IL RICICLAGGIO DELLE MATERIE PLASTICHE NEI VEICOLI FUORI USO
Scambio di intese tra Polieco e ADA
Il D. Lgs. n.22 del 5 febbraio 1997, come noto, disciplina la gestione dei rifiuti, rifiuti in genere, di quelli pericolosi, degli imballaggi e dei rifiuti degli imballaggi, al fine di assicurare controlli efficaci ed un’elevata protezione dell’ambiente, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi. Nel titolo III del decreto, concernente la gestione di particolari categorie di rifiuti, l’art. 48 disciplina “l’istituzione del consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene”, che si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. La modifica al testo di legge apportata con la L. 9 dicembre 1998 n.426, ha di fatto escluso dall’ambito operativo del Consorzio, oltre agli imballaggi, anche “i beni durevoli di cui all’art.44 [frigoriferi, surgelatori e congelatori; televisori; computer; lavatrici e lavastoviglie; condizionatori d’aria] e i beni di cui all’art. 45 e 46 [che si riferiscono rispettivamente ai rifiuti sanitari e ai veicoli a motori]”. Se la modifica degli obblighi descritti in relazione all’art. 44 non ha dato adito a richieste di chiarimenti, ciò non è valso per quanto prescritto dagli altri due articoli.
Il problema è sorto da un errore interpretativo che poneva apparentemente fuori ambito di competenza anche la componentistica auto. PolieCo ha però considerato opportuno che le disposizioni fossero interpretate in modo da ritenere che “l’esclusione per sanitari e veicoli a motore fosse da riferirsi esclusivamente ai rifiuti o relitti e quindi con riferimento alle categorie c) e d) dei soggetti tenuti a partecipare al consorzio ex art. 48 comma 2, con riferimento all’obbligo di conferimento ex comma 9, ma non anche alla produzione di articoli sanitari in polietilene o componenti di autoveicoli o rimorchi per i quali si è ritenuto che sussistesse l’obbligo di partecipazione e contribuzione”. Questo è in sintesi quanto si legge nel testo della lettera, datata marzo 2002, indirizzata al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, che, interpellato, ha ritenuto corretta l’interpretazione suggerita da PolieCo, scandendo che: l’art.48, così come vigente, prevede l’esclusione dall’obbligo di partecipazione al Consorzio “solo per i produttori dei rifiuti di cui agli art.45 e 46, ovvero dei rifiuti sanitari e dei rifiuti di veicoli a motore e rimorchi, lasciando validi tra gli adempimenti, quelli relativi all’adesione per i produttori e gli importatori di beni in polietilene (art.48, comma 2, lettera a), nonché per i trasformatori degli stessi ben (art.48, comma 2 lett. B)”. Questa interpretazione, quindi, facendo salva la competenza sulla componentistica dei veicoli a motori, ha di fatto autorizzato PolieCo a riscuotere il contributo di riciclaggio da produttori, importatori e trasformatori dei beni in polietilene sui componenti degli autoveicoli. L’accoglimento dell’istanza, così come interpretata da PolieCo, ha determinato la possibilità che il Consorzio si rendesse disponibile a stipulare apposite convenzioni con i detentori e gestori dei rifiuti per affrontare in maniera sinergica la fase dello smaltimento e del recupero; una sorta di contropartita al contributo versato, tradotta in termini di aiuti ed incentivi nella fase del recupero dei materiali. Sull’argomento si è discusso recentemente nella sede del Consorzio con i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Demolitori Autoveicoli (ADA). All’Associazione è stata formulata da PolieCo una esplicita richiesta di collaborazione finalizzata a risolvere il problema del riciclaggio della materie plastiche, in primo luogo del polietilene, considerato che gli scarti provenienti dall’autodemolizione ne contengono un notevole quantitativo, essendo la componentistica dell’auto costituita per il 20% da questa sostanza. Alcuni di questi componenti, infatti, presentano seri problemi ai fini di un corretto smaltimento e recupero, in considerazione delle condizioni particolari cui sono sottoposti in conseguenza dell’utilizzo durante il ciclo di vita del prodotto. I serbatoi del carburante, ad esempio, notoriamente costruiti in polietilene, creano tecnicamente un problema piuttosto rilevante in fase di riciclo. Un impegno sinergico, quindi, per una soluzione al problema può risultare estremamente vantaggioso. I serbatoi esistono in grosse quantità e per di più sono ingombranti, va anche considerato che la loro destinazione d’uso li ha posti in contatto con composti speciali quali sono la benzina e il gasolio, per cui avviare a recupero un simile materiale significa eseguire prioritariamente un trattamento di ripulitura dai residui del composto di idrocarburi. Occorre tener conto, inoltre, che il polietilene che costituisce i serbatoi presenta l’inconveniente di aver necessariamente subito gli effetti chimici del trattamento impermeabilizzante eseguito all’interno del componente. Quella di istituire un tavolo di lavoro che veda presenti il PolieCo e l’ADA sembrerebbe una mossa vincente per realizzare al meglio lo smaltimento di questo tipo di rifiuti, vedendo mettere in campo da ambo le parti le conoscenze per sfruttare le migliori tecnologie. In primo luogo occorrerà esaminare i benefici e stimarne la relazione con i costi, trovando soluzioni economiche adeguate, ambito in cui PolieCo è disposto ad assumersi l’onere di fornire tutto il contributo necessario a risolvere eventuali problemi. Lo scambio di intese tra PolieCo e ADA per una fattiva collaborazione è stato quindi realizzato, si tratta ora di vedere convergere sul tavolo di lavoro le rispettive proposte. Resta poi da attendere e valutare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi fissati dell’accordo.