I quesiti degli autodemolitori
L’ESPERTO RISPONDE
Dalla Sig.ra Gianna Piccinato, titolare della Autodemolizione Veneta snc di Campodarsego (PD), riceviamo la seguente domanda: “Come si procede alla bonifica di bombole di gas e metano”? Recupero del gas e del metano. I contenitori di combustibili gassosi (GPL e metano), eventualmente presenti nei veicoli, in considerazione della loro pericolosità di esplosione nel caso di frantumazione della carcassa, devono essere asportati prima di sottoporre i veicoli stessi ad ogni altro trattamento di bonifica. L’allegato I del D.Lgs. 209/2003, punto 5 lettera b) prevede tra le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso “la rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili”.
Tali operazioni debbono essere eseguite nelle immediatezze della consegna del veicolo fuori uso presso il centro di raccolta e/o di trattamento e prima ancora di procedere allo smontaggio del veicolo o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi all’ambiente. La rimozione dei gas (sia GPL che metano) deve avvenire con la massima attenzione e con il pieno rispetto sia della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro che della normativa ambientale. Occorrerà accertarsi prima di intraprendere le operazioni di prelievo dei gas (operazione che può avvenire mediante travaso in apposito recipiente di adeguata capacità) della inesistenza nelle immediate vicinanze di fiamme libere o altre forme di pericoloso che possa innescare esplosioni. I gas travasati possono essere riutilizzati per riscaldamento all’interno dell’officina o bruciati; in tal caso il bruciatore de- ve avere una potenza termica tale che le emissioni rientrino nella normativa di cui al D.M. 25.07.1989 (emissioni poco significative), in tal caso non necessita alcuna autorizzazione espressa ai sensi del DPR 203/88. Infine occorre fare attenzione di non mescolare il GPL e il metano: il loro riutilizzo richiedono tecniche e modalità diverse. Allo stato attuale sono stati progettati e realizzati solo taluni prototipi di apparecchiature per il recupero dei gas. Una volta estratto il gas occorre provvedere al lavaggio della bombola e le eventuali scorie ottenute dovranno essere smaltite come rifiuto. Si rappresenta comunque che presso l’UNI (Ente Nazionale di Unificazione) è stato istituto (prima seduta si è tenuta in data 24 febbraio 2005), presso la Commissione Ambiente, un gruppo di lavoro (GL13) sulla “Gestione dei veicoli fuori uso” che prevede la realizzazione delle linee guida applicative per le attività di autodemolizione finalizzate al recupero e al riciclaggio, nonché a redigere sistemi standardizzati per la bonifica degli stessi. Recupero del gas contenuto nelle apparecchiature refrigeranti. Per quanto riguarda invece la bonifica delle apparecchiature dei condizionatori autoveicoli, si evidenzia che questi contengono un gas denominato clorofluorocarburo (CFC) – codice CER 140601*, classificato come rifiuto pericoloso (a titolo conoscitivo si segnala che le bombole antincendio contengono idroclorofluorocarburi -HCFC): tale sostanza è stata dichiarata lesiva all’ozono e messa a bando dalla normativa comunitaria. Con legge 28 dicembre 1993 n. 549 tale sostanza, oltre ad essere stata dichiarata lesiva dell’ozono stratosferico e dannosa per l’ambiente, è sottoposta a particolari prescrizioni nelle fasi di raccolta, riciclo e smaltimento. Tale norma prevede inoltre che la produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione delle sostanze così dette lesive debbono cessare entro il 31 dicembre 2008. L’articolo 6 della predetta legge prevede: “È vietato disperdere nell’ambiente le sostanze lesive. In conformità alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, è fatto obbligo a tutti i produttori, di impianti e di beni durevoli contenenti le sostanze lesive di conferire i medesimi, al termine della loro durata operativa, a centri di raccolta autorizzati” . Con D.M. 20 settembre 2002 (G.U. n. 230 dell’1 ottobre 2002) è stato emanato un regolamento che definisce le norme tecniche e le modalità per la prevenzione delle emissioni in atmosfera delle sostanze lesive durante le operazioni di recupero delle apparecchiature fuori uso (per apparecchiature fuori uso si deve intendere frigoriferi, congelatori, condizionatori d’aria e pompe di calore contenenti sostanze in argomento ovvero schiume poliuretaniche isolanti, classificate rifiuti e contraddistinti con i codici 160211* e 200123*). L’estrazione dei fluidi dai frigoriferi e/o dalle apparecchiature di condizionamento dovrà avvenire per mezzo di dispositivi aspiranti operanti in circuito chiuso in modo da assicurare che non ci sia alcun rilascio di sostanze lesive in atmosfera. Dopo l’avvenuto prelievo dei gas dal circuito di condiziona- mento occorre immetterli in bombole o bomboloni a tenuta stagna stoccati in condizioni di temperatura controllata (le caratteristiche dei gas contenuti negli impianti sono di norma riportate nel vano motore del veicolo). Periodicamente tali sostanze vanno conferite a ditte specializzate per la loro distruzione finale e/o per gli utilizzi consentiti dalle citate norme.