COMUNITARIA 2006: LE NUOVE NORME SULL’OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI

La legge comunitaria La cosi detta “legge comunitaria” rappresenta lo strumento di attuazione della normativa europea e regola modalità e tempi per la trasposizione delle direttive nell’ambito dell’ordinamento nazionale. In relazione agli atti emanati dal parlamento europeo il ministro delle politiche comunitarie, sentite le amministrazioni interessate e sulla base degli indirizzi espressi dal parlamento nazionale e a seguito delle osservazioni formulate delle regioni, predispone un disegno di legge recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europea” (appunto la cosiddetta “legge comunitaria”) entro il 31 gennaio di ciascun anno il governo presenta alle camere tale disegno di legge e verificata la conformità dell’ordinamento interno a quello comunitario relaziona circa: la rispondenza dell’ordinamento nazionale alle normative comunitarie, lo stato delle eventuali procedure di infrazione e fornisce un elenco delle direttive da attuare per via amministrativa e di quelle da attuare per via regolamentare.

La comunitaria 2006 Il 17 gennaio scorso la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente il disegno di legge (C- 1042B), che alla data odierna è in fase di pubblicazione sulla G.U. , ed assumerà,”per gli addetti ai lavori”, la definizione di “Legge comunitaria 2006”. Tra il pacchetto di direttive che dovranno essere recepite nell’ordinamento nazionale figura anche la direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo del 26 ottobre 2005 sull’omologazione dei veicoli a motore, la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità, apportando modifiche alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio. Il disegno di legge prevede l’attuazione attraverso un apposito D.Lgs, da emanarsi entro il termine di 12 mesi (contrariamente a quanto previsto nelle precedenti comunitarie in cui si prevedeva 18 mesi) previa sottoposizione dello schema ai competenti organi parlamentari. I contenuti della direttiva 2005/64/CE Le misure prospettate dalla nuova direttiva (2005/64/CE) mirano ad agevolare il reimpiego, il riciclaggio e il recupero dei componenti dei veicoli fuori uso, nell’ottica di raggiungere entro il 2015 gli obiettivi stabiliti in materia nel D.Lgs. 209/2003. Le modalità di omologazione si applicheranno non solo ai veicoli di cui alla categoria M1 (veicoli a quattro ruote fino a 8 posti compreso il conducente) ma anche veicoli N1 (cioè agli autocarri fino a 3,5 ton). Il costruttore del veicolo deve effettuare una valutazione preliminare per verificare la rispondenza ai requisiti necessari per l’omologazione e, a partire dal 15 dicembre 2008, un veicolo che non soddisfa i requisiti richiesti non potrà ottenere né l’omologazione CE né quella nazionale; a partire dal 15 luglio 2010, inoltre, è vietata l’immissione in commercio di veicoli nuovi non conformi a queste disposizioni. E’ compito del costruttore del veicolo fornire all’autorità di omologazione tutte le pertinenti informazioni tecniche sui materiali di fabbricazione e le rispettive masse per permettere di verificare che i dati di progettazione rispondano alla normativa ISO 22628:2002. L’allegato V della direttiva 2005/64/CE individua i componenti dei veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 che non possono essere utilizzati nella costruzione di nuovi veicoli né possono essere presi in considerazione ai fini del calcolo della riciclabilità e di recuperabilità. Infine il costruttore oltre a contrassegnare i componenti contenenti polimeri o elastomeri deve fornire indicazioni finalizzate alla demolizione, al riuso al riciclaggio e al recu- pero dei materiali; tutte le indicazioni devono essere fondate su tecnologie collaudate, disponibili o in via di sviluppo. Gli effetti per i centri di raccolta veicoli fuori uso L’art. 7 del D.Lgs. 209/2003 (così come modificato dal D.Lgs. 149/2006) prevede che: “….le autorità competenti ……fatte salve le norme sulla sicurezza dei veicoli e sul controllo delle emissioni atmosferiche e del rumore, favoriscono,…… il reimpiego dei componenti idonei, il recupero di quelli non reimpiegabili, nonché, come soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal punto di vista ambientale.” Tale articolo prevede altresì che gli operatori economici garantiscono che: • entro il 1° gennaio 2006, per i veicoli fuori uso prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli è pari almeno all’80 per cento del peso medio per veicolo e per anno; per i veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980, la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 75 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno al 70 per cento del peso medio per veicolo e per anno; • entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli fuori uso la percentuale di reimpiego e di recupero è pari almeno al 95 per cento del peso medio per veicolo e per anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio è pari almeno all’85 per cento del peso medio per veicolo e per anno. Conclusioni L’entrata in vigore del D.Lgs. di recepimento della direttiva 2005/64/CE ha dirette conseguenze nei confronti della categoria degli autodemolitori che possono essere riassunte come segue: 1) maggiore redditività dell’ attività in ragione della maggiore quantità dei materiali da avviare al riciclaggio; 2) maggiore sicurezza nelle operazioni di trattamento a causa dell’assenza dei materiali pericolosi nella composizione dei veicoli; 3) individuazione di tecnologie standar per effettuare le operazioni di trattamento a cui sottoporre i veicoli fuori uso; 4) maggiore garanzia che il riuso di componenti non com- prometta la sicurezza nei luoghi di lavoro o dia luogo a rischi ambientali.

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