IL DEPOSITO TEMPORANEO DI VEICOLI DESTINATI ALLA DEMOLIZIONE PRESSO AUTOMERCATI
Premessa
Innanzi tutto occorre premettere che la gestione dei veicoli giunti a fine vita risulta disciplinata dalle seguenti disposizioni normative: – D. Lgs. 209/2003, così come modificato dal D. Lgs. 149/2006, mantenuto espressamente in vigore dall’art. 227 del D. Lgs. 152/2006, relativamente ai veicoli fuori uso appartenenti alle categorie M1 ed N1 di cui all’allegato II, parte A, della Direttiva 70/156/CEE, ed ai veicoli a motore a tre ruote con esclusione dei tricicli a motore; – D. Lgs. 152/2006 che disciplina, in via residuale, la gestione dei rifiuti derivanti da veicoli nonché i veicoli non rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 209/2003.
Per quanto riguarda i requisiti tecnici degli impianti di demolizione dei veicoli non disciplinati dal D. Lgs. 209/2003, l’articolo 231 del D. Lgs. 152/2006 affida ad un apposito decreto del Ministero dell’Ambiente (tra l’altro emanato in data 2 maggio 2006 – G.U. n. 112 del 16 maggio 2006, ma dichiarato “incapace di produrre effetti giuridici” con comunicato del Ministero dell’Ambiente del 26.06.2006 – G.U. n. 146 del 26 giugno 2006, in quanto non sottoposto, insieme ad altre 17 decreti attuativi, al preventivo e necessario controllo della Corte dei Conti). Lo stesso articolo 231 stabilisce però che fino all’adozione di tale decreto, continuano comunque ad applicarsi i requisiti relativi ai centri di raccolta e le modalità di trattamento dei veicoli di cui all’allegato I del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Pertanto i centri di raccolta e gli impianti di trattamento devono osservare, anche se gestiscono veicoli fuori uso appartenenti alle categorie diverse da M1 e N1, i requisiti tecnici dell’allegato I del predetto D. Lgs 209/2003.
Consegna del veicolo a un centro di demolizione o a concessionario, gestore della casa costruttrice o automercato
Il veicolo fuori uso viene considerato “rifiuto” a partire dal momento in cui il proprietario decide, ha la necessità o l’obbligo di disfarsene. Il proprietario o il detentore deve consegnare il veicolo destinato alla demolizione ad un centro di raccolta autorizzato, ciò può avvenire anche indirettamente, consegnando il veicolo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici che poi provvedono al successivo invio ad un centro di raccolta. In base alle modifiche introdotte dal D. Lgs. 149/2006 al testo originario del D. Lgs. 209/2003 (articolo 5), i concessionari e gestori delle succursali hanno facoltà di rifiutare la presa in carico del veicolo giunto a fine vita. Tralasciando gli obblighi previsti a carico del centro di raccolta autorizzato, in questa sede si intende evidenziate invece gli obblighi in capo al concessionario o succursale o automercato, nel caso in cui riceve un veicolo destinato alla demolizione. In questo caso, a carico dei titolari delle sopra citate attività commerciali, incombono i seguenti oneri: – rilasciare al momento del ritiro del veicolo il relativo certificato di rottamazione; effettuare la cancellazione dal PRA entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna; – consegnare il veicolo a fine vita al centro di raccolta autorizzato. L’emanazione del certificato di rottamazione da parte del concessionario presuppone l’avvenuta stipula di una convenzione tra il concessionario e un centro di raccolta autorizzato che provvederà al ritiro per il conseguente trattamento del veicolo fuori uso. Il rilascio del certificato di rottamazione libera il detentore del veicolo fuori uso da responsabilità civile, penale ed amministrativa relativa a proprietà e corretta gestione del veicolo stesso. l deposito temporaneo Il deposito temporaneo presso le succursali automobilistiche o automercati (ove, come detto, il veicolo fuori uso, con la consegna al detentore del certificato di rottamazione, assume la qualificazione di rifiuto) è disciplinato, all’art. 6, comma 8-bis, del D. Lgs. 209/2003, come segue: “Il deposito temporaneo dei veicoli nel luogo di produzione del rifiuto – presso il concessionario, il gestore della succursale della casa costruttrice o l’automercato – destinati all’invio a impianti autorizzati per il trattamento, è consentito fino ad un massimo di trenta giorni”. Indubbiamente si tratta di un’ipotesi specifica di deposito temporaneo, che differisce, in merito ai tempi massimi, da quella prevista e disciplinata dal- l’art. 183, comma 1, lett. m), del D. Lgs. 152/2006. In ogni caso, si ritiene debbano applicarsi, anche alla suddetta ipotesi speciale di deposito temporaneo, le disposizioni del D.Lgs. 152/2006: in particolare, quella di cui al punto 4 della lett. m) del suddetto articolo, secondo cui “il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute”. L’approntamento del sito da adibire a deposito temporaneo dovrà garantire una elevata sicurezza ambientale mediante la realizzazione di apposita piattaforma impermeabilizza, con la raccolta di eventuali percolati che potrebbero accidentalmente fuoriuscire dagli autoveicoli ed adottare ogni altro accorgimento simile alle altre forme di deposito temporaneo effettuate presso siti di produzione di rifiuti. Il deposito dei veicoli fuori uso presso le suddette sedi non può considerarsi come un “alleggerimento” dei vincoli rispetto a quanto previ- sto dal D. Lgs. 152/2006 se non per la durata che, in questo caso, viene espressamente prevista in giorni 30 dalla data del rilascio del certificato di rottamazione. In conclusione il deposito temporaneo dei veicoli destinati alla demolizione presso i concessionari o i gestori delle succursali delle case costruttrici o automercati, deve essere provvisto di: a) adeguato sistema di canalizzazione a difesa dalle acque meteoriche esterne; b) adeguato sistema di raccolta ed allontanamento delle acque me- teoriche con separatore delle acque di prima pioggia, da avviare all’impianto di trattamento; c) adeguato sistema di raccolta dei reflui; in caso di stoccaggio di rifiuti che contengono sostanze oleose, nelle concentrazioni consentite dal presente decreto, il sistema di raccolta e allontanamento dei reflui dovrà essere provvisto di separatori per oli; ogni sistema dovrà terminare in pozzetti di raccolta a tenuta di idonee dimensioni, il cui contenuto dovrà essere avviato agli impianti di trattamento; d) idonea recinzione. Per quanto riguarda invece le modalità di conduzione del predetto deposito temporaneo, si ritiene che i veicoli devono essere stoccati separatamente da altre tipologie di rifiuti derivanti dalle operazioni che potrebbero es- sere effettuate nel sito (ad esempio: rifiuti da officina meccanica quali olio, batterie esauste, pasticche frani, ecc…).Il deposito temporaneo deve altresì essere effettuato senza effettua- re alcuna operazione di trattamento sul veicolo mediante asportazione e vendita di pezzi di ricambio. In merito poi alla quantità dei veicoli destinati alla demolizione che possono essere avviati al deposito temporaneo, occorre ricordare che l’attuale formulazione della disposizione dell’art. 183, comma 1, lettera m) del D. Lgs. 152/2006, consente al produttore, di scegliere, tra le seguenti modalità alternative che sinteticamente si riassumono: a) con cadenza (mensile per ovvia previsione della norma di cui al- l’art. 6 comma 8-bis sopra citato), indipendentemente dalle quantità in deposito; oppure b) quando il quantitativo dei rifiuti in deposito raggiunge i 10 metri cubi.
Conclusioni
La formulazione della disposizione del comma 8-bis dell’art. 6 del D. Lgs. 209/2003 così come modificato dal D. Lgs. 149/2006, rappresenta la solita “furbizia italiana” capace di raggirare le disposizioni comunitarie in materia ambientale. Consentire il deposito temporaneo presso i centri in questione per un periodo di 30 gg potrebbe anche essere tollerato, ma non si può ritenere di poter condividere il deposito “indipendentemente dalle quantità”. Nel caso di chiusura dell’attività del centro i veicoli presi in “carico” e da avviare in deposito temporaneo, rimarrebbero per anni in stato di abbandono, con potenziale capacità di arrecare danno sia alle falde acquifere che al paesaggio. L’ intervento di bonifica da parte dei Comuni non risulta di facile attuazione sia per mancanza di appropriati stanziamenti in bilancio sia per l’impossibilità di avvalersi delle garanzie finanziare, in quanto non previste dalla normativa nazionale nel caso gestione di deposito temporaneo. Meglio sarebbe se gli Enti Locali e gli Organi di controllo intraprendano immediatamente tutte quelle azioni di prevenzione affinché il “deposito” dei veicoli presso i sud- detti centri avvenga nel pieno rispetto dei presidi ambientali stabiliti dalla normativa di riferimento. Tuttavia l’attuale disposizione generale del deposito temporaneo verrà modificata dal decreto legislativo di prima rivisitazione del D. Lgs. n. 152/2006, (tale testo allo stato attuale è stato approvato dal Governo, firmato dal Presidente della Repubblica e risulta in fase di promulgazione) che prevede un riallineamento della disciplina in questione con le disposizioni comunitarie.