L’AUTODEMOLIZIONE E L’ADEGUAMENTO DEL PROPRIO IMPIANTO

SPAZIO STRATEGIE AZIENDALI

Con il D.lgs 209/2003 relativamente alla nuova disciplina per la gestione dei veicoli fuori uso per gli autodemolitori è imperativo per gli stessi cambiare rotta nella direzione di un maggior rispetto dell’ambiente in cui si opera;infatti viene introdotta una novità dal punto di vista del processo produttivo e con un occhio di riguardo verso la fine vita dei veicoli trattati. L’aspetto più evidente è legato non solo al raggiungimento di percentuali prefissate di riempiego e riciclaggio dei materiali di scarto con obiettivo prefissato intorno all’85% del peso medio per veicolo ma anche alle caratteristiche impiantistiche e messa in sicurezza dei centri di raccolta, alle fasi di trattamento e smaltimento dei rifiuti pericolosi e non.

L’adeguamento è fondamentale sia per il rispetto della normativa cogente ma anche come opportunità per l’imprenditore di porsi nel mercato quale scelta qualitativa e di competitività. Infatti molte case automobilistiche richiedono ai propri fornitori una qualifica obbligata scegliendolo come partner oltre al criterio importante rivolta dal punto di vista della sicurezza del sito su cui opera. A questo punto quali sarebbero questi adeguamenti per conseguire correttamente la propria attività? Si parte ad esempio alla localizzazione dell’impianto con valutazione dei principi generali relativi alla localizzazione dello stesso, tenendo in particolare considerazione quanto riportato al punto 1 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 209/03. Occorre inoltre considerare anche la necessità o meno di rilocalizzare l’impianto in altra sede se l’attuale localizzazione non presenta i requisiti di legge previsti. L’attività di autodemolizione deve ridefinire i rifiuti prodotti dalla messa in sicurezza dei veicoli fuori uso secondo quanto previsto al comma 5, dell’Allegato 1, del D.Lgs. 209/03, con l’indicazione dei codici C.E.R. come da codifica in vigore dal 1.01.2002, con l’indicazione delle caratteristiche costruttive e di funzionamento dei sistemi, degli impianti e dei mezzi tecnici utilizzati per lo stoccaggio dei vari tipi di rifiuto all’interno dell’insediamento. In virtù di quanto detto occorre: • la ridefinizione delle caratteristiche impiantistiche con particolare riferimento sulla capacità massima di stoccaggio, sia in peso che in volume, riferita ad ogni tipo di rifiuto oltre al quantitativo annuo di rifiuti stoccati per ogni tipologia. • Il tempo di permanenza in stoccaggio, il numero e tipo con capacità dei contenitori fissi e mobili e le relative modalità e sistemi di misurazione delle quantità e dei volumi. Sarebbe opportuno adottare lo stoccaggio dei rifiuti in contenitori idonei riutilizzabili e a perdere con particolare attenzione al tipo di materiale di cui sono costituiti ovvero la resistenza degli stessi correlabili alle proprietà chimico- fisiche e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Non è da trascurare l’aspetto legato ai sistemi adottati per garantire che rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente fra loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, siano stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro. L’impresa deve adottare modalità definite per contrassegnare recipienti fissi e mobili o aree di stoccaggio ed i relativi sistemi per bonificare recipienti fissi e mobili, non destinati per gli stessi tipi di rifiuti, in relazione alle nuove utilizzazioni. Inoltre è importante definire: a) Le precauzioni adottate nella manipolazione dei rifiuti ed in generale misure previste per contenere i rischi per la salute dell’uomo e per l’ambiente; b) le caratteristiche dei bacini di contenimento in caso di serbatoi fuori terra con relativa capacità; c) la presenza di sistemi antitraboccamento in ordine a serbatoi contenenti rifiuti liquidi; d) i sistemi di impermeabilizzazione, ad esempio dei fondi dei bacini, dei capannoni, dei basamenti per stoccaggio di rifiuti in cumuli; e) i sistemi di protezione dalle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall’azione del vento; sistemi di aerazione, ove necessari (comprensivi dei dispositivi di trattamento dell’aria aspirata); f) le caratteristiche dei contenitori fissi e mobili. Sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza operazioni di riempimento e svuotamento e mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione; Il D.lgs 209/2003 mette finalmente fine a normative settoriali poco chiare che si sono succedute nel tempo; l’autodemolitore, nonostante gli adeguamenti economici da affrontare, diventa il vero protagonista della scena. Egli ha uno strumento importante di gestione del proprio impianto con particolare attenzione all’ambiente in cui opera ma anche un ritorno di immagine e di qualifica competitiva per il proprio settore che avrà ricadute certamente anche di tipo economico.


Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *