ATTENZIONE AUTODEMOLITORI! AUTORIZZAZIONI: PARTONO LE PRIME DIFFIDE

La dichiarazione di ritirare veicoli con serbatoi vuoti non giustifica il mancato adeguamento tecnologico per la bonifica degli impianti a gas e a metano

È iniziato il meccanismo procedurale per avviare gli adeguamenti impiantistici previsti dal D. Lgs 209/2003 in materia di salvaguardia ambientale. In questo senso una prima novità ci viene dalla Provincia di Padova che, nel merito delle valutazioni sui progetti di adeguamento per gli impianti di trattamento e centro di raccolta dei veicoli fuori uso, ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 209/ 2003, ha reso noto ad alcune Ditte che avevano presentato i relativi progetti di non procedere al rilascio di una nuova autorizzazione ai sensi dell’art. 28 D. Lgs 22/97, precisando che “la ditta, nella gestione dell’attività di autodemolizione svolta presso l’impianto, è tenuta al rispetto delle prescrizioni contenute nell’allegato 1 al D. Lgs 209/2003”.

Nella diffida le Ditte interessate sono sollecitate ad ottemperare ad una precisa serie di obblighi, fra cui, al punto 2: “Dotarsi di idonei impianti per: a) La rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione (torcia) dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili. Si precisa che questa Provincia non ritiene giustificata l’assenza di tali impianti con la dichiarazione che la Ditta ritira solo autoveicoli con serbatoi vuoti. In alternativa alla combustione dei gas estratti, questa Provincia ritiene che il loro utilizzo possa essere ammesso, a condizione che avvenga in sicurezza e quindi con sistemi e modalità valutate ed approvate dai Vigili del Fuoco. S’invita pertanto la Ditta a trasmettere copia della documentazione rilasciata dai VVFF, che attesti l’ammissibilità delle suddette operazioni. In assenza di tale documentazione la Ditta dovrà operare esclusivamente secondo quanto previsto dal D. Lgs. 209/2003. b) L’estrazione e la successiva gestione del CFC e degli HCF in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 20/09/2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 02/10/2002 n. 231. Il tempo previsto per ottemperare alla diffida della Provincia di Padova è fissato nel termine dei 20 giorni dal ricevimento della diffida stessa.


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