LE PARTI ELETTRICHE DEI VEICOLI FUORI USO NON SONO ASSOGGETTATE ALLA NORMATIVA DEI “RAEE”
Premessa
Il D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, avente per oggetto: ”Attuazione della direttiva 2000/53/Ce relativa ai veicoli fuori uso”, con riferimento alle azioni effettuate presso un centro di raccolta, fornisce le seguenti definizioni.
Trattamento: “le attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto di cui alla lettera o).
Reimpiego: “le operazioni in virtù delle quali i componenti di un veicolo fuori uso sono utilizzati allo stesso scopo per cui erano stati originariamente concepiti”.
Riciclaggio: “il ritrattamento, in un processo di produzione, dei materiali di rifiuto per la loro funzione originaria o per altri fini, escluso il recupero di energia. Per recupero di energia si intende l’utilizzo di rifiuti combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri rifiuti, ma con recupero del calore”.
Recupero: “le pertinenti operazioni di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22 del 1997. Inoltre il punto 6.1 dell’allegato I al citato D. Lgs. 209/2003 indica che l’attività di demolizione si compone delle seguenti fasi: a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull’ambiente; b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso; c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero.
Dalle anzidette operazioni di trattamento dallo smontaggio delle parti avviate alle operazioni di reimpiego (utilizzo delle componenti di un veicolo fuori uso allo stesso scopo per cui erano originariamente concepite) si ottengono: motorini elettrici di avviamento, motorini elettrici accessori del veicolo (spazzole tergicristalli, spazzole lavafari, motorini alza sedili, ecc…), batterie esauste, impianti di refrigerazione contenenti gas refrigeranti, generatori di corrente (alternatori o dinamo), orologi elettrici, frigoriferi porta vivande, apparecchi radio e radiotrasmittenti, navigatori satellitari o GPS (Global Positioning System), ecc…
Da un primo approccio si potrebbe dedurre che la gestione di tali apparecchiature sono assoggettate alla normativa di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 che prevede specifiche disposizione per i rifiuti elettrici ed elettronici denominati RAEE.
Se così fosse, un centro di raccolta veicoli fuori uso sarebbe assoggettato sia al rispetto della normativa tecnica prevista dal D. Lgs. 209/2003, sia alla normativa sui rifiuti elettrici ed elettronici di cui al D.Lgs. 151/2005, con un duplicato delle prescrizioni e limitazioni nella fase di gestione tale da apportare un sovraccarico dei compiti ridondanti a svantaggio della tanto ostentata snellezza amministrativa e liberalizzazione delle procedure.
In realtà, la lettura delle specifiche Direttive comunitarie oggetto di recepimento nella normativa nazionale ed un attento esame del D.Lgs. 151/2005, portano a conclusioni diverse; conclusioni che potrebbero aprire un confronto capace di giungere ad una soluzione condivisa alla luce della quale le incertezze possono essere rimosse al fine di consentire agli autodemolitori ed agli operatori di settore di agire senza timori per l’applicazione di sanzioni dedotte soggettivamente dagli Organi di controllo. Le nostre convinzioni si fondano sul percorso che di seguito argomentiamo.
La gestione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151, avente per oggetto:” Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti,” ha introdotto un sistema di gestione della specifica tipologia di rifiuti (cd. “RAEE”) basato su raccolta differenziata, trattamento e recupero appropriato.
Ai sensi della lettera a) dell’articolo 3 del D. Lgs. 151/2005 per apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) si intendono “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’allegato I A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.
La lettera b) dell’articolo 3 del D. Lgs. 151/2005 chiarisce che per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) si intendono “le apparecchiature elettriche ed elettroniche che sono considerate rifiuti ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 22 del 1999”, inclusi tutti i componenti, i sottoinsiemi ed i materiali di consumo che sono parte integrante del prodotto nel momento in cui si assume la decisione di disfarsene”.
Gli oneri economici del sistema sono dallo stesso Decreto posti a carico dei produttori e distributori delle apparecchiature elettriche ed elettroniche; inoltre sui produttori grava l’obbligo, funzionale al contenimento della produzione di rifiuti ad alta pericolosità, di non utilizzare determinate sostanze nella fabbricazione di nuovi prodotti.
Il campo di applicazione della normativa RAEE
(1) L’articolo 2 del D.Lgs. 151/2005 prevede che il campo di applicazione è rivolto “…alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nelle categorie individuate nell’allegato 1 A, purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente decreto”.
La precisazione “…purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono nell’ambito di applicazione del presente decreto” richiede un immediato approfondimento nel senso che le apparecchiature che sono parte di un altro tipo di apparecchiatura non sono da qualificarsi come “prodotti finiti”.
Un prodotto finito è una qualsiasi apparecchiatura o strumento che ha una funzione diretta, un suo involucro, porte e connessioni per l’utilizzatore finale. Inoltre per “funzione diretta” deve intendersi una qualsiasi funzione di un componente o di un prodotto finito che svolge l’uso previsto dal costruttore nelle istruzioni. Tale funzione può essere disponibile senza ulteriori operazioni o connessioni, oltre a quelle semplici che possono essere eseguite da qualsiasi soggetto.
Il D. Lgs. n. 151/2005 prevede un allegato 1A che rappresenta un elenco esaustivo, mentre l’allegato 1B ha una funzione esclusivamente esemplificativa, cioè rappresenta uno strumento di ausilio sulla base del quale è possibile decidere in merito all’inclusione o all’esclusione di un determinato apparecchio.
Infine, nella valutazione oggettiva delle apparecchiature rientranti nelle disposizioni del D. Lgs. n. 151/2005, occorre tenere conto, in relazione alla definizione operata dall’articolo 3 lettera a), che: al termine “dipendono”, di cui alla definizione di AEE sopra citata deve essere attribuito il significato che l’energia elettrica (e non ad esempio la benzina o il gas) deve essere la fonte primaria di energia che consente all’apparecchiatura di svolgere le sue funzioni fondamentali. Tale termine significa che anche quando la fornitura di energia elettrica è interrotta, l’apparecchiatura non può svolgere la sua funzione primaria; mentre il termine “progettate”significa che la tensione utilizzata dalla fonte principale non deve essere superiore a 1000 volt per cc o a 1500 per c.a. (escludendo quindi dal campo di applicazione: interruttori ad alta tensione, relè di manovra, ecc..).
La direttiva sulle sostanze pericolose (RoHS)
Con il D.Lgs. 151/2005, oltre a recepire le direttive comunitarie 2002/96/CE e 2003/108/CE in materia di gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici, è stata recepita anche e la direttiva 2002/95/CE, in materia di restrizione (a far data dal 1 luglio 2006) dell’uso di alcune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettrice ed elettroniche di cui all’allegato 1A, fatte salve alcune eccezioni quali: apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nelle categorie 8 e 9 dell’allegato 1 A (dispositivi medicali e apparecchiature di monitoraggio e controllo); pezzi di ricambio per la riparazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche, immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006; reimpiego di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato prima del 1° luglio 2006
I limiti delle direttive comunitarie
La direttiva 2002/96/CE prevede tra l’altro che “…. la presente direttiva si applica fermo restando la normativa comunitaria in materia di sicurezza e di salute e quella specifica sulla gestione dei rifiuti”.
Al riguardo, la Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea ha precisato che il riferimento alla specifica legislazione comunitaria sulla gestione dei rifiuti costituisce possibile causa di esclusione dall’ambito di applicazione della Direttiva 2002/96/CE.
In sostanza, quanto è gia disciplinato da altre disposizioni non è oggetto di prescrizioni della normativa di cui al D.Lgs. 151/2005.
Inoltre, si tenga presente che con D.M. 25 settembre 2007, n. 185 sono state emanate istruzioni e modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e che al predetto Registro sono tenuti ad iscriversi i produttori così come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
Unioncamere, Federazione ANIE ed Ecocerved hanno realizzato una Guida che prevede un albero decisionale RAEE, da utilizzare per verificare i prodotti che on ricadono nel campo di applicazione della normativa RAEE.
Conclusione
In via generale sono esclusi dalla 1. normativa RAEE i trasformatori elettrici, motori elettrici, condensatori, interruttori, relè ed apparecchiature di manovra perché non sono considerati prodotti finiti ai sensi della definizione di prodotto finito data nel Documento Domande Frequenti della Commissione Europea, anche se componenti destinati a diventare parti di altre apparecchiature. Sono, inoltre, esclusi dalla normativa di cui al D. Lgs. 151/2005 tutti i prodotti elettrici ed elettronici provenienti dalle operazioni di trattamento e rottamazione dei veicoli fuori uso in quanto originariamente progettati per essere usati in un prodotto sottoposto alla Direttiva 2000/53/CE sui veicoli fuori uso recepita con il D. Lgs. 209/2003). Inoltre i prodotti elettrici ed elettronici derivati dalle operazioni di trattamento veicoli fuori uso non sono assoggettati alla normativa di cui alla Direttiva 2002/95/CE (RoSH) in quanto la stessa si applica unicamente, a decorrere dal 1° luglio 2006, alle categorie di cui all’Allegato 1 A del D.Lgs. 151/2005 (cioè apparecchiature definite AEE), fatte salve le disposizioni sopra citate.
Per quanto riguarda la gestione dei 2. rifiuti pericolosi derivanti dalle anzidette operazioni di trattamento e demolizione di veicoli fuori uso, occorre fare riferimento alle specifiche norme riportate negli allegati al D. Lgs. 209/2003.
L’articolo 4 del D. Lgs. 209/2003, al fine di promuovere la prevenzione della produzione dei rifiuti provenienti dal veicolo fuori uso, ed in particolare, per prevenire il rilascio nell’ambiente delle sostanze pericolose in esso contenute, per facilitarne il reimpiego ed il riciclaggio e per ridurre la quantità di rifiuti pericolosi da avviare allo smaltimento finale, demanda al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il compito di dettare iniziative dirette a favorire la limitazione dell’uso delle sostanze pericolose sin dall’origine, modalità di progettazione che agevolano la demolizione, l’utilizzo di materiali al fine di sviluppare il mercato di materiali riciclati.
(1) Al fine di apportare chiarezza e precisazioni la Commissione Europea ha istituito il Technical Adaptation Committee, formato da rappresentanti di ogni Stato membro; tale Comitato ha elaborato un documento, non ufficiale e comunque consultabile da chiunque, che costituisce il miglior aggiornamento in materia di applicazione della direttiva RAEE.
In Italia, inoltre, è stata redatta la guida ANIE: “Guida all’interpretazione del campo di applicazione del D. Lgs 151” consultabile in Internet.