DEPOSITO CARBURANTI AD USO PRIVATO: FACCIAMO IL PUNTO DELLA SITUAZIONE

Durante il mese di Marzo, nella Regione Marche, gli organi deputati al controllo – Guardia di Finanza – hanno iniziato una serie di verifiche a tappeto presso le imprese che, per l’esercizio della loro funzione, detengono contenitori- distributori di carburante ad uso privato, omologati per i liquidi di Categoria C (gasolio), con capacità non superiore a 9 m3. Scopo dell’indagine, verificare la conformità dei depositi alle normative vigenti, nel contesto della più ampia tutela dell’ambiente e della sicurezza delle persone. Ovviamente nella rete dei controlli sono incappate anche alcune imprese di autodemolizione che, oltre a stoccare il carburante estratto dai veicoli presi in consegna, utilizzano la nafta per la movimentazione interna degli automezzi. Pertanto, al fine di tutelare, previa informazione, i propri Associati, Assindustria Ancona, Unione Industriali del Fermano e Confindustria Macerata, hanno ritenuto doveroso diramare una nota informativa che ricordasse agli addetti ai lavori quanto previsto, per la problematica in oggetto, dalle attuali disposizioni normative in materia.

Pertanto si sottolinea che, alla luce di quanto scritto nel D. Lgs 11/02/1998 n. 32: l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione ad uso privato per la distribuzione di carburanti ad uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è soggetta ad autorizzazione del Sindaco del Comune di competenza. Lo stesso concetto è ripreso e ribadito nella Legge Regionale attuativa L. R. 29/07/2002 n. 15 che, oltre a ribadire che spetta al Comune il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti di cui sopra, prevede che chi installa un impianto del genere senza autorizzazione o fornisce carburanti a veicoli esterni all’impresa, subisca una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 fino a 15.000 Euro. Ma vediamo in dettaglio la definizione di così come da Regolamento attuativo regionale 20/07/2004 n.5. Secondo il documento, così come evidenziato anche dalla nota di cui sopra, rientra nella definizione di impianto ad uso privato: “L’impianto ubicato all’interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinati all’esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l’attività”. Proseguendo nella lettura, il Regolamento specifica che: “tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari”. Ovviamente anche l’erogazione dei fluidi di cui sopra è regolamentata da un capoverso specifico: “L’erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione o con qualsiasi mezzo non automatico, comunque provvisto di idoneo sistema di misurazione dell’erogato”. Infine: “I serbatoi devono essere interrati. Per i liquidi di categoria C (gasolio) possono essere utilizzati contenitori omologati con capacità non superiore a 9 m3 limitatamente ai casi previsti dalla normativa di sicurezza”. Proseguendo nella disamina delle fonti normative che regolano la disciplina autorizzatoria per i contenitori distributori di carburante ad uso privato, la Nota rimanda alla lettura dei D. M. 12/09/2003 (G. U. n. 221 del 23/09/2003) e D. M. 19/03/1990 (G. U. del 27/03/ 1990) i quali regolano specificatamente: “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 m3in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività di autotrasporto” e “norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri”. Con gli obiettivi di: minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio incendio; limitare, in caso di evento incidentale, i danni alle persone e agli edifici e/o locali attigui all’impianto; consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza, il D. M 12/09/2003 presenta nell’Allegato la Regola Tecnica (Termini, definizioni e tolleranze dimensionali; Capacità del deposito; Modalità di installazione; Distanze di sicurezza; Distanze di protezione; Recinzione; Altre misure di sicurezza; Impianto elettrico e messa a terra; Estintori; Norme di esercizio) per l’istallazione e l’esercizio di depositi di gasolio in contenitori-distributori rimovibili di capacità non superiore a 9 m3. Nel caso che i contenitori installati superino la capacità di 500 Litri, il deposito è soggetto alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (DPR 29/07/1982 n. 577 e DPR 12/01/1998 n. 37) ed al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da rinnovare ogni 6 anni (punto 18 del D. M. 16/02/1982). Ovviamente i contenitori-distributori devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell’Interno ai sensi del Decreto 19/03/1990 e devono rispondere alle Direttive Europee applicate in materia. Pertanto, conditisine qua non per essere in regola con le norme che disciplinano la detenzione di contenitori-distributori di carburante ad uso privato omologati per liquidi di categoria C (gasolio) con capacità non superiore a 9 m3, l’esercente deve essere in possesso di regolare autorizzazione del Sindaco del Comune di competenza e dell’apposito Certificato di Prevenzione Incendi.

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