I quesiti degli autodemolitori

L’ESPERTO RISPONDE

Da un Autodemolitore della Provincia di Pesaro e Urbino, Ulissi Marzio, riceviamo la seguente domanda: “Il demolitore può esportare un’auto all’estero”? Il titolare di un centro di gestione veicoli fuori uso, al momento della presa in consegna di un veicolo rilascia al detentore del veicolo o al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all’allegato IV del D.Lgs. 209/2003, completo della descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dell’impegno a provvedere direttamente alla cancellazione dal PRA, se ancora non effettuata, nonché al trattamento del veicolo.

Entro tre giorni successivi alla consegna del veicolo, il gestore (o il concessionario o gestore della succursale della casa costruttrice o dell’automercato) restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relative al veicolo fuori uso con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358. Gli estremi della ricevuta dell’avvenuta denuncia e consegna al competente Ufficio PRA delle targhe e dei documenti relativi al veicolo fuori uso sono trascritti dal titolare del centro di raccolta sull’apposito registro di entrata e uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 Il titolare del centro di raccolta procede al “trattamento” del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA. Pertanto il “veicolo fuori uso” preso in consegna dal soggetto gestore del centro di raccolta deve obbligatoriamente essere sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e demolizione. I materiali ottenuti dalle operazioni di bonifica o da una delle operazioni previste dall’attività di trattamento, qualora sottoposti alla normativa che regolamenta i rifiuti, potranno essere inviati all’estero secondo le modalità di cui al Regolamento n. 259/93 (esportazione di rifiuti). Qualora l’esportazione coinvolga paesi esteri a cui non si applica il Regolamento 259/93, la materia è regolamentata dagli accordi bilateri che intercorrono tra lo stato Italiano e quello estero interessato. In conclusione non si ritiene lecita l’azione posta in essere da un “centro di raccolta o un centro di trattamento veicoli fuori uso” che provvede alla esportazione verso un paese estero del veicolo avuto in consegna per la successiva rottamazione, senza incorrere nel grave reato previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 22/97 che testualmente recita: ” Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell’articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio , del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell’allegato II del citato regolamento in violazione dell’articolo 1, comma 3, lettere a,b,c, d, del regolamento stesso, è punito con la pena dell’ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l’arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi”. L’esportazione all’estero di un veicolo privo di targhe è invece possibile (fatte salve eventuali autorizzazioni, nulla osta e/o licenze necessarie allo scopo di natura diversa comunque dalla normativa che regolamenta la gestione e l’esportazione di rifiuti) qualora la parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo provvede a comunicare, ai sensi dell’art. 103 del Codice della strada, al competente ufficio del P.R.A., la cessazione della circolazione con la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso, restituendo il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe. In tal caso, l’Ufficio del PRA, ai sensi dell’art. 264 del Regolamento del Codice della strada (DPR 16.12.n. 495) dà comunicazione con le modalità di cui all’articolo 245, della distruzione, demolizione o definitiva esportazione all’estero dei veicoli, all’ufficio provinciale della M.C.T.C., entro tre giorni dall’avvenuta registrazione delle relative formalità. Contestualmente alla comunicazione dovranno essere trasmesse all’ufficio provinciale della M.C.T.C. le targhe e le carte di circolazione.

Condividi con:

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *