3). Nella lettera A, “spedizione unica” fa riferimento a una notifica singola e “spedizione multipla” a una notifica generale. Nella lettera B indicare a quale tipo di operazione sono destinati i rifiuti da spedire. Nella lettera C, l’autorizzazione preventiva fa riferimento all’articolo 14 del presente regolamento.
17. Caselle 4 (cfr. allegato II, parte 1, punto 1), 5 (cfr. allega- to II, parte 1, punto 17) e 6 (cfr. allegato II, parte 1, punto 12): Indicare il numero delle spedizioni nella casella 4 e la data prevista per la spedizione unica o, in caso di spedizioni multiple, le date della prima e dell’ultima spedizione, nella casella 6. Nella casella 5 va indicata una stima sul peso minimo e massimo in tonnellate (1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1000 kg) dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata anche l’indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1000 litri) o in altre unità metriche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l’unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel documento. Il quantitativo totale inviato non deve superare quello massimo dichiarato nella casella 5. Il periodo previsto per le spedizioni di cui alla casella 6 non può superare un anno con l’eccezione delle spedizioni multiple verso im- pianti di recupero titolari di autorizzazione preventiva di cui all’articolo 14 (cfr. punto 16), per le quali il periodo previsto non può essere superiore a tre anni. Tutte le spedizioni devono avvenire nel periodo di validità dell’autorizzazione scritta o tacita di tutte le autorità competenti interessate, rilasciata da dette autorità conformemente all’articolo 9, pa- ragrafo 6, del presente regolamento. Nel caso di spedizioni multiple, alcuni paesi terzi, richiamandosi alla convenzione di Basilea, potrebbero richiedere che le date o la frequenza previste e le stime sui quantitativi di ciascuna spedizione siano indicate nelle caselle 5 e 6 o inserite in un allegato. Quando un’autorità competente rilascia un’autorizzazione scritta per la spedizione e il periodo di validità di tale au- torizzazione indicato nella casella 20 è differente da quello indicato nella casella 6, la decisione dell’autorità prevale sulle informazioni della casella 6.
18. Casella 7 (cfr. allegato II, parte 1, punto 18): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell’elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di notifica. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istru- zioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e le istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l’apposita casella e inserire le informazioni nell’allegato.
19. Casella 8 (cfr. allegato II, parte 1, punti 7 e 13): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l’indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese; la persona da contattare dovrebbe essere la persona respon- sabile della spedizione). Se è coinvolto più di un vettore, al documento di notifica deve essere allegato un elenco completo con le informazioni richieste per ciascun vettore. Quando il trasporto è organizzato da uno spedizioniere, le informazioni su quest’ultimo e sui vettori che effettuano il trasporto devono essere riportate in un allegato. Fornire prova della registrazione del(dei) vettore(i) per il trasporto di rifiuti (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) in un allegato (cfr. allegato II, parte 1, punto 15). I mezzi di trasporto devono essere indicati utilizzando le abbreviazioni riportate nell’elenco delle abbreviazioni e dei codici allegati al documento di notifica.
20. Casella 9 (cfr. allegato II, parte 1, punti 3 e 16): Forni- re le informazioni richieste sul produttore dei rifiuti[6]. Se pertinente deve essere indicato il numero di registrazione del produttore. Se il notificatore è il produttore dei rifiuti, indicare “come alla casella 1”. Se i rifiuti sono stati prodotti da più di un produttore, scrivere “cfr. elenco annesso” e allegare un elenco con le informazioni richieste per ciascun produttore. Se il produttore è ignoto, fornire il nominativo della persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). Fornire inoltre informazioni sul processo di produzione dei rifiuti e sul sito di produzione.
21. Casella 10 (cfr. allegato II, parte 1, punto 5): Fornire le informazioni richieste (indicare la destinazione della spedizione barrando la casella dell’impianto di recupero o smaltimento, il numero di registrazione solo se pertinente e l’effettivo sito di smaltimento o recupero qualora quest’ulti- mo abbia un indirizzo diverso dall’impianto). Se chi effettua lo smaltimento o il recupero è lo stesso destinatario indicare “come alla casella 2”. Se le operazioni di smaltimento o re- cupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), l’impianto che effettua le operazioni e il luogo in cui esse avvengono devono essere indicati alla casella 10. In questi casi devono essere fornite in un allegato le infor- mazioni corrispondenti sull’impianto o gli impianti in cui saranno effettuate o potrebbero essere effettuate eventuali operazioni successive di tipo R12/R13 o D13-D15 e di tipo D1-D12 o R1-R11. Se l’impianto di recupero o smaltimento figura nell’allegato I, categoria 5, della direttiva 96/61/CE, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, qualora l’impianto sia ubicato nella Comunità europea è necessario esibire la prova in un allegato di una valida autorizzazione (ad esempio una dichiarazione che ne certifichi l’esistenza) rilasciata a norma degli articoli 4 e 5 di detta direttiva.
22. Casella 11 (cfr. allegato II, parte 1, punti 5, 19 e 20): Indicare il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA e IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti (si veda anche l’elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica[7]. Se le ope- razioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13, in un allegato devono essere fornite informazioni sulle successive operazioni (R12/R13 o D13-D15 come pure D1-D12 o R1-R11). Indicare anche la tecnologia che sarà impiegata. Se i rifiuti sono destinati al recupero, indicare in un allegato il metodo previsto per lo smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile, l’entità del materiale recuperato in rapporto ai rifiuti non recuperabili, il valore stimato del materiale recuperato, il costo del recupero e il costo dello smaltimento della parte di rifiuti non recuperabile. Inoltre, nei casi di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento, indicare la preventiva richiesta debitamente motivata del paese di spedizione conformemente all’articolo 41, paragrafo 4, del presente regolamento alla voce “motivi dell’esportazione” e di riportare tale richiesta in un allegato. Alcuni paesi terzi al di fuori dell’OCSE potrebbero, sulla base della convenzione di Basilea, richiedere che sia indicato il motivo dell’esportazione.
23. Casella 12 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): Indicare il nominativo o i nominativi con cui il materiale è co- munemente indicato o il nome commerciale e quello dei principali elementi di cui si compone (in termini di quantità e/o rischio) e le relative concentrazioni (in percentuale), se note. In caso di miscele di rifiuti devono essere fornite le stesse informazioni per le differenti frazioni, indicando quali frazioni sono destinate al recupero. Conformemente all’allegato II, parte, 3 punto 7, del presente regolamento può essere richiesta un’analisi chimica della composizione dei rifiuti. Se necessario, fornire ulteriori informazioni in un allegato.
24. Casella 13 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare le caratteristiche fisiche dei rifiuti a temperature e pressione normali.
25. Casella 14 (cfr. allegato II, parte 1, punto 16): indicare il codice che identifica i rifiuti conformemente agli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento. Indicare il codice conformemente al sistema adottato ai sensi della convenzione di Basilea [sottorubrica i)] della casella 14) e, se pertinente, ai sistemi adottati nella decisione OCSE [sottorubrica ii)] e a altri sistemi di classificazione ammessi [sottorubriche da iii) a xii)]. Conformemente all’articolo 4, punto 6, secondo comma, del presente regolamento, indicare un solo codice di identificazione dei rifiuti (ri- cavati dagli allegati III, IIIA, IIIB, IV o IVA del presente regolamento) con le due seguenti eccezioni: nel caso di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA deve essere specificato un solo tipo di rifiuti. Nel caso di miscele di rifiuti non classificati sotto una voce specifica degli allegati III, IIIB, IV o IVA, tranne quelle elencate nell’allegato III A, si deve specificare il codice di ciascuna parte di rifiuti in ordine di importanza (se necessario in un allegato).
a) Sottorubrica i): per i rifiuti soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento) devono essere usati i codici di cui all’allegato VIII della convenzione di Basilea; i codici di cui all’allegato IX della convenzione di Basi- lea devono essere utilizzati per rifiuti che solitamente non sono soggetti alla procedura di notifica e autorizzazione preventive scritte ma che, per una regione specifica quale la contaminazione con sostanze pericolose (cfr. allegato III, paragrafo 1, del presente regolamento) o a causa di una differente classificazione conformemente all’articolo 63 del presente regolamento o a un regolamento nazionale[8] sono invece soggetti a tale procedura (cfr. parte I dell’allegato III del presente regolamento). Gli allegati VIII e IX della convenzione di Basilea sono riportati nell’allegato V del presente regolamento, nel testo della convenzione di Basilea come pure nel manuale di istruzioni disponibile presso il segretariato della convenzione di Basilea. Se un rifiuto non figura negli allegati VIII o IX della convenzione di Basilea inserire la menzione “non elencato”.
b) Sottorubrica ii): i paesi membri dell’OCSE devono usare i codici OCSE per i rifiuti elencati nella parte II degli allegati III e IV del presente regolamento, ovvero rifiuti che non hanno equivalenti elencati nella convenzione di Basilea o che hanno un differente livello di controllo ai sensi del presente regolamento rispetto a quello richiesto dalla con- venzione di Basilea. Se un rifiuto non figura nella parte II degli allegati III o IV del presente regolamento, inserire la menzione “non elencato”.
c) Sottorubrica iii): gli Stati membri dell’Unione europea devono utilizzare i codici che figurano nell’elenco comu- nitario dei rifiuti (cfr. decisione 2000/532/CE e successive modifiche)[9]. I codici in questione possono essere inseriti anche nell’allegato IIIB del presente regolamento.
d) Sottorubriche iv) e v): se pertinente devono essere usati i codici nazionali di identificazione diversi da quelli compresi nell’elenco comunitario dei rifiuti e utilizzati nel paese di spedizione e, se noti, nel paese di destinazione. Detti codici possono essere inseriti negli allegati IIIA, IIIB o IVA del presente regolamento.
e) Sottorubrica vi): se utile o richiesto dalle autorità compe- tenti si prega di indicare eventuali altri codici o informazioni aggiuntive che agevolino l’identificazione dei rifiuti. f) Sottorubrica vii): indicare, se esistono, il o i pertinenti codi- ci Y- conformemente alle “categorie di rifiuti da controllare” (cfr. allegato I della convenzione di Basilea e appendice 1 della decisione OCSE) oppure alle “categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare” di cui all’allegato II della convenzione di Basilea (cfr. allegato IV, parte I, del presente regolamento o l’appendice 2 del manuale di istruzioni della convenzione di Basilea). I codici Y non sono richiesti dal presente regolamento e dalla decisione OCSE tranne quando la spedizione di rifiuti rientra in una delle due “categorie di rifiuti che richiedono un’attenzione particolare” previste dalla convenzione di Basilea (Y46 e Y47 o allegato II), nel qual caso deve essere indicato il codice Y della convenzione di Basilea. Tuttavia indicare il o i codici Y nel caso di rifiuti definiti come pericolosi all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della convenzione di Basilea al fine di rispettare i requisiti di comunicazione previsti dalla stessa convenzione. g) Sottorubrica viii): se pertinente indicare il o i codici H, ovvero i codici che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (cfr. elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica). Se non esistono caratteristiche di pericolosità riprese nella convenzione di Basilea, ma il ri- fiuto è considerato pericoloso in virtù dell’allegato III della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi, indicare il o i codici H conformemente al citato allegato III seguiti da “CE” (ad es., H14 CE). h) Sottorubrica ix): se pertinente indicare la classe o le classi delle Nazioni Unite che indicano le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in base alla classificazione delle Nazioni Unite (cfr. elenco di codici e abbreviazioni allegato al documento di notifica) e sono richieste per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose [si vedano le “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose”, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione][10]. i) Sottorubriche (x e xi): se pertinente indicare il o i numeri delle Nazioni Unite e la o le denominazioni della spedizione sempre delle Nazioni Unite. Essi servono a identificare i rifiuti conformemente al sistema di classificazione delle Nazioni Unite e sono richiesti per conformarsi alle norme internazionali per il trasporto di merci pericolose [si vedano le “Raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose”, regolamenti tipo (libro arancione), ultima edizione]. j) Sottorubrica xii): se pertinente indicare il o i codici doga- nali che consentono l’identificazione delle merci da parte degli uffici doganali (cfr. elenco dei codici e del rifiuto nel “Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci” dell’Organizzazione mondiale delle dogane).
26. Casella 15 (cfr. allegato II, parte 1, punti 8-10 e 14): Nel rigo a) della casella 15 indicare il nome dei paesi[11] di spedizione, transito e destinazione o i codici di ciascun paese utilizzando le abbreviazioni[12] della norma ISO 3166. Nel rigo b) indicare se pertinente il numero di codice delle autorità competenti di ciascun paese e nel rigo c) il nome del valico di frontiera o del porto e, se del caso, il numero di codice dell’ufficio doganale come punto di ingresso o uscita da un dato paese. Per i paesi di transito indicare le informazioni nel rigo c) per i punti di ingresso e di uscita. Se più di tre paesi di transito sono interessati da una particolare spedizione, indicare in un allegato le informazioni pertinen- ti. Indicare sempre in un allegato il percorso previsto tra i punti di ingresso e uscita, incluse le possibili alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
27. Casella 16 (cfr. allegato II, parte 1, punto 14): Fornire le informazioni richieste qualora una spedizione entri, at- traversi o lasci l’Unione europea.
28. Casella 17 (cfr. allegato II, parte 1, punti 21, 22 e 24- 26): tutte le copie del documento di notifica devono essere datate e firmate dal notificatore (o dall’intermediario o com- merciante, qualora agiscano come notificatori) prima di essere trasmesse alle autorità competenti dei paesi interes- sati. In alcuni paesi terzi la data e la firma possono essere apposte dalle autorità competenti di spedizione. Quando il notificatore e il produttore originario non sono la stessa per- sona, detto produttore, il nuovo produttore o il raccoglitore deve, se praticabile, apporre la propria firma e la data; si noti che ciò potrebbe non essere praticabile nei casi in cui vi siano diversi produttori (definizioni relative alla pratica- bilità possono figurare nelle legislazioni nazionali). Inoltre, quando il produttore è ignoto, la firma deve essere apposta dalla persona che detiene o controlla i rifiuti in questione (detentore). La dichiarazione deve inoltre certificare l’esi- stenza di una assicurazione della responsabilità civile. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere a corredo del documento di notifica la prova dell’esistenza di un’assicurazione o di altre garanzie finanziarie e di un contratto.
29. Casella 18: Indicare il numero degli allegati contenenti eventuali informazioni supplementari trasmesse unitamente al documento di notifica[13]. Ciascun allegato deve contenere un riferimento al pertinente numero di notifica indicato nell’angolo della casella 3.
30. Casella 19: Ai sensi della convenzione di Basilea le autorità competenti del o dei paesi di destinazione (se pertinente) e transito rilasciano tale avviso di ricevimento. Ai sensi della decisione OCSE l’avviso di ricevimento è ri- lasciato dalle autorità competenti del paese di destinazione. Alcuni paesi terzi, in virtù delle rispettive legislazioni nazio- nali, potrebbero richiedere anche alle autorità competenti di spedizione il rilascio di tale avviso di ricevimento.
31. Caselle 20 e 21: la casella 20 è utilizzata dalle autorità competenti di eventuali altri paesi interessati quando rila- sciano un’autorizzazione scritta. La convenzione di Basilea (tranne quando un paese abbia deciso di non richiedere l’autorizzazione scritta in relazione al transito e ne abbia informato le altre parti conformemente all’articolo 6, para- grafo 4, della stessa convenzione) e alcuni paesi richiedono sempre un’autorizzazione scritta (conformemente all’arti- colo 9, paragrafo 1, del presente regolamento un’autorità competente di transito può concedere un’autorizzazione tacita), mentre essa non è richiesta dalla decisione OCSE. Indicare il nome del paese (o il suo codice utilizzando le abbreviazioni della norma ISO 3166). Se la spedizione è soggetta a condizioni specifiche, le autorità competenti in questione devono barrare l’apposita casella e specificare tali condizioni nella casella 21 o in un allegato del documento di notifica. Se un’autorità competente intende opporsi a una spedizione, deve apporre la menzione “OBIEZIONE” nella casella 20. Per spiegare le ragioni dell’obiezione può essere utilizzata la casella 21 o una lettera a parte.
V. Istruzioni specifiche per compilare il documento di mo- vimento
32. All’atto della notifica il notificatore deve compilare le caselle 3, 4 e 9-14. Una volta ricevuta l’autorizzazione delle autorità competenti di spedizione, destinazione e transito o, in relazione a queste ultime, si può supporre che sia stata concessa un’autorizzazione tacita, e prima di dare corso alla spedizione, il notificatore è tenuto a compilare le caselle 2, 5-8 (eccetto i mezzi di trasporto, la data di trasporto e la firma), 15 e, se del caso, 16. In alcuni paesi terzi che non sono membri dell’OCSE tali caselle possono essere com- pilate dall’autorità competente di spedizione anziché dal notificatore. Al momento di prendere possesso della spedi- zione, il vettore o il suo rappresentante devono compilare le caselle 8 a)-8 c) e, se del caso, 16, indicando i mezzi e la data di trasporto e apponendo la firma. Il destinatario deve compilare la casella 17, qualora non sia smaltitore o recuperatore e quando prende in consegna una spedizione di rifiuti dopo l’arrivo di quest’ultima nel paese di destina- zione e, se del caso, deve compilare la casella 16.
33. Casella 1: L’autorità competente di spedizione deve indicare il numero di notifica (che va ricopiato dalla casella 3 del documento di notifica).
34. Casella 2 (cfr. allegato II, parte 2, punto 1): in caso di una notifica generale per spedizioni multiple, inserire il numero di serie della spedizione e il numero totale di spedizioni previste riportato nella casella 4 del documento di notifica (ad esempio scrivere “4/11” nel caso della quar- ta spedizione su un totale di undici spedizioni previste e contemplate dalla notifica generale in questione). Nel caso di una notifica unica, indicare “1/1”.
35. Caselle 3 e 4: riportare le stesse informazioni sul noti- ficatore[14] e sul destinatario riportate nelle caselle 1 e 2 del documento di notifica.
36. Casella 5 (cfr. allegato II, parte 2, punto 6): indicare il peso effettivo in tonnellate [1 tonnellata equivale a un megagrammo (Mg) o a 1000 kg] dei rifiuti. In alcuni paesi terzi può essere accettata l’indicazione del volume in metri cubi (1 metro cubo equivale a 1000 litri) o in altre unità me- triche, quali chilogrammi o litri. Quando vengono utilizzate altre unità di misura, l’unità di misura può essere indicata cancellando contestualmente quella riportata nel modulo. Allegare se possibile copie dei tagliandi della pesa.
37. Casella 6 (cfr. allegato II, parte 2, punto 2): inserire la data di inizio effettivo della spedizione (cfr. anche le istru- zioni riportate nella casella 6 del documento di notifica).
38. Casella 7 (cfr. allegato II, parte 2, punti 7 e 8): i tipi di imballaggio devono essere indicati utilizzando i codici riportati nell’elenco delle abbreviazioni e quelli allegati al documento di movimento. Se sono necessarie particolari precauzioni di manipolazione, ad esempio quelle indicate dal produttore nelle istruzioni per i dipendenti, nelle istru- zioni in materia di salute e sicurezza, comprese quelle per i casi di fuoriuscite, e nelle istruzioni per il trasporto di merci pericolose, è necessario barrare l’apposita casella e inserire le informazioni nell’allegato. Indicare inoltre il numero di colli di cui è costituita la spedizione.
39. Caselle 8 a), b) e c) (cfr. allegato II, parte 2, punti 3 e 4): Fornire le informazioni richieste (indicare il numero di registrazione solo se pertinente, l’indirizzo, compreso il nome del paese, i numeri di telefono e di fax, compreso il prefisso del paese). Quando alla spedizione partecipano più di tre vettori, al documento di movimento devono essere allegate informazioni su ciascuno di essi. I mezzi e la data di trasporto e la firma devono essere apposti dal vettore o dal rappresentante del vettore che effettua la spedizione. Il notificatore deve trattenere una copia firmata del docu- mento di movimento. Dopo ogni successivo trasferimento della spedizione il nuovo vettore o il suo rappresentante che prende in consegna la spedizione deve conformarsi agli stessi requisiti e firmare il documento. Il vettore precedente deve trattenere una copia firmata del documento.
40. Casella 9: riprodurre le informazioni indicate nella ca- sella 9 del documento di notifica.
41. Caselle 10 e 11: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 10 e 11 del documento di notifica. Se chi ef- fettua lo smaltimento o il recupero è il destinatario, indicare nella casella 10: “come alla casella 4”. Se le operazioni di smaltimento o recupero sono del tipo D13-D15 o R12 o R13 (conformemente agli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti), è sufficiente fornire le infor- mazioni sull’impianto che effettua le operazioni riportate nella casella 10. Non è necessario inserire nel documento di movimento informazioni sui successivi impianti che ef- fettuano operazioni del tipo R12/R13 o D13-D15 e del tipo D1-D12 o R1-R11.
42. Caselle 12, 13 e 14: riprodurre le informazioni indicate nelle caselle 12, 13 e 14 del documento di notifica.
43. Casella 15 (cfr. allegato II, parte 2, punto 9): al mo- mento della spedizione il notificatore (o l’intermediario o commerciante, qualora agiscano come notificatori) datano e firmano il documento di movimento. In alcuni paesi terzi le autorità competenti di spedizione, o il generatore dei rifiuti conformemente alla convenzione di Basilea, possono datare e firmare il documento di movimento. Conforme- mente all’articolo 16, lettera c), allegare al documento di movimento copie del documento di notifica contenente le autorizzazioni scritte e le eventuali condizioni delle auto- rità competenti interessate. Alcuni paesi terzi potrebbero richiedere che siano allegati gli originali.
44. Casella 16 (cfr. allegato II, parte 2, punto 5): questa casella può essere utilizzata da qualsiasi persona parte- cipi alla spedizione (notificatore o autorità competente di spedizione, se del caso, destinatario, qualsiasi autorità competente, vettori) in casi specifici in cui la legislazione nazionale relativa a un aspetto particolare imponga di for- nire informazioni più dettagliate (ad esempio informazioni sul porto in cui avviene il passaggio a un’altra modalità di trasporto, numero dei contenitori e relativo numero di identificazione o ulteriori prove o timbri indicanti che la spedizione è stata autorizzata dalle autorità competenti). Indicare, nella casella 16 o in un apposito allegato, le tappe (punti di uscita e di entrata in ciascuno dei paesi interes- sati, compresi gli uffici doganali di entrata e/o uscita e/o di esportazione dalla Comunità) e l’itinerario (tra i punti di uscita ed entrata), comprese eventuali alternative, anche in caso di circostanze impreviste.
45. Casella 17: questa casella deve essere compilata dal destinatario, qualora egli non sia il recuperatore o lo smal- titore (cfr. paragrafo 15) e nel caso in cui il destinatario prenda in consegna i rifiuti dopo l’arrivo della spedizione nel paese di destinazione.
46. Casella 18: questa casella deve essere compilata dal rappresentante autorizzato dell’impianto di recupero o smal- timento una volta presa in consegna la spedizione di rifiuti. Barrare la casella relativa al tipo di impianto in questione. Per quanto riguarda i quantitativi ricevuti fare riferimento alle istruzioni specifiche della casella 5 (punto 36). Una copia firmata del documento di movimento è consegnata all’ultimo vettore. Se la spedizione viene respinta per una qualche ragione il rappresentante dell’impianto di recupero o smaltimento deve contattare immediatamente le proprie autorità competenti. Conformemente all’articolo 16, lettera d) o, se del caso, 15, lettera c), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movimento devono essere inviate entro tre giorni al no- tificatore e alle autorità competenti dei paesi interessati (fatta eccezione per i paesi OCSE di transito che abbiano comunicato al segretariato dell’OCSE che non desiderano ricevere tali copie). L’originale del documento di movimento è conservato dall’impianto di recupero o smaltimento.
47. Il ricevimento della spedizione di rifiuti deve essere cer- tificato da ogni impianto che effettua ogni operazione di recupero o smaltimento, inclusa ogni operazione di tipo D13-D15 o R12 o R13. Un impianto che esegua qualsiasi operazione di tipo D13-D15 o R12/R13 o di tipo D1-D12 o R1-11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non è tuttavia tenuto a certificare il ricevimento della spedizione dall’impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. In questo caso quindi non è necessario utilizzare la casella 18 per la ricevuta finale della spedizione. indicare inoltre il tipo di operazione di recupero o di smaltimento utilizzando i codici R o D degli allegati IIA o IIB della direttiva 2006/12/CE relativa ai rifiuti e la data approssimativa entro cui saranno completate le operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
48. Casella 19: Questa casella deve essere compilata da chi effettua il recupero o lo smaltimento per certificare il completamento delle operazioni di recupero o smaltimento dei rifiuti. Conformemente all’articolo 16, lettera e) o, se del caso, 15, lettera d), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movi- mento con la casella 19 compilata devono essere inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione, transito (non richiesto dalla decisione OCSE) e destinazio- ne non appena possibile e comunque non più tardi di 30 giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e di un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Alcuni paesi terzi che non sono paesi membri dell’OCSE potrebbero, tuttavia, richiedere che, conformemente alla convenzione di Basilea, copie firmate del documento con la casella 19 compilata siano inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione. Nel caso delle operazioni di smaltimento o recupero di tipo D13-D15 o R12 o R13, le informazioni sugli impianti che le effettuano riportate nella casella 10 sono sufficienti e non è necessario indicare nel documento di movimento alcuna altra informazione sugli impianti successivi che effettuano operazioni di tipo R12/ R13 o D13-D15 e operazioni di tipo D1-D12 o R1-R11.
49. Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere certificato da uno qualsiasi degli impianti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, incluse quelle di tipo D13-D15 o R12 o R13. Pertanto un impianto che effettui una qualsiasi delle operazioni di tipo D13-D15 o R12/R13 o D1-D12 or R1-R11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non deve utilizzare la casella 19 per certificare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, in quanto tale casella sarà già stata compilata dall’impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. Le modalità di certificazione del recupero o dello smaltimento in questi casi devono essere verificate da ciascun paese.
50. Caselle 20, 21 e 22: Le caselle devono essere utilizzate a fini di controllo dagli uffici doganali di confine della Comunità.
[1] Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti tran- sfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 22 marzo 1989. Cfr. ww.basel.int [2] Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero; la decisione precedente è una codificazione dei testi adottati dal Consiglio il 14 giugno 2001 e il 28 febbraio 2002 (con modifiche).
cfr.: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34 397_1_1_1_1_1,00.html [3] Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato
dei rifiuti. Conformemente all’articolo 16, lettera e) o, se del caso, 15, lettera d), del presente regolamento e alla decisione OCSE, copie firmate del documento di movi- mento con la casella 19 compilata devono essere inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione, transito (non richiesto dalla decisione OCSE) e destinazio- ne non appena possibile e comunque non più tardi di 30 giorni dal completamento delle operazioni di recupero o di smaltimento e di un anno civile dal ricevimento dei rifiuti. Alcuni paesi terzi che non sono paesi membri dell’OCSE potrebbero, tuttavia, richiedere che, conformemente alla convenzione di Basilea, copie firmate del documento con la casella 19 compilata siano inviate al notificatore e alle autorità competenti di spedizione. Nel caso delle operazioni di smaltimento o recupero di tipo D13-D15 o R12 o R13, le informazioni sugli impianti che le effettuano riportate nella casella 10 sono sufficienti e non è necessario indicare nel documento di movimento alcuna altra informazione sugli impianti successivi che effettuano operazioni di tipo R12/ R13 o D13-D15 e operazioni di tipo D1-D12 o R1-R11.
49. Il recupero o lo smaltimento dei rifiuti deve essere certificato da uno qualsiasi degli impianti che effettuano operazioni di recupero o smaltimento, incluse quelle di tipo D13-D15 o R12 o R13. Pertanto un impianto che effettui una qualsiasi delle operazioni di tipo D13-D15 o R12/R13 o D1-D12 or R1-R11 successivamente a operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13 nello stesso paese non deve utilizzare la casella 19 per certificare il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, in quanto tale casella sarà già stata compilata dall’impianto che ha eseguito le operazioni di tipo D13-D15 o R12 o R13. Le modalità di certificazione del recupero o dello smaltimento in questi casi devono essere verificate da ciascun paese.
50. Caselle 20, 21 e 22: Le caselle devono essere utilizzate a fini di controllo dagli uffici doganali di confine della Comunità.
[1] Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti tran- sfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, 22 marzo 1989. Cfr. ww.basel.int [2] Decisione C(2001) 107 def. del Consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39 def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero; la decisione precedente è una codificazione dei testi adottati dal Consiglio il 14 giugno 2001 e il 28 febbraio 2002 (con modifiche).
cfr.: http://www.oecd.org/department/0,2688,en_2649_34 397_1_1_1_1_1,00.html
il termine “importatore” anziché “destinatario”. [4] Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine “esportatore” anziché “notificatore”. [5] In alcuni paesi terzi che sono anche paesi membri dell’OCSE, può essere utilizzato il termine “intermediario riconosciuto” conformemente alla decisione OCSE. [6] Al di fuori della Comunità europea potrebbe essere usato il termine “generatore” anziché “produttore”. [7] Nella Comunità europea la definizione di operazione R1 nell’elenco delle abbreviazioni è differente da quella utilizzata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE; pertanto vengono indicate ambedue le formulazio- ni. Esistono altre differenze editoriali tra la terminologia utilizzata nella Comunità europea e quella impiegata nella convenzione di Basilea e nella decisione OCSE che non sono indicate nell’elenco delle abbreviazioni. [8] Regolamento (CE) n. 1418/2007 della Commissione, del 29 novembre 2007, relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero, elencati nell’allegato III o III A del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, verso alcuni paesi ai quali non si applica la decisione dell’OCSE sul controllo dei movimenti transfron- talieri di rifiuti (GU L 316 del 4.12.2007, pag. 6). [9] Cfr.: http://europa.eu.int/eur-lex/en/consleg/main/2000/ en_2000D0532_index.html [10] Cfr.: http://www.unece.org/trans/danger/danger.htm [11] Nella Convenzione di Basilea è usato il termine “Stato” anziché “paese”. [12] Al di fuori della Comunità europea potrebbero essere usati i termini “esportazione” e “importazione” anziché “spedizione” e “destinazione”. [13] Si vedano le caselle 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 20 o 21 e, qualora le autorità competenti richiedano informazioni supplementari, i punti dell’allegato II, parte 3 del presente regolamento non contemplati in alcuna delle caselle. [14] In alcuni paesi terzi, in alternativa, possono essere fornite informazioni relative all’autorità competente di spedizio- ne.

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