LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI RICAMBI PROVENIENTI DAI VEICOLI FUORI USO COMMERCIALIZZAZIONE DEI RICAMBI NEI PAESI DELL’UE E NEI PAESI TERZI

(2a parte)

1. La normativa di riferimento Con Direttiva 1999/44/CE è stata introdotta nell’ordinamento europeo la nozione del “non conformity” peraltro già presente nell’ordinamento civilistico di taluni paesi nord europei (Germania, Danimarca e Svezia). Lo Stato Italiano con Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n. 24 (Gazzetta Ufficiale 8 marzo 2002), ha recepito la Direttiva 1999/44/CE, apportando modifiche nell’ordinamento italiano mediante l’aggiunta degli articoli che vanno dal 1519 bis al 1519 nonies del Codice Civile, tali da regolamentare la disciplina della vendita dei beni di consumo, le garanzie per il consumatore e le responsabilità del venditore. Il D. Lgs. 245/2002 integra la normativa già vigente e costituita: dal DPR 224/1998 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi; dagli articoli 1469 bis e seguenti del Codice Civile sui contratti del consumatore e dal D. Lgs. 181/1999 che regolamenta gli acquisti tramite Internet nonché dal DPR 221/1998 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

2. Il contratto di vendita I pezzi di ricambio prodotti dalle operazioni di trattamento e recupero degli autoveicoli fuori uso costituiscono “beni usati” e la loro commercializzazione è assoggettata, con esclusione ai difetti non derivanti dalla normale usura, agli articoli 1519 bis e seguenti del Codice Civile, tra i “beni usati” possono essere compresi sia gli oggetti semplici che oggetti complessi comunque non identificabili con i prodotti cosi detti di “largo consumo”. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e garantire che l’oggetto presenti le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore possa ragionevolmente aspettarsi alla luce delle dichiarazioni palesi sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal sua agente o rappresentante o caratteristiche rinvenibili nella pubblicità e nell’etichettatura. Ogni forma di pubblicità ingannevole posta in essere dal venditore, disciplinata dal D. Lgs. n. 74792 attuativo della Direttiva 84/450/CEE, rappresenta una difformità del con- tratto di vendita. È consuetudine che l’acquisto di un pezzo di ricambio presso il centro di rottamazione veicoli fuori uso si conclude con la diretta consegna al richiedente (in genere il proprietario del veicolo danneggiato che necessità di sostituzione), il saldo di quanto convenuto presso la cassa aziendale e la sostituzione viene eseguita direttamente dall’acquirente o dal proprio meccanico di fiducia qualora la lavorazione risulta complessa. Tuttavia anche quando la consuetudine rappresenta la forma contrattuale generalizzata non si sfugge a quanto previsto dalla normativa di riferimento sopra citata. 3. La non conformità del bene usato. Sono requisiti (o circostanze) di conformità l’idoneità del prodotto all’uso cui è destinato, la sua rispondenza alla descrizione o al modello del bene presentati dal venditore, le ragionevoli aspettative del consumatore oppure l’idoneità ad un uso particolare conosciuto ed accettato dalle parti. Nel caso in cui all’acquirente venga consegnato un bene non conforme agli accordi, questi può valersi delle presunzioni poste dall’art. 1519 ter 2° comma, limitandosi a dedurre che il bene non si trova nella situazione descritta e spetterà al venditore dimostrare il contrario (vedasi al riguardo i “considerando” della Direttiva 1999/44/CE). Il venditore potrà opporre al consumatore che invochi il difetto di conformità il fatto che questo fosse noto all’acquirente o che non poteva essere ignorato con l’ordinaria diligenza. Ma la prova di tale circostanza può essere ugualmente difficoltosa (per non dire impossibile: si pensi al caso in cui l’acquirente deduca di aver richiesto un ricambio usato particolare e il venditore debba dimostrare di aver venduto sebbene il consumatore fosse a conoscenza che il bene non avrebbe avuto le caratteristiche richieste). Altro ulteriore aspetto problematico è collegato al tema relativo alla prova, atteso che la maggior parte di contratti sono verbali; l’art. 1519 bis riporta “il presente paragrafo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle ga- ranzie concernenti i beni di consumo”. Da ciò è possibile dedurre che il generico riferimento ai contratti di vendita debba includere anche quelli verbali. 4.- La non conformità da installazione. Il difetto di conformità può derivare anche da imperfetta installazione, sia che questa prestazione sia a carico del venditore, sia che venga rimessa al compratore in base ad istruzioni fornite dal venditore stesso. Tale norma si applica anche all’assemblaggio del prodotto usato. Trattandosi inoltre di obbligazione accessoria alla vendita, di carattere generale, si potrebbe ritenere la sua applicabilità anche in caso di erronee istruzioni relative alle modalità di utilizzo, conservazione e manutenzione del bene. Pertanto la “conformità da installazione” potrà essere con- testata da parte dell’acquirente sia all’autodemolitore che all’autoriparatore, così come definito dall’articolo 5 della legge 122/92, il quale tra l’altro ha la esclusività di acquisto delle parti di ricambio attinenti la sicurezza che dovranno essere sottoposte alla revisione singola così come previsto dall’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada). 5. Il commercio con i paesi extra – UE L’Unione Europea ha da anni deciso di dotarsi di una politica comune per il commercio con i paesi extra – UE: gli Stati membri si sono trovati d’accordo nel perdere parte della propria sovranità per creare una comune politica finalizza- ta alla creazione e allo sviluppo del mercato interno e ad un’unica politica commerciale col resto del mondo. La politica europea del commercio si sviluppa essenzialmente lungo due assi: quello multilaterale, rappresentato principalmente dal WTO (World Trade Organisation) dove l’UE gioca un ruolo cruciale, e quello degli accordi bilaterali che si aggiungono alle negoziazioni internazionali definite dal WTO. Storicamente l’UE ha raggiunto importanti accordi bilaterali con paesi, o gruppi di paesi, terzi: tra tali accordi, che possono essere di partnership, di libero commercio, di unioni doganali, o di cooperazione, ricordiamo la Partnership Euro- mediterranea, gli accordi con i paesi ACP (Africa, Carabi, Pacifico), la partnership economica transatlantica con gli USA, l’accordo di libero commercio con la Svizzera. In definitiva l’obiettivo che l’Europa si è preposto, relativa- mente alla sua politica commerciale, è quello di una progressiva liberalizzazione e, proprio per questo, promuove una graduale apertura dei mercati: tale priorità è sottolineata dall’importanza con cui l’Unione Europea cerca di costituire e consolidare una serie di norme internazionali che regolino il commercio e garantiscano un adeguato riferimento per la risoluzione pacifica ed obiettiva delle dispute legate a tali tematiche. 6. Conclusioni. La regolamentazione delle attività commerciali dei pezzi di ricambio provenienti dalle operazioni di trattamento auto- veicoli può essere sinteticamente riassunta come segue: a) Commercio Stati UE La direttiva 1999/44/CE stabilisce il riferimento norma- tivo per tutti i vari Stati membri dell’UE. Tale direttiva regolamenta la vendita dei beni di consumo e prevede le garanzie per il consumatore e le responsabilità del venditore. b) Commercio paesi terzi Qualora invece si intende effettuare spedizioni verso paesi terzi (cioè non facenti parti della U.E.) occorrerà consultare gli accordi tra i due paesi, che possono essere di partnership, di libero commercio, di unioni doganali o di cooperazione.

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