LA ROTTAMAZIONE DI AUTO, AUTOCARRI E MOTOCICLI NELLA FINANZIARIA 2007

Dopo l’approvazione da parte del Parlamento del maxiemendamento, è stata promulgata la Legge Finanziaria 2007, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che si compone di un unico articolo di 1.364 commi e che ha subìto nel corso del secondo semestre 2006 ben 73 modifiche, come ha rilevato “Il Sole-24 ore” del 15/01/2007. Abbiamo stralciato per i lettori i commi della Finanziaria che riguardano le nuove norme e le agevolazioni per la rottamazione e l’acquisto di auto, autocarri e moto.

Si tenga presente che dovranno essere emanati sia dei correttivi, per errori materiali del testo, sia chiarimenti, già sollecitati, da parte del Governo, come avvenuto per il testo della Finanziaria che prevede per esempio il contributo di rottamazione solo per gli autoveicoli di uso promiscuo. Il Governo ha preso l’impegno di intervenire con urgenza per modificare l'”errore” che ha ingenerato confusione e provocato proteste, e ha garantito l’estensione del contributo a tutte le autovetture come era stato previsto. AUTO Viene concesso un contributo per ciascun veicolo “Euro 0” o “Euro 1” rottamato nel corso del 2007, pari ai costi documentati e sostenuti per la cancellazione del veicolo al PRA e le eventuali spese di trasporto effettuato dal gestore del centro di demolizione (art. 5, D. Lgs. 209/2003), fino al limite massimo di 80 Euro a veicolo. Si ricorda che dal 1° gennaio 2007, anche la rottamazione dei veicoli immessi sul mercato anteriormente il 1° luglio 2002, deve avvenire senza oneri, a causa del valore di mercato nullo o negativo, salvo i costi di cancellazione al PRA e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta. Il contributo viene anticipato dal centro di autodemolizione che lo detrarrà dalle proprie tasse. Per chi decidesse di rottamare una vettura Euro 0 o Euro 1 senza acquistarne un’altra, oltre al contributo, qualora non risulti intestatario di altri veicoli, potrà ottenere il rimborso per un anno dell’abbonamento al trasporto pubblico locale, nell’ambito del comune di residenza o domicilio. Per chi, dopo l’avvenuta rottamazione di un auto Euro 0 o Euro 1, acquistasse una Euro 4 o Euro 5 che emette non oltre 140 gr di CO2 per Km è concesso un contributo di rottamazione pari a 800 Euro, in più è prevista: – l’esenzione dal bollo per 3 anni per veicoli di cilindrata inferiore ai 1300 cc.; – l’esenzione dal bollo per 2 anni negli altri casi. È necessario presentare il certificato di avvenuta rottamazione rilasciato dai centri autorizzati. Le sopra elencate agevolazioni valgono per gli acquisti di autoveicoli il cui contratto risulti stipulato tra il 3/10/2006 e il 31/12/2007, purché immatricolati entro il 31/3/2008. Si può usufruire delle agevolazioni anche nel caso in cui il veicolo rottamato sia intestato ad un familiare convivente, quale risulta dallo stato di famiglia non anteriore a 6 mesi. Le agevolazioni non spettano per l’acquisto di veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa. AUTOCARRO Nel caso di rottamazione di un autocarro che dalla sua prima immatricolazione risulti di categoria Euro 0 o Euro 1 e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate per acquistarne un altro, Euro 4 o Euro 5, è concesso un contributo di 2.000 Euro. Anche in questo caso valgono le precisazioni esposte per l’Auto. VEICOLO ECOLOGICO In caso di acquisto di autovetture e/o autocarri nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione esclusiva o doppia del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, è concesso un contributo pari a: – 2.000 Euro per i veicoli con emissioni di CO2 inferiori a 120 gr per Km; – 1.500 Euro negli altri casi. Queste agevolazioni sono cumulabili con quelle previste per auto od autocarri Euro 4 ed Euro 5 e valgono per contratti stipulati a decorrere dal 3/10/2006 fino al 31/12/2009, purché immatricolati entro il 31/3/2010. MOTOCICLO È previsto l’incentivo anche per l’acquisto di motociclo nuovo di categoria Euro 3, rottamando contemporaneamente un Euro 0, fino a un massimo di 80 Euro e 5 anni di esenzione dal pagamento del bollo. Il contributo viene anticipato dal venditore che provvederà in seguito a detrarlo dalle proprie tasse. Il D. L. 31 gennaio 2007 n. 7 (G. U. n. 23 del 1° febbraio 2007) Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche alla nascita di nuove imprese (il c.d. pacchetto Bersani sulle liberalizzazioni), all’art. 14 – Misure in materia di autoveicoli, stabilisce che “il contributo concesso dall’articolo 1, comma 224, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni inquinanti ed il risparmio energetico nell’ambito del riordino del regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti sono estesi alle stesse condizioni e modalità indicate nelle citate disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro 1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007”. LE NORME PER LA ROTTAMAZIONE DI AUTO, AUTOCARRI E MOTOCICLI CONTENUTE NELLA FINANZIARIA 2007 (L. n. 296/2006, pubblicata nella G. U. n. 299 del 27.12.2006) (ndr: si avverte che il testo di legge inserito in queste pagine non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea) Art. 1 (omissis) AUTO 224. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la riduzione di autoveicoli per il trasporto promiscuo [Vedi la nota nella pagina a fianco], immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, per i predetti autoveicoli consegnati ad un demolitore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007, è disposta la concessione, a fronte della presentazione del certificato di avvenuta rottamazione rilasciato da centri autorizzati, di un contributo pari al costo di demolizione disciplinato ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, e comunque nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo. Tale contributo è anticipato dal centro autorizzato che ha effettuato la rottamazione che recupera il corrispondente importo come credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni previste dai periodi secondo e quarto del comma 231. (omissis) 226. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come “euro 0” o “euro 1”, con autovetture nuove immatricolate come “euro 4” o “euro 5”, che emettono non oltre 140 grammi di COZ al chilometro, è concesso un contributo di euro 800 per l’acquisto di detti autoveicoli nonché l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per detti autoveicoli, per un periodo di due annualità. La predetta esenzione è estesa per un’altra annualità per l’acquisto di autoveicoli che hanno una cilindrata inferiore a 1300 cc. Tali limiti di cilindrata non si applicano alle autovetture e autoveicoli acquistati da persone fisiche il cui nucleo familiare, certificato da idoneo stato di famiglia, sia formato da almeno sei componenti, i quali non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo. AUTOCARRI 227. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco autocarri circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, di veicoli immatricolati come “euro 0” o “euro 1 ” con veicoli nuovi a minore impatto ambientale, è concesso un contributo di euro 2.000 per ogni veicolo di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n .285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolato come “euro 4” o “euro 5”. 11 beneficio è accordato a fronte della sostituzione di un veicolo avente sin dalla prima immatricolazione da parte del costruttore la medesima categoria e peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate ed immatricolato come “euro 0” o “euro 1”. 228. Per l’acquisto di autovetture e di veicoli di cui al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno è concesso un contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato, nell’alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 o 227. 229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per ì quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010. 230. Al fine di consentire agli enti impositori di verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per beneficiare dell’esenzione e del contributo di cui ai commi 226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con una dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la conformità del veicolo acquistato ai requisiti prescritti dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo ritirato per la consegna ai centri auto- rizzati di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformità dello stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e 236; c) copia del certificato di rottamazione rilasciato da centri autorizzati. L’ente gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all’acquisto del veicolo che fruisce dell’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all’archivio nazionale delle tasse automobilistiche ed al Ministero . dei trasporti, Dipartimento per i trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati. 231. Ai fini dell’applicazione dei commi 224, 226, 227 e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà. Il credito di imposta non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. II contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa. Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato ad un familiare convivente, risultante dallo stato di famiglia. 232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della carta di circolazione relativi al nuovo veicolo; b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell’estratto cronologico; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico relativi al veicolo demolito; d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente. 233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare ad un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. I vei- coli ritirati per la demolizione non possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre 2007 il Governo presenta una relazione al Parla- mento sull’efficacia della presente disposizione, sulla base dei dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal Governo con specifica previsione di legge per alimentare il Fondo per la mobilità sostenibile, di cui al comma 1121, subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. MOTOCICLI 236. A decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria “euro 3”, con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria “euro 0”, realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l’esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità. II costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d’imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231. Si applicano, per il resto, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 230 a 235, con il rispetto della regola degli aiuti “de minimis” di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui al presente comma hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. I suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008. Per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possono essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *