UNA PRECISAZIONE PER GLI AUTODEMOLITORI

Una sentenza della Corte di Cassazione riafferma il concetto in base al quale lo smontaggio di veicoli non più funzionanti e la commercializzazione dei componenti ancora utilizzabili è da considerarsi attività di smaltimento e recupero di rifiuti e pertanto deve essere autorizzata


La Sentenza n. 7455 del 18 febbraio 2008, della Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, riafferma il concetto che lo smontaggio di veicoli non più funzionanti e la com- mercializzazione dei componenti ancora utilizzabili è da considerarsi attività di smaltimento e recupero di rifiuti e pertanto deve essere autorizzata

Inoltre la Sentenza chiarisce che tale attività configura il reato di cui all’art. 51 del Decreto Legislativo 22/1997 (ora art. 231, D. Lgs. 152/2006 “Testo Unico Ambientale”), ossia illecita attività di smaltimento, recupero, commercializzazione di rifiuti speciali. Lo stesso documento, di cui per maggiore chiarezza rite- niamo doveroso pubblicare la parte delle “motivazioni”, sottolinea che lo sversamento di oli esausti ed altri liquidi sul suolo, quale conseguenza dell’attività di smontaggio, è configurabile come reato, indipendentemente dalla quantità sversata e dalla prova di un danno accertato all’ambiente.


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