QUALE “EURO” DA 0 A 4?
Una piccola guida sinottica per orientarsi meglio nella giungla delle sigle
La possibilità offerta dagli ecoincentivi alla rottamazione, accanto alle necessità, per alcuni, di cambiare auto, per tutti di contribuire all’abbassamento delle emissioni climalteranti e di particolato atmosferico dei quali effetti più volte abbiamo parlato sulle pagine del Notiziario, spingerà sicuramente molti italiani alla scelta del cambio d’auto. A questo punto si aprono i dubbi e le insicurezze circa l’appartenenza della propria vettura a questa o quella normativa di riferimento. Con la piccola tabella che riportiamo di seguito abbiamo voluto fornire ai lettori del Notiziario, una bussola per orientarsi meglio nel mare magnum delle sigle riferite ad immatricolazioni e omologazioni. L’omologazione di una autovettura si desume dalla dicitura riportata sul “Libretto di Circolazione”.
Ovviamente la data di immatricolazione sopra indicata si riferisce alla entrata in vigore della normativa di riferimento ma può darsi il caso di vetture che anche prima della scadenza già rispettavano la normativa. Per le autovetture omologate “Euro 3” potrebbero sussistere casi in cui sul Libretto di circolazione appaiono codici senza le lettera A (e la sigla “rif. 98/69 CE”); analogamente, per le autovetture omologate Euro 4, potrebbero sussistere casi in cui sul libretto di circolazione appaiono codici senza la lettera B (e la sigla “rif. 98/69/CE-B”). Un discorso a parte meritano le autovetture omologate Euro 5 (Regolamento 715/2007 – 2011) ed Euro 6 (Regolamento 715/2007 – 2015) per le quali il range temporale omologazione/immatricolazione rispetta la seguente tabella i tengano presente, però, le seguenti scadenze: • A partire dalla data del 2 luglio 2007 “su richiesta del costruttore, le autorità nazionali non possono rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale a un nuovo tipo di veicolo né proibirne l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio, se il veicolo interessato è conforme al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori Euro 5 o Euro 6 fissati”. • A partire dalla data del 1° settembre 2009 “le autorità nazionali rifiuteranno il rilascio dell’omologazione CE o nazionale a nuovi tipi di veicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione ad eccezione dei valori limite d’emissione Euro 6”. • A partire dalla data del 1° gennaio 2011 “le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento ad eccezione dei valori limite Euro 6”. • A partire dalla data del 1° settembre 2014 “le autorità nazionali rifiuteranno il rilascio dell’omologazione CE o nazionale per nuovi tipi di autoveicoli che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6”. • A partire dalla data del 1° settembre 2015 “le autorità nazionali cesseranno di ritenere validi i certificati di conformità relativi ai veicoli nuovi che non siano conformi al presente regolamento e ai relativi provvedimenti di attuazione, nella fattispecie ai valori limite Euro 6”.