I VEICOLI RINVENUTI SU AREE PUBBLICHE
Premessa Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209, avente per oggetto: “Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso” prevede all’articolo 3, comma 2, quanto segue: “Un veicolo è classificato fuori uso ai sensi del comma 1, lettera b): a) con la consegna ad un centro di raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori uso oppure con la consegna al concessionario o gestore dell’automercato o della succursale della casa costruttrice che, accettando di ritirare un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto rilascia il relativo certificato di rottamazione al detentore; b) nei casi previsti dalla vigente disciplina in materia di veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici e non reclamati; c) a seguito di specifico provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria; d) in ogni altro caso in cui il veicolo, ancorché giacente in area privata, risulta in evidente stato di abbandono” Con il presente intervento si intende argomentare le modalità operative da eseguire nei casi di rinvenimento da parte degli Organi pubblici di un veicolo a motore giacente su area pubblica con particolare riferimento alle incombenze a carico dei gestori dei centri di raccolta.
Il Decreto Ronchi Il 3° comma dell’articolo 46 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (ora abrogato dal D. Lgs. 152/2006) prevedeva che: “I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice ci- vile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro del tesoro dell’ambiente e dell’industria del commercio e dell’artigianato, e dei trasporti e della navigazione”. Tale Decreto è stato emanato dal Ministero dell’Interno in data 22 ottobre 1999, n. 460 (Gazzetta ufficiale 7 dicembre 1999 n. 287), ed ha per oggetto: “Regolamento recante disciplina dei casi e delle procedure di conferimento ai centri di raccolta dei veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e di quelli acquisiti ai sensi degli articoli 927 929 e 923 del Codice civile”. Il Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 Anche dopo l’abrogazione del Decreto Legislativo n. 22/97 le disposizioni riportate dal D.M. n. 460/99 rimango- no in vigore in quanto l’articolo 231, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (riproponendo quasi testualmente quanto riportato dal D. Lgs. 22/97), prevede: “I veicoli a motore o i rimorchi di cui al comma 1 rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927, 928, 929 e 923 del Codice civile sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti.. Fino all’adozione di tale decreto, trova applicazione il decreto 22 ottobre 1999, n. 460”. Tra l’altro, già con l’articolo 227 il D. Lgs. 152/2006 era stato confermato che per la gestione dei veicoli fuori uso rimangono in vigore le disposizioni speciali, nazionali e comunitarie, di cui al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209. Infine, anche l’articolo 264, lettera i), del D. Lgs. 152/2006 prevede che: “Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”. Il veicolo giacente su area pubblica o privata Un veicolo a motore giacente su area pubblica (1) fino a quando è targato e risulta che sia stata pagata la tassa di circolazione e l’assicurazione, non può essere considerato un rifiuto, anche se le sue condizioni non permettono momentaneamente circolazione su strada, in quanto in ogni momento risulta potenzialmente riadattabile previa sostituzione delle parti meccaniche avariate od obsolete. Si pone quindi il problema come gestire un veicolo abbandonato, benché ancora targato, che deve essere rimosso come veicolo ancora in uso e tuttavia non gestibile ancora come rifiuto ai sensi della normativa di settore. La pubblica amministrazione, attraverso gli organi di polizia stradale (2) di cui all’articolo 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, accertano che il veicolo, rinvenuto su area pubblica, sia “in condizioni da far presumere lo stato di abbandono” ovvero dopo aver accertato tramite verbalizzane “il protrarsi per oltre sessanta giorni della sosta di un veicolo a motore o di un rimorchio su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del decre- to legislativo 30 aprile 1992, n. 285”, può avvalersi delle procedure dettate dal D.M. 22/11/99 n. 460 per conferire al veicolo in questione la definizione giuridica di “rifiuto”. Diversa invece è l’ipotesi del veicolo rinvenuto su un’aera privata non di uso pubblico, del quale sia stato accertato lo “stato di abbandono” da parte degli organi di polizia stradale. In tal caso la Pubblica Amministrazione (tramite ordinanza del Sindaco) può legittima- mente intervenire ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 152/2006. A maggior chiarimento di quest’ultima fattispecie preme ricordare che l’originaria disposizione della lettera a) del 2° comma dell’articolo 3 del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 è stata completa- mente riformulata a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. 23 febbraio 2006 n. 149. L’anzidetta disposizione prevedeva che il veicolo potesse essere sottoposto al regime dei rifiuti anche prima della consegna al centro di raccolta purché “sia stato ufficialmente privato dalle targhe di immatricolazione, salvo il caso di esclusivo utilizzo in aree private per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a cura del proprietario”. Poiché dal 27 aprile 2006, data di entra- ta in vigore del D. Lgs. 149/2006, non è più consentito al privato di provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA in quanto tale adempimento avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. Infatti la cancellazione dal PRA può esse- re accolta solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione (comma 8 articolo 5 del D. Lgs. 209/2003). Nei casi di accertata presenza di veicolo sprovvisto di targa giacente su area privata risulta del tutto legittima la contestazione della sanzione da parte dei Organi di controllo per la violazione di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 152/2006 (3) e la emanazione della relativa ordinanza da parte del Sindaco circa la rimozione e il conferimento, a spese del proprietario o del privato detentore, presso un centro autorizzato per la definitiva rottamazione. Decreto Ministeriale 22 ottobre 1999, n. 460 A conclusioni diverse si potrebbe giungere qualora l’argomento in trattazione riguardasse il sequestro dei veicoli a seguito dell’applicazione di provvedimenti da parte dell’autorità giudiziaria. Infatti l’art. 1, commi da 312 a 320, della legge n. 311/2004 (Legge Finanziaria 2005) prevede una procedura straordinaria per l’alienazione, anche ai soli fini della rottamazione, dei veicoli giacenti presso i custodi. Tuttavia con riferimento al tema in argomento si ribadisce che il D. M. 22 ottobre 1999, n. 460 prende in considerazione due distinte fattispecie, entrambi comunque riferite al rinvenimento di un veicolo a motore o rimorchio giacenti su area pubblica. Primo caso: prevede il rinvenimento su aree ad uso pubblico da parte degli organi di polizia stradale di un veicolo a motore o di un rimorchio in condizioni da far presumere lo stato di abbandono, privo della targa di immatricolazione o del contrassegno di identificazione, ovvero di parti essenziali per l’uso o la conservazione. Gli organi accertatori, dopo aver pro- ceduto alla rilevazione di eventuali violazioni alle norme del Codice della strada, danno atto, in separato verbale di constatazione, dello stato d’uso e di conservazione del veicolo e delle parti mancanti, e, dopo aver accertato che non sia pendente denuncia di furto, contestualmente alla procedura di notificazione al proprietario, se identificabile, ne dispongono, anche eliminando gli ostacoli che ne impediscono la rimozione, il conferimento provvisorio ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all’articolo 8 del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 571(4), tra quelli autorizzati ai sensi del D. Lgs. 209/2003. Trascorsi 60 giorni dalla notificazione, ovvero, trascorsi 60 giorni dal rinvenimento qualora non sia identificabile il proprietario, senza che il veicolo sia stato reclamato dagli aventi diritto, lo stesso si considera cosa abbandonata ai sensi dell’articolo 923 del Codice civile. Dopo di che, il centro di raccolta, ricevuti tutti i dati necessari per la radiazione da parte degli Organi accertatori, provvede, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 103 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico e procede immediata- mente alla demolizione e al recupero dei materiali. Per la cancellazione al PRA necessita allegare la seguente documentazione: • attestazione dell’organo accertatore della sussistenza delle condizioni del veicolo abbandonato; • dichiarazione da parte dell’organo accertatore che il veicolo non risulta oggetto di furto; • dichiarazione redatta dallo stesso titolare circa il mancato reclamo del veicolo; • copia del verbale redatto dall’organo di polizia dal quale si desume la documentazione rinvenuta all’atto dell’accertamento del veicolo. Secondo caso: riguarda la fattispecie in cui gli organi di polizia, accertano la permanenza di un veicolo a motore o di un rimorchio che per oltre sessanta giorni è rimasto in sosta su un’area ad uso pubblico in cui ne è fatto divieto ai sensi degli articoli 6, 7, 157, 158 e 175 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Ricade in questo secondo caso anche i veicoli a motore e i rimorchi rinvenuti su aree pubbliche destinate al parcheggio a pagamento, nel caso di sosta protratta per un periodo di sessanta giorni continuativi senza l’effettuazione del pagamento delle somme dovute in conformità alle tariffe. Accertato quanto sopra e verificato altresì che nei riguardi del veicolo non risulta presentata denuncia di furto, gli organi di polizia provvedono, alla rimozione del veicolo in questione disponendo il con- ferimento, per la temporanea custodia, ad uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai Prefetti, tra quelli auto- rizzati ai sensi del D. Lgs. 209/2003, con le modalità di cui all’articolo 8 del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 571, Delle circostanze del ritrovamento e dell’avvenuto conferimento, l’organo di polizia riferisce al sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all’artico- lo 927 e seguenti del Codice civile. Il Sindaco, avuta notizia da parte dell’organo di polizia, oltre a provvedere, per mezzo di pubblicazione nell’Albo Pretorio del Comune, dispone qualora il proprietario del veicolo a motore o del rimorchio sia identificabile, a notificazione allo stesso con invito a ritirarlo nel termine indicato nell’articolo 929 dello stesso Codice, con l’esplicita avvertenza della perdita della proprietà in caso di omissione. La restituzione del veicolo o del rimorchio è subordinata al pagamento delle spese di prelievo e di custodia . Trascorso il termine indicato nell’articolo 929 del Codice civile senza che il proprietario abbia chiesto la restituzione del veicolo ed effettuato il versamento delle spese di cui sopra, il centro di raccolta procede alla rottamazione, a meno che il Comune, in relazione alle condizioni d’uso del veicolo, non ne disponga la vendita. In caso di avvio alla rottamazione la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA) è curata dal centro di raccolta con le stesse modalità sopra illustrate. Obbligatorietà della custodia dei veicoli Come in precedenza riportato, i veicoli a motore o rimorchi rinvenuti dagli organi di polizia, con le modalità sopra menzionate, vanno conferiti ad “….uno dei centri di raccolta individuati annualmente dai prefetti con le modalità di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, tra quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.” L’articolo 8 del DPR 571/1982 stabilisce che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo può essere affidato, per la custodia, ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto. Al riguardo, in passato, sono sorte perplessità circa l’assoggettabilità dei predetti centri a specifica autorizzazione di cui al D. Lgs. 209/2003 ovvero se l’appartenenza all’elenco prefettizio costituisce titolo idoneo alla custodia. Con circolare del Ministero dell’Interno n. 64 prot. n. M/6326/1/C, diramata alle Prefetture in data 16 settembre 1998, è stato precisato che la previsione della iscrizione delle depositerie in un apposito elenco riflette esclusivamente l’esigenza per la pubblica amministrazione di individuare preventivamente i soggetti con i quali instaurare un rap- porto contrattuale. Pertanto i centri abilitati alla custodia dei veicoli a motore o rimorchi rin- venuti nelle modalità di cui sopra, compresi in un apposito elenco pre- disposto dalle Prefetture non possono che essere quelli già autorizzati dalle Province e rispondenti ai requisiti di cui alla normativa tecnica prevista dal D. Lgs. 209/2003 (vedasi al riguardo quanto previsto dal comma 14 dell’articolo 15 del predetto D. Lgs.). In via generale in sede di approvazione dei progetti per la realizzazione dei centri di che trattasi la pubblica amministrazione (Provincia o Regione) può prevedere, sulla base di specifica richiesta avanzata dal titolare del centro, un apposito settore ove conferire i veicoli di cui alla presente esposizione. Tuttavia anche qualora l’autorizzazione non preveda un apposito settore da destinare ai veicoli in questione, l’appartenenza nell’elenco predisposto dal Prefetto costituisce per i centri in possesso di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 209/2003 un dovere a carico dei titolari del centro a ricevere i veicoli rivenuti dagli organi di polizia. Si ricorda che i titolari dei centri autorizzati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, rivestono la qualifica di “incaricati di pubblico servizio” in quanto deputa- ti allo svolgimento di un servizio di pubblico interesse così come definito ai sensi dell’articolo 178 comma 1 del D. Lgs. 152/206, e qualora rifiutino la presa in carico dei veicoli rinvenuti in area pubblica da organi di polizia stradale potrebbero incorrere in pesanti sanzioni penali. La determinazione della tariffa a favore dei centri L’articolo 3 del D.M. 460/1999 prevede che le Province fissino le tariffe dovute ai centri di raccolta “…per il prelievo, la custodia, la cancellazione dal pubblico registro automobilistico (PRA) e la demolizione dei veicoli”. Al pagamento della tariffa a favore del centro di raccolta sono assoggettai i proprietari del veicolo, qualora rintracciabili, ovvero l’Ente pubblico che ha provveduto ad emanare l’ordinanza di rimozione; la richiesta di indennizzo da parte del titolare del centro dovrà comunque tenere conto delle somme ricavate a seguito del- la vendita dei pezzi di ricambio, nonché dalla commercializzazione del rottame destinato al recupero. (1) Per la dizione “aree ad uso pubblico ” contenuta nell’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999 si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei vicoli, dei pedoni e degli animali di cui all’articolo 2 del Codice della strada, Pertanto, l’area ad uso pubblico che rileva ai fini dell’applicazione del D.M. 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale (Circolare Ministero Interno – 22 giugno 2000, n. M/2413/25) (2) Tra i soggetti ai quali il D.M. n. 460 del 1999 attribuisce specifiche competenze in merito all’accertamento degli illeciti in argomento, devono ritenersi anche quelli elencati nel comma 3 dell’articolo 12 del Codice della strada, ai quali spettano attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni, nonché di tutela e controllo sull’uso delle strade previo superamento di un esame di qualificazione (Circolare Ministero Interno – 22 giugno 2000, n. M/2413/25) (1) Per la dizione “aree ad uso pubblico ” contenuta nell’articolo 1, comma 1, del D.M. n. 460 del 1999 si ritiene che la stessa coincida con la definizione di strada pubblica o privata destinata alla circolazione dei vicoli, dei pedoni e degli animali di cui all’articolo 2 del Codice della strada, Pertanto, l’area ad uso pubblico che rileva ai fini dell’applicazione del D.M. 460 del 1999 è qualsiasi spazio aperto alla circolazione veicolare o pedonale (Circolare Ministero Interno – 22 giugno 2000, n. M/2413/25) (2) Tra i soggetti ai quali il D.M. n. 460 del 1999 attribuisce specifiche competenze in merito all’accertamento degli illeciti in argomento, devono ritenersi anche quelli elencati nel comma 3 dell’articolo 12 del Codice della strada, ai quali spettano attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni, nonché di tutela e controllo sull’uso delle strade previo superamento di un esame di qualificazione (Circolare Ministero Interno – 22 giugno 2000, n. M/2413/25) (3) Ai sensi dell’articolo 255 del D.Lgs. 152/2006 la sanzione amministrativa per l’abbandono di rifiuti in questione ammonta da centocinque euro a seicentoventi euro; è am- messa l’oblazione ed il pagamento in misura ridotta pari a duecentocinquanta euro. (4) L’articolo 8 del DPR 571/1982 stabilisce che il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo deve essere affidato, per la custodia, ad uno dei soggetti pubblici o privati indicati in un elenco annualmente predisposto dal Prefetto. (5) Si riportano gli articoli del Codice Civile che interessano l’argomento: Art. 923 Codice Civile Cose suscettibili di occupazione: Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione (827).Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca (842) [Secondo l’art. 1, L. 968/77, (vedi nota all’art. 826), la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato]. Art. 927 Codice Civile Cose ritrovate: Chi trova una cosa mobile (812) deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Art. 928 Codice Civile Pubblicazione del ritrovamento: Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta. Art. 929 Codice Civile Acquisto di proprietà della cosa ritrovata: Trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a che l’ha trovata. Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.