PNEUMATICI USATI E TRASPORTI TRANSFRONTALIERI

Con il presente contributo indagheremo a quali condizioni un pneumatico usato può essere considerato rifiuto, specialmente ai fini del trasporto transfrontaliero.
1. Evoluzione normativa in materia di pneumatici usati
Per rispondere compiutamente al quesito, è opportuna una breve disamina dell’evoluzione normativa in materia.
Il D. Lgs. n. 22/1997 (noto anche come decreto Ronchi) ha dato attuazione, in Italia, alla Direttiva comunitaria sui rifiuti 75/442/CEE.
L’art. 6, lett. a) del D. Lgs. n. 22/1997 ha recepito la definizione di rifiuto prevista dall’art. 1, lett. a) della Direttiva 75/442/ CEE, stabilendo che per “rifiuto” debba intendersi “qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
In particolare, nell’allegato A-2 del D. Lgs. n. 22/1997 veniva riportato il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), vale a dire un elenco armonizzato di rifiuti elaborato a livello comunitario e strutturato in codici a 6 cifre (i cosiddetti codici CER).
Nel capitolo 16 del Catalogo Europeo dei Rifiuti era originariamente contemplato il codice CER 16.01.03 “pneumatici usati”. Il Catalogo Europeo dei Rifiuti è stato integralmente riscritto per effetto della Decisione della Commissione Europea 2000/532/CE, la quale è entrata in vigore il 1° gennaio 2002 ed ha sostituito la precedente Decisione 94/3/CE.
Nel nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, il codice 16.01.03 è stato ridefinito con la dicitura “pneumatici fuori uso”.
Con tale variazione la Commissione Europea ha voluto chiarire che un pneumatico usato non può essere considerato un rifiuto per il semplice fatto di essere usato, così come un’autovettura non costituisce un rifiuto per il semplice fatto di essere usata.

Infatti: il pneumatico usato, qualora abbia a) le caratteristiche per essere ancora utilizzato tal quale per la propria originaria funzione, non può essere considerato rifiuto, a meno che il detentore se ne disfi , abbandonandolo illecitamente o conferendolo ad un soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti; parimenti, il pneumatico usato, b) qualora possa essere utilizzato a seguito di un’operazione di ricostruzione del battistrada, non costituisce rifiuto, a meno che il detentore se ne disfi ; ciò in quanto la ricostruzione del battistrada costituisce un intervento manutentivo, concepito dal costruttore sin dalla progettazione; il pneumatico usato qualora non c) sia più utilizzabile tal quale per lo scopo originario e non possa essere ricostruito, deve considerasi “fuori uso” e, in quanto tale, costituisce certamente un rifiuto.
Il discorso è speculare a quello delle autovetture. Infatti: l’autovettura usata non costituisce a) di per sé un rifiuto, salvo il caso in cui venga abbandonata su area pubblica o privata oppure venga conferita ad un centro di raccolta (autodemolitore); parimenti l’autovettura che necessita b) della sostituzione di un pezzo e che deve essere sottoposta ad intervento di manutenzione non costituisce rifiuto, salvo il caso in cui venga abbandonata su area pubblica o privata oppure venga conferita ad un centro di raccolta (autodemolitore); l’autovettura fuori uso, invece, è c) soggetta alla normativa sui rifiuti dettata dal D. Lgs. n.209/2003.
Il nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti introdotto dalla sopra citata Decisione 2000/532/CE è stato recepito nell’ordinamento italiano mediante la Direttiva Ministeriale 09/04/2002.
In particolare, l’allegato A alla Direttiva Ministeriale 09/04/2002 ha sostituito l’allegato A-2 al D. Lgs. n. 22/1997 (cioè il vecchio Catalogo), mentre l’allegato B alla Direttiva Ministeriale 09/04/2002 ha previsto una tabella di trasposizione dai vecchi codici ai nuovi codici.
Per quanto rileva in questa sede, l’allegato B alla Direttiva Ministeriale 09/04/2002 ha stabilito che il vecchio codice 16.01.03 “pneumatici usati” fosse trasposto nel nuovo codice 16.01.03 “pneumatici fuori uso”.
Peraltro, anche a seguito del recepimento del nuovo Catalogo Europeo dei Rifiuti, rimaneva nell’ordinamento nazionale un’evidente difformità.
Infatti, il D.M. 05/02/1998, nel disciplinare il recupero in procedura semplificata dei rifiuti non pericolosi, al punto 10 dell’allegato 1 sub allegato 1, prevedeva:
10. RIFIUTI SOLIDI IN CAUCCIÙ E GOMMA
10.1 Tipologia: cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli [070299] [160302] [160306].
10.1.1 Provenienza: industria della gomma e della produzione di pneumatici; altre attività produttive, commerciali e artigianali.
10.1.2 Caratteristiche del rifiuto: polveri, granuli, materozze, ritagli, trucioli, bave, sfridi e mescole fuori specifica di gomma con eventuali additivi.
10.1.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con eventuale macinazione con sistemi meccanici e/o criogeni e lavaggio, con separazione degli inquinanti occasionali per sottoporre i rifiuti di gomma alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero, previa eventuale devulcanizzazione, in mescole compatibili in alternativa o in parziale sostituzione della gomma vergine [R3].; b) recupero nella produzione di articoli tecnici in mescole compatibili [R3]. c) recupero nella produzione di bitumi modificati in impianti fissi [R3].; d) recupero nella produzione di parabordi dopo eventuale compattazione meccanica [R3].
10.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) e b) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate; c) bitumi modificati nelle forme usualmente commercializzate; d) parabordi nelle forme usualmente commercializzate.
10.2 Tipologia: pneumatici non ricostruibili, camere d’aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103].
10.2.1 Provenienza: industria della ricostruzione pneumatici, attività di sostituzione e riparazione pneumatici e attività di servizio, attività di autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e industria automobilistica.
10.2.2 Caratteristiche del rifiuto: pneumatici usurati e camere d’aria con eventuale presenza di inquinanti superficiali (IPA <10 ppm); scarti di gomma di varie dimensioni e forme.
10.2.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell’industria della gomma per mescole compatibili [R3]; b) recupero nella produzione bitumi [R3]; c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3].
10.2.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate; b) e c) bitumi e parabordi nelle forme usualmente commercializzate.
10.3 Tipologia: pneumatici ricostruibili [160103].
10.3.1.Provenienza: raccolta differenziata; attività di servizio ed utilizzo, autoriparazione, autodemolizione autorizzata ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, autoriparazione e industria automobilistica.
10.3.2 Caratteristiche del rifiuto: pneumatici usurati.
10.3.3 Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con selezione e accettazione delle carcasse per sottoporle alle operazioni di recupero di raspatura, eventuali riparazioni e soluzionatura; vulcanizzazione controllo finale e rifinitura [R3].
10.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: pneumatici ricostruiti rispondenti alle norme UNI 9950.
In base al D.M. 05/02/1998, dunque, poteva ancora sembrare che i pneumatici usati ma ricostruibili dovessero essere considerati rifiuti.
Al fine di rimuovere questa ambiguità normativa, è intervenuto l’art. 23 della Legge n. 179/2002.
In particolare: • l’art. 23, comma 1, lett. l) ha ribadito che all’allegato A del D. Lgs. n. 22/1997 le parole: “16.01.03 pneumatici usati” fossero sostituite dalle parole “16.01.03 pneumatici fuori uso”; • l’art. 23, comma 2, poi, ha autorizzato il Ministro dell’ambiente ad apportare le modifiche ed integrazioni al D.M. 05/02/1998 conseguenti a quanto previsto dal comma 1, lettera l).
In attuazione dell’art. 23, comma 2 della Legge n. 179/2002, il Ministero dell’ambiente ha emanato il D.M. 09/01/2003, recante “Esclusione dei pneumatici ricostruibili dall’elenco di rifiuti non pericolosi”, il quale ha soppresso il punto 10.3 dell’allegato 1, suballegato 1 al D.M. 05/02/1998, chiarendo in maniera inequivocabile che i pneumatici ricostruibili non costituiscono rifiuto.
Tant’è che, con nota esplicativa del 07/02/2003, le Associazioni Industriali interessate (Airp per i pneumatici ricostruiti ed Assogomma per i pneumatici nuovi) hanno fornito a tutti gli operatori dei settori interessati alcune linee per la gestione dei pneumatici ricostruibili, escludendo questi ultimi dal concetto di rifiuti.
In conclusione, per effetto dell’evoluzione normativa testé riassunta, appare chiaro che i pneumatici usati costituiscono rifiuto solo nei casi in cui siano qualificabili come “fuori uso” e cioè: – quando non siano ricostruibili e non siano più utilizzabili tal quali; – ovvero quando il detentore se ne disfi , abbandonandoli o conferendoli a soggetto autorizzato alla gestione di rifiuti.
A completamento di quanto sin qui osservato, va detto che il D. Lgs. n. 22/1997 è stato recentemente abrogato e sostituito dalla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006 (cosiddetto Codice dell’ambiente).
Il D. Lgs. n. 152/2006, peraltro, non ha modificato nulla (l’allegato A alla Parte Quarta del D. Lgs. n. 152/2006, contenente attualmente il Catalogo Europeo dei Rifiuti, prevede sempre il codice 16.01.03 “pneumatici fuori uso”).
Anzi, l’art. 228 del D. Lgs. n. 152/2006, nel dettare una specifica disciplina sulla gestione dei pneumatici fuori uso, ha ulteriormente chiarito, laddove ve ne fosse bisogno, che solo i pneumatici fuori uso costituiscono rifiuto e che l’operazione di ricostruzione rappresenta una modalità per evitare la formazione di pneumatici fuori uso.
2. Giurisprudenza
Anche la giurisprudenza ha definitivamente recepito il principio che solo il pneumatico fuori uso può essere considerato rifiuto. Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 01/03/2007 (ud. 23/01/2007), n. 8679, ha affermato testualmente: «Ed invero proprio dalle modalità di smaltimento si può legittimamente dedurre che i pneumatici in questione non solo erano usati, così come affermato dal tribunale, ma, in quanto destinati all’abbandono, andavano oramai a pieno titolo considerati  “fuori uso”.
La puntualizzazione si rende necessaria continuando a fare in realtà riferimento sia la contestazione che la motivazione a “pneumatici usati” – evidentemente in conformità alla originaria indicazione contenuta nel d.lgs 22/97 – laddove, invece, per effetto di successivi interventi normativi, la nozione di rifiuti è attualmente ristretta ai soli pneumatici “fuori uso” (rimanendone invece esclusi, come noto, i c.d. pneumatici ricostruibili).
Ed, invero, l’art. 23 della legge 31 luglio 2002, n. 179 ha disposto che “all’allegato A [del d.lgs 22/97] le parole: “16 01 03 pneumatici usati” sono sostituite dalle seguenti: “16 01 03 pneumatici fuori uso” ed, attualmente, sia l’art. 228 che l’allegato A) – voce 16.01.03 – del lgs 152/2006, contemplano anch’essi nella categoria dei rifiuti unicamente i “pneumatici fuori uso”». In altri termini, la Corte, per poter affermare che i pneumatici usati oggetto del capo di imputazione fossero qualificabili come rifiuti, ha dovuto chiarire che essi, essendo stati materialmente destinati all’abbandono, potevano essere considerati “fuori uso”.
3. Trasporti transfrontalieri
Per quanto concerne la materia dei trasporti transfrontalieri, le considerazioni da fare sono del tutto analoghe a quelle svolte relativamente alla normativa nazionale.
Fino al 12/07/2007, la materia delle spedizioni internazionali di rifiuti risultava disciplinata dal Regolamento comunitario 259/93/CEE.
Tale Regolamento annoverava, all’interno della cosiddetta Lista verde dei rifiuti, al punto GK.020.4012.20, i “pneumatici usati”, senza esplicitare a quali condizioni un pneumatico usato potesse essere considerato rifiuto.
Il Regolamento 259/93/CEE è stato abrogato e sostituito, a far tempo dal 12/07/2007, dal Regolamento 1013/2006/ CE, il quale non prevede più la dicitura “pneumatici usati”.
Infatti, nell’allegato III al Regolamento 1013/2006/CE (attuale “Elenco verde”) si rinvia all’allegato IX della convenzione di Basilea (l’allegato IX alla convenzione di Basilea è riportato nell’allegato V, parte 1, elenco B del Regolamento 1013/2006/CE), il quale non utilizza la dicitura “pneumatici usati”, bensì la dicitura di “rifiuti di pneumatici” (vd punto B3140). Pertanto, considerato che la nozione di rifiuto adottata dal Regolamento 1013/2006/CE e dalla Convenzione di Basilea ai fini della movimentazione internazione di rifiuti è uguale a quella prevista dalla Direttiva 75/442/ CEE (per completezza va detto che la Direttiva 75/442/CEE è stata abrogata e sostituita dalla Direttiva 2006/12/ EE, la quale peraltro non ha mutato la nozione di rifiuto), il concetto di “rifiuti di pneumatici” non può che coincidere con quello individuato, nei precedenti paragrafi , in riferimento alla normativa nazionale di attuazione della Direttiva 75/442/CEE.
Occorre inoltre osservare che, nell’allegato V, parte 2 del vigente Regolamento 1013/2006/CE, viene riportato il Catalogo Europeo dei Rifiuti introdotto dalla Decisione comunitaria 2000/532/CE, il quale, come sopra detto, contempla il codice CER 16.01.03 “pneumatici fuori uso” e non più il vecchio codice CER 16.01.03 “pneumatici usati”.
Anche a livello di spedizioni transfrontaliere, dunque, è evidente come la qualifica di rifiuto non possa essere semplicisticamente ed erroneamente attribuita a qualsivoglia pneumatico usato, bensì debba essere attribuita esclusivamente ai pneumatici fuori uso.

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